Accordo di programma: se ne riparla il 25 giugno
PIOMBINO 21 giugno 2018 — Se ne sarebbe dovuto riparlare il 21 ed invece tutto è slittato al 25. Non è la prima volta che riunioni e decisioni ampollosamente annunciate slittano. Da anni ormai si gira la stessa scena e questo dovrebbe testimoniare della credibilità degli annunciatori che via via si sono presentati ma il giudizio su tutto ciò lo lasciamo ai lettori.
Forse vale la pena di cercare di chiarire di cosa si sta discutendo: lo strumento e l’oggetto. Che ci sia poca chiarezza lo dimostrano i tanti comunicati stampa emessi di volta in volta da rappresentanti di ogni tipo. Anche l’ultimo recentissimo (20 giugno 2018) delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm (cfr in fondo all’articolo, ndr) non fa eccezione alla regola.
Il 30 giugno 2015 fu firmato in parallelo ad un’altra firma, quella del contratto di vendita ad Aferpi della ex Lucchini, un accordo di programma, per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in amministrazione straordinaria (articolo 252-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tra Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con Regione toscana, Agenzia del demanio, Autorità portuale di Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi. Oltre ai documenti burocratici su Aferpi formavano parte integrante e sostanziale dell’accordo i seguenti allegati:
A) Planimetria dell’area di intervento
A‑bis) Elenco particelle catastali oggetto della cessione ad AFERPI S.p.A.
B) Piano industriale AFERPI S.p.A.
C) Linee Guida intervento di MISO AFERPI S.p.A.
D) Studio di fattibilità Invitalia/IAP;
E) Deliberazione del Comitato Portuale n. 10 del 29.04.2015
F) Planimetria nuovi sviluppi aree AFERPI S.p.A.
G) Nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Questi gli argomenti affrontati nell’accordo di programma:
Interventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi,
Interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili,
Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza,
Monitoraggio, controllo e gestione degli intervenenti di messa in sicurezza a carico di Aferpi,
Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico – impianti industriali,
Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico — Concessione aree demaniali,
Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico — Costi energetici,
Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico- Impegni di Aferpi,
Credito di imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali,
Garanzie Finanziarie per gli interventi ambientali,
Garanzie per gli interventi di reindustrializzazione.
Comparivano anche gli impegni sul versante dell’occupazione: «Aferpi si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipendenze, nei termini previsti dall’Accordo Sindacale e comunque entro e non oltre il 6.11.2016, tutti i n. 2183 lavoratori dipendenti dei Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini Servizi e mantenere alle proprie dipendenze ciascuno dei n. 2.183 (duemila centottantatre) lavoratori dipendenti dei Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini Servizi per un periodo di almeno due anni da computarsi, con riferimento a ciascuno di essi, a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze di Aferpi».
Dal momento che Jindal vuole acquistare i beni di Aferpi e dal momento che, come sembra da tutte le dichiarazioni, si opera in un Sito di interesse nazionale (SIN) soggetto a bonifica e si discute anche di interventi pubblici incentivanti (non si è capito bene se richiesti da Jindal o offerti dalle istituzioni) e infrastrutturali, indispensabili per la stessa attività produttiva, quell’accordo di programma va riscritto pur rimanendo all’interno dell’ articolo 252-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cfr in fondo all’articolo, ndr), cosa peraltro affermata da sempre dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. e recentemente ribadita nella Risoluzione in merito agli sviluppi in corso sulle acciaierie di Piombino approvata dal Consiglio regionale il 5 giugno 2018.
Naturalmente la cosa non è affatto semplice, di qui l’assoluta non credibilità dei tempi di conclusione finora prospettati, perché implica l’esistenza di un piano industriale, di cui per ora esistono solo le linee guida, subordinate a quelle verifiche di fattibilità economica e finanziaria delle quali si continua a far finta di nulla come se non esistessero, ad accordi sindacali di cui ad oggi esiste solo un verbale d’incontro, a condizioni poste dal Comune di Piombino. Ecco, queste meritano un po’ di attenzione. “ Il Comune di Piombino, ha affermato il sindaco Massimo Giuliani, ha comunque inviato una proposta di emendamento che prevede essenzialmente tre cose fondamentali: la garanzia che nel nuovo accordo sia recepito l’indirizzo pianificatorio del comparto industriale deciso da questo Comune con l’approvazione della cosiddetta Variante Aferpi lo scorso dicembre. Una variante che prevede infatti la complessiva delocalizzazione e concentrazione degli impianti siderurgici nelle aree a est della città e del porto e la conseguente liberazione di quelle vicine al tessuto urbano…Il secondo aspetto è quello relativo alla tematica dei cumuli sequestrati e delle modalità con le quali verranno smaltiti gli scarti di processo una volta che riprenderanno nuovamente le operazioni di laminazione e poi la produzione dell’acciaio. I principi…L’altra questione è quella delle concessioni portuali e della logistica nelle aree retroportuali sottratte alla siderurgia, un’altra tematica importante da risolvere e da riportare nell’accordo di programma”. Temi non da poco dato che
- il primo implica un piano industriale determinato, preciso, scandito nei tempi, insomma sicuro, e calato sul territorio che ad oggi non esiste,
- il secondo è il tema dei rifiuti industriali ad oggi mai affrontato e comunque non affrontato nel precedente accordo,
- il terzo riguarda le precedenti soluzioni delle concessioni demaniali marittime a tutto vantaggio di Aferpi legate anche ad attività non siderurgiche oggi scomparse, mentre le intenzioni di Jindal, anche rimanendo nel solo settore siderurgico, non sono definitive.
Se vogliamo aggiungere anche le incertezze sul versante occupazionale ed i conseguenti problemi aperti sugli strumenti delle politiche del lavoro (non solo gli ammortizzatori sociali per i dipendenti ex Lucchini) abbiamo la conferma della densità della nebbia che ancora non si è sollevata né si sta sollevando. Vedremo il 25 prossimo.
Ma vi è un altro problema di non irrilevante importanza che vale la pena di accennare. Non a caso il sindaco di Piombino il 19 giugno 2018 al termine dell’ennesimo incontro con firma rimandata ha detto: “Il Comune di Piombino ha partecipato al tavolo proponendo, insieme alla Regione, tutta una serie di modifiche e di aggiornamenti all’accordo del 2014”. O si è sbagliato o proprio all’accordo del 24 aprile 2014 si riferiva, quello sulla Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino. Ed in effetti tra i due accordi di programma vi è un legame stretto dal momento che quello del 2014 parla di argomenti ai quali l’altro si richiama:
- Progetto di riconversione, efficientemente energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climaterianti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino,
- Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell’art. 252 — bis del D.lgs 152/2006,
- Potenziamento della infrastruttura viaria dell’area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell’autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino — Lotto Gagno-Momtegemoli,
- Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale,
- Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino,
- Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino,
- Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell’area,
- Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione.
Vero è che la maggior parte delle previsioni sono rimaste sulla carta, pietrificando ogni altra azione possibile di riqualificazione e di riconversione ma proprio per questo le istituzioni firmatarie dovrebbero rendere pubblico lo stato dell’arte ed aggiornare il tutto nel quadro della riscrittura totale dell’accordo del 30 giugno 2015.
Dubitiamo molto che lo faranno mentre aspettiamo un’altra riunione e le sue conclusioni. Vedremo comunque il 25 prossimo.
Fim, Fiom, Uilm
Si sarebbe dovuta tenere domani a Roma presso il Mise il previsto incontro del Comitato Esecutivo per apportare modifiche all’Accordo di Programma.
Incontro in serata rinviato al 25 mattina.
Non sono note le ragioni del rinvio, ma ad oggi le OOSS dei metalmeccanici Fim Fiom Uilm a tutti i livelli non hanno ricevuto, nonostante le molteplici sollecitazioni, alcun invito a partecipare a tale incontro.
E se da una parte si registra la presenza dei rappresentanti aziendali in un organismo in cui non è previsto che vi siano soggetti diversi dei firmatari dell’accordo di programma, si comprende la loro presenza a preciso presidio dei loro interessi ma non si comprende perché ancora oggi non si accolga la richiesta della presenza delle organizzazioni sindacali a presidio dell’interesse dell’occupazione diretta indiretta di questo territorio.
Per le organizzazioni sindacali questa è almeno una mancanza di attenzione inaccettabile ed un errore grave.
Da quello che comprendiamo la variazione all’AdP riguarderà elementi economicamente rilevanti e temporalmente impegnativi per questo territorio, e non come si cerca di derubricare, un semplice variazione al dispositivo dell’art. 252 bis Codice dell’ambiente.
Basti pensare alle concessioni pluriennali per il porto e gli ingenti incentivi derivanti dalla efficienza energetica “certificati bianchi”.
Sarebbe un fatto gravissimo se nell’accordo di programma le istituzioni al pari di ciò che è stato fatto in altri territori non assumessero e pretendessero in maniera chiara e inequivocabile un impegno Sulla risoluzione complessiva occupazionale di questo territorio a fine del percorso di investimenti.
Così come riteniamo debba essere chiaro il piano presentato allegato all’accordo di programma che scandisco con certezza gli impegni che l’azienda a fronte delle disponibilità economiche importanti e delle disponibilità concessionarie rilevanti si prende con questo territorio.
Come ovvio ciascuno si assume le responsabilità di fronte al territorio intero.
ART. 252-bis
((Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione Industriale
1. Con uno o piu’ decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell’attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall’adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonche’ quelli conseguenti all’accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato e’ obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell’inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzio-nale adempimento per l’attuazione dei programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito, l’eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l’attuazione di tali obblighi nonche’ le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e servizi causati dall’inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell’Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilita’ ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell’implementazione dell’efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni.
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l’adempimento degli impegni assunti;
g) l’eventuale finanziamento di attivita’ di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e all’abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonche’ ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita’ ecologica del sito;
h) le modalita’ di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l’intervento di bonifica e l’intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all’intervento di bonifica e’ indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce l’amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all’intervento di reindustrializzazione e’ indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l’amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell’accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L’assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all’esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche’ la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse.
7. In considerazione delle finalita’ di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l’attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l’accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell’Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puo’ autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I dell’Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all’accordo di programma di cui al comma 1 di uno o piu’ responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d’ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l’inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all’accordo di programma.
10. Restano ferme la titolarita’ del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all’articolo 252.