Partecipate con più controlli: parola di Comune
PIOMBINO 2 ottobre 2015 — Il Comune di Piombino metterà mano ai controlli sulle partecipate. Lo deciderà il Consiglio comunale al quale sarà presentato il prossimo 9 ottobre un nuovo regolamento (per leggere clicca qui) che, in netta discontinuità, sostituirà quello approvato nel 2006 (per leggere clicca qui) ma in realtà colpevolmente mai attuato. Stile libero lo ha denunciato più e più volte anche recentemente (https://www.stileliberonews.org/dove-prevedono-i-piani-operativi/). Il Comune da anni agisce impedendo di fatto al Consiglio comunale di conoscere l’esatta situazione economica e finanziaria e di esercitare le sue funzioni di indirizzo e controllo su quelle società. Il macroscopico debito dell’ Asiu, pari a 30 milioni, di cui nessun consigliere comunale sapeva niente, lo dimostra. Lo avevano rilevato anche i sindaci revisori. L’ultima volta approvando il bilancio preventivo 2015 ma ponendo come condizione un controllo di legittimità relativamente alle risorse erogate a favore degli organismi partecipati ed opportunamente evidenziando che «…l’Ente dovrebbe definire un sistema di controlli sulle società partecipate da esercitarsi mediante apposita struttura dell’Ente che ne assume la responsabilità. Conseguentemente, l’Ente è tenuto a definire preventivamente gli obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi e ad organizzare idoneo sistema informativo atto a rilevare i rapporti finanziari intercorrenti, la situazione contabile gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ed, inoltre, effettuare un monitoraggio periodico sull’andamento delle società analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuando le opportune azioni correttive, tali da evitare possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente…».
Il nuovo regolamento
Il testo che sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale è tale da far fare al Comune un passo decisamente in avanti nel senso del maggior controllo sulle partecipate sia quelle in cui il Comune detiene una partecipazione di maggioranza, siano esse società strumentali o che producono servizi pubblici o per il mercato, sia quelle in cui detiene una partecipazioine di minoranza, sia quelle possedute indirettamente dal Comune in quanto proprietà di aziende del Comune stesso.
Il regolamento disciplina le funzioni di indirizzo e il sistema dei controlli del Comune e dei suoi organi (Consiglio comunale e Giunta) in funzione delle diverse tipologie di società.
Nel caso di società dove la partecipazione è maggioritaria interessante l’obbligo per il Consiglio comunale di definire preventivamente, con il Documento Unico di Programmazione (DUP), gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società. Consiglio comunale che, compatibilmente con le norme del diritto societario e delle altre norme vigenti, ha competenza illimitata nell’esercizio del potere di indirizzo e dei suoi diritti di socio o azionista di maggioranza.
Altrettanto interessante l’obbligo per le società di trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale che deve contenere
- il piano industriale o piano strategico di validità triennale;
- una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- il budget annuale;
- una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l’integrità del patrimonio e la continuità dell’attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- il piano delle assunzioni e delle cessazioni di personale articolato su base triennale.
La possibilità del controllo sulla gestione oltreché essere affidata al sistema informativo e al sistema di controllo interno alle società si traduce in un obbligo per le società, quello di inviare in via ordinaria al Comune (meglio sarebbe stato dire al Consiglio comunale ed alla Giunta) semestralmente, entro i 30 giorni successivi alla chiusura del semestre, i documenti formatisi nel semestre e cioè
- copia di tutti i verbali del Collegio Sindacale, della società che esercita il controllo contabile, del Consiglio di Amministrazione, eventualmente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza e dell’Assemblea ed inoltre il bilancio infrannuale e la relazione infrannuale che evidenzia in modo particolare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella Relazione Previsionale Aziendale annuale;
- gli stessi documenti relativi alle società da esse partecipate in modo maggioritario;
- copia di tutti i contratti anche pluriennali, stipulati nel semestre, con valore superiore a 50 mila euro e tutti gli atti di variazione della dotazione organica.
Altri capitoli riguardano anche il sistema di controlli, sia pur minori, sulle società partecipate in modo minoritario e la rilevazione sulla qualità dei servizi.
Alcuni problemi aperti
L’approvazione del regolamento fa scaturire alcune esigenze da cui ne discende l’utilità stessa e cioé
- la classificazione esatta delle società strumentali (su cui si esercita il controllo analogo) e di quelle che stanno sul mercato,
- il censimento di tutte le partecipazioni dirette e di quelle indirette in aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate (per leggere clicca qui) e della relazione tecnica (per leggere clicca qui) in cui non compaiono totalmente ad esempio le partecipate dell’ Asiu,
- il raccordo tra questo regolamento ed i regolamenti analoghi che dovrebbero essere approvati anche dagli altri Comuni che sono soci di società di cui è proprietario anche il Comune di Piombino.
Nel regolamento, infine, è contenuta una norma che può sollevare molti problemi dal punto di vista del lavoro e dei diritti sindacali. La norma per la quale i dipendenti delle società strumentali e/o amministrative possono essere chiamati a svolgere funzioni riconducibili direttamente al Comune o essere preposti ad uffici comunali, così da operare come funzionari del Comune pur non essendo qualificabili come dipendenti comunali. In realtà la norma dimostra che nel passato sono state trasferite impropriamente a società partecipate funzioni che sono organicamente intrinseche al Comune e dunque il vero problema da risolvere è relativo alla opportunità di chiudere queste società e mettere il Comune in condizione di riappropriarsi di quelle funzioni.