Nel 2012 emergono criticità o irregolarità gravi
PIOMBINO 30 luglio 2014 — La Corte dei conti della Toscana si è pronunciata sul rendiconto 2012 del Comune di Piombino (per leggere clicca qui) evidenziando «criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento» ed il Comune dovrà adottare entro sessanta giorni le conseguenti misure correttive ai fini di un controllo ulteriore. L’adozione di specifiche pronunce di accertamento nel linguaggio burocratico della Corte dei conti avviene «nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dei principi di sostenibilità dell’indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti».
La Corte dei conti è arrivata a queste conclusioni esaminando la relazione dell’Organo di revisione del Comune e le osservazioni e delucidazioni che il Comune ha proposto. Si ricorderà che la relazione dell’Organo di revisione portò ad una inconsueta decisione del Consiglio comunale, poi rientrata, di revoca degli stessi revisori.
Quali le osservazioni della Corte dei conti?
Lo sfondo è rappresentato dal giudizio sul risultato di amministrazione che evidenzia “di fatto” un disavanzo di amministrazione:«…La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 391.908,13 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di amministrazione è sostanzialmente negativo per 1.462.347,68 euro.
In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che, a fronte dell’eliminazione di residui passivi di parte corrente della gestione vincolata, non compensati dall’equivalente eliminazione del residuo attivo, l’ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato per 64.045,52 euro. A ciò si devono aggiungere il mancato rispetto, in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011 delle quote vincolate ad investimenti, per complessivi 1.209.442,85 euro e il mancato mantenimento del vincolo riferito al fondo svalutazione crediti nella misura minima prevista dall’art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 per 287.757,26 euro.
Pertanto, la quota libera di avanzo di amministrazione 2012, pari a 98.897,95 euro, non è sufficiente a ricostituire tali vincoli, ammontanti a complessivi 1.462.347,68 euro.
Tale risultato è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.
La non corretta composizione dell’avanzo di amministrazione comporta infatti, oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, quando questi vengono garantiti con quote di avanzo in realtà non disponibili.
Sussiste “di fatto” un disavanzo di amministrazione».
Ma molte altre osservazioni vengono svolte. Ne citiamo alcune solo per titoli con il giudizio conseguente, sempre estraendo dal parere ufficiale:
l’assenza di una corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione da cui scaturisce che né il tesoriere né il Comune hanno contezza del fenomeno,
una non non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere del Comune che determina, oltre all’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità,
la mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili dell’ente ed il fatto che il fenomeno non è stato oggetto di correzione né nel corso della gestione né in sede di rendiconto di gestione ma il fenomeno rilevato è considerato grave in sé, perché viene rendicontato un risultato di amministrazione non veritiero, ma soprattutto per gli effetti che esso può produrre sui bilanci degli esercizi successivi, se e nella misura in cui tale risultato sia stato reimpiegato nelle gestioni successive,
la presenza consistente di residui attivi vetusti, costituiti in anni precedenti il 2008, troppo elevati (superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 24,89 per cento) dato che il superamento della soglia del 18 per cento è considerato una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull’attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione e ciò comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell’ente degli esercizi successivi,
il mancato accantonamento del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui aventi anzianità superiore a cinque anni, fenomeno considerato grave in quanto, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il mantenimento dell’equilibrio finanziario nel lungo periodo,
la consistenza dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzioni, superiore al 120 per cento rispetto alle entrate correnti dello stesso esercizio, in presenza di un risultato contabile di gestione negativo, cui è inoltre associato un aumento dello stock di debito nel 2012 rispetto al precedente esercizio, consistenza da considerarsi elevata, in analogia con le disposizioni previste in tema di valutazione delle condizioni di deficitarietà e in relazione al peso che questa esposizione fa gravare sul bilancio del Comune.
Viene infine riassunta la storia della riacquisizione di immobili da parte del Comune di Piombino dalla società Patrimoniale a cui erano stati precedentemente venduti. Il dissidio sulla correttezza e sulla economicità dell’operazione era stata contestata dai revisori in disaccordo con il Comune. La Corte di conti al momento non emette giudizi riservandosi di procedere ad ulteriori approfondimenti.