A Baratti tra responsabilità, errori ed omissioni
PIOMBINO 17 febbraio 2020 — È in corso da diversi giorni a Piombino un acceso dibattito sulla costruzione, ancora in corso, di magazzini a servizio della nautica a Baratti. L’accusa più educata parla di “costruzioni troppo impattanti visivamente” per un golfo così delicato ed effettivamente, pur nelle dimensioni ridotte, esaminato l’intervento da vicino e da lontano di questo si tratta. Che il dibattito abbia portato una chiarezza definitiva non si può certamente dire, anche perché tra i diversi strumenti urbanistici che ne hanno permesso l’autorizzazione è ben difficile destreggiarsi. In realtà, come spesso accade, a dover essere chiamate in causa, per il risultato almeno discutibile, sono diverse decisioni e autorizzazioni e pareri, espressi o mancanti. E per gli strumenti sia il Piano Particolareggiato del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, adottato il 29 febbraio 2012 e approvato il 13 maggio 2013 (tutti gli atti possono o essere scaricati dal sito https://www.comune.piombino.li.it/pagina1307_piano-particolareggiato-del-parco-archeologico-di-baratti-e-populonia.html), sia l’Autorizzazione Unica SUAP rilasciata il 14 dicembre 2017 richiedendo il rispetto delle seguenti condizioni scaturenti dal piano particolareggiato:
- il legno utilizzato per i manufatti deve essere trattato al naturale,
- le strutture ombreggianti devono essere costituite da elementi leggeri non pieni,
- gli elaborati dovranno essere integrati con un progetto delle illuminazioni esterne,
- le altezza utili interne dei manufatti non potranno eccedere i 3 metri,
- gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 11 del vigente PP di Baratti e Populonia per le aree a rischio archeologico estremamente elevato.
Le prescrizioni del Piano Particolareggiato
È proprio inappropriato parlare di regole prescrittive, nel caso specifico dettate dal piano particolareggiato, perché in realtà si tratta di definizioni, magari espressioni di volontà, perlopiù non cogenti o comunque tali da lasciare ampio margine di discrezionalità, salvo una importante di cui parleremo in seguito.
Nelle SCHEDE PR 04 AREA TEMATICA PROGETTO TITOLO LE REGOLE DEL PROGETTO del piano particolareggiato per quel che riguarda “Chioschi e manufatti per le funzioni e i servizi nel Golfo di Baratti e Promontorio di Populonia” ci si limita a dire che “Si tratta di strutture in legno, generalmente a base quadrata e rettangolare, prive di verniciatura (colore legno naturale, sono previsti trattamenti per la protezione/manutenzione del materiale) con un’altezza utile interna di 2,40–3,00 metri”.
L’art. 7 della Norme Tecniche di Attuazione afferma che “Per le aree e gli edifici di proprietà privata, le previsioni del presente Piano si attuano direttamente tramite progetto unitario accompagnato da convenzione o titolo abilitativo diretto, definito dalle leggi vigenti in materia.
Tutti i progetti che attuano gli interventi ammessi dal presente Piano devono riferirsi all’unità minima costituita dall’ambito oggetto di ogni scheda del fascicolo Le regole di progetto ‑elaborato PR04 del presente Piano.
E’ facoltà del Comune richiedere convenzione o atto d’obbligo di accompagnamento al progetto, anche quando ciò non sia definito obbligatorio dalle presenti Norme.
Sono obbligatoriamente assoggettati a progetto unitario convenzionato i seguenti interventi:
- restauro del Casone, scheda B4 del fascicolo Le regole del progetto ‑elaborato P04
- riqualificazione formale e funzionale delle attrezzature esistenti di servizio al campo boe e del lungo mare pubblico, scheda B5-B6 del fascicolo Le regole del progetto — elaborato PR04″.
Per quel che riguarda il Campo Boe sempre nelle SCHEDE PR 04 AREA TEMATICA PROGETTO TITOLO LE REGOLE DEL PROGETTO (nella foto a sinistra la zona da riordinare, ndr) si afferma: “La razionalizzazione e il riordino dell’area occupata dal campo boe concorrono al perseguimento dell’obiettivo di protezione dei valori ambientali e paesaggistici diminuendo la pressione sull’integrità fisica dell’area e paesaggistica correttamente utilizzata, secondo forme diversificate di gestione delle risorse, a fini culturali e turistici, tramite l’incentivazione dell’incremento della qualità dei servizi nautici offerti.
A tal fine sono ammessi servizi, da gestire in forma consortile, per le attività di ormeggio, lo scivolo di alaggio, il mantenimento del pontile esistente lato ovest, i servizi igienici da localizzare e piccole strutture per il deposito delle attrezzature nautiche, che devono essere realizzate in sostituzione delle attuali strutture precarie.
Gli interventi ammessi per quest’area devono essere realizzati tramite progetto unitario convenzionato, con estensione delle descrizioni all’intero lungo mare, ed esplicita dimostrazione che sono utilizzati materiali, forme e arredi prescritti per tutto il lungo mare del quale fanno parte. Al proposito si rinvia alla scheda B6 Lungo mare Pubblico riqualificazione formale e funzionale.…
…La demolizione e la ricollocazione di nuovi manufatti ad uso dei pescatori e per attività di servizio al campo boe sono oggetto di progetto unitario convenzionato e individuati dal presente Piano con sigla B5. Essi sono attuabili separatamente dall’intero lungo mare ma con caratteristiche che ne mantengano l’unitarietà (pavimentazione in legno, arredi)”.
In altre parole si possono demolire e ricostruire nuovi manufatti ad uso pescatori ma con “progetto unitario convenzionato”, anche solo legato ad essi, e altezza utile interna di 2,40–3,00 metri.
Ci sembra di poter dire che la prima norma non è stata rispettata, dato che l’autorizzazione è stata rilasciata come semplice autorizzazione SUAP senza che tra Comune e privati sia stata firmata nessuna convenzione (e quanto siano importanti le convenzioni da portare all’attenzione del Consiglio Comunale, certamente non legate solo all’aspetto degli oneri di urbanizzazione, lo sa bene qualunque amministrazione pubblica o operatore privato) e che la seconda non ha impedito alle costruzioni di essere molto più alte, almeno alla vista.
Il non aver approvato una convenzione lede una norma del piano particolareggiato, la norma sull’altezza interna poi non ha impedito che l’altezza visibile sia ben più alta.
Il piano particolareggiato di per sé non ha garantito sul risultato urbanistico ed edilizio, dato che in esso non c’erano norme cogenti ed esaustive ed addirittura non è stata rispettata, almeno formalmente, l’unica chiara.
Del resto basta vedere la differenza tra i disegni che, ripetiamo senza cogenza, si possono vedere accanto alle norme che abbiamo citato e la realtà delle costruzioni. E poco importa se la volontà di chi ha approvato il piano particolareggiato fosse quella illustra nei disegni dal momento che la volontà non è stata supportata da norme:
L’autorizzazione unica SUAP
L’istanza di autorizzazione è stata sottoposta a diversi soggetti pubblici:
- l’Ufficio SUAP ha rilasciato l’accertamento di conformità urbanistica-edilizia, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’A.S.A., la Parechi Val di Cornia S.p.A. hanno dato un assenzo non condizionato, l’Agenzia delle dogane e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio non hanno espresso nessun parere.
Soprattutto il fatto che la Soprintendenza sia stata silente non può non destare una qualche sorpresa.
L’Autorizzazione Unica SUAP è stata poi rilasciata il 14 dicembre 2017 richiedendo il rispetto delle seguenti condizioni scaturenti dal piano particolareggiato:
- il legno utilizzato per i manufatti deve essere trattato al naturale,
- le strutture ombreggianti devono essere costituite da elementi leggeri non pieni,
- gli elaborati dovranno essere integrati con un progetto delle illuminazioni esterne,
- le altezze utili interne dei manufatti non potranno eccedere i 3 metri,
- gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 11 del vigente Piano Particolareggiato di Baratti e Populonia per le aree a rischio archeologico estremamente elevato.