Anche da aprile a giugno male il mercato del lavoro
PIOMBINO 18 settembre 2019 — Ancora meno ingressi nel mondo del lavoro (avviamenti) e più ingressi nello stato di disoccupazione (flusso di ingressi in disoccupazione): questa nella sostanza la fotografia del mercato del lavoro in Val di Cornia (Centro per l’impiego di Piombino) nel secondo trimestre del 2019 rispetto al secondo trimestre 2019. La certificano i dati dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Toscana: 273 avviamenti in meno e 151 ingressi nello stato di disoccupazione in più nel Centro per l’impiego di Piombino. Anche nella provincia di Livorno dati analoghi: 838 avviamenti in meno e 460 ingressi nello stato di disoccupazione in più. E così pure in Toscana: 13.629 avviamenti in meno e 1.529 ingressi in stato di disoccupazione in più.
Sono state 5.186 le comunicazioni di avviamento al lavoro pervenute al Centro per l’impiego di Piombino nel secondo trimestre 2019. 273 in meno che nell’analogo periodo del 2018. La diminuzione si differenzia per genere perché mentre per le femmine si è avuto un calo di 434 unità per i maschi si è avuto invece un aumento di 161 unità. In provincia di Livorno il calo di 838 unità non ha riguardato le femmine (+116) ma i maschi (-838). In Toscana il calo di 13.629 unità si è distribuito tra le femmine (-5.423) ed i maschi (-8.206).
Nel Centro per l’impiego di Piombino i settori più colpiti sono stati i servizi alle imprese (-599 le femmine, ‑31 i maschi, ‑630 in totale). In provincia di Livorno, invece, diminuiscono in particolare le attività manifatturiere (-543 le femmine, ‑898 i maschi, ‑1.441 in totale)). In Toscana i cali più vistosi si hanno nel commercio (-4.356 le femmine, ‑2.000 i maschi, ‑6.356 in totale).
È il contratto di somministrazione (la somministrazione di lavoro consiste nella fornitura di manodopera da parte di agenzie autorizzate) quello che subisce le maggiori diminuzioni del secondo trimestre del 2019 rispetto al secondo trimestre 2018 (-648 le femmine, ‑48 i maschi, ‑696 in totale a Piombino, ‑1.692 le femmine, ‑1.606 i maschi, ‑3.298 in totale nella provincia di Livorno, ‑10.517 le femmine, ‑9.670 i maschi, ‑20.187 in totale in Toscana). Aumentano soprattutto, invece, i contratti a tempo determinato (+88 le femmine, +150 i maschi, +238 in totale) a Piombino, il lavoro intermittente (+899 le femmine, +239 i maschi, +1.137 in totale) nella provincia di Livorno ed ancora il lavoro intermittente (+2.061 le femmine, +1.447 i maschi, +3.508 in totale) in Toscana.
Gli ingressi nello stato di disoccupazione aumentano nel secondo trimestre 2019 rispetto al secondo trimestre 2018 in forma generalizzata sia per le femmine che per i maschi ed in totale sia a Piombino (rispettivamente +95, +56, +294), sia in provincia di Livorno (rispettivamente +243, +217, +460) sia in Toscana (rispettivamente +736, +793, +1.529).
L’aumento riguarda tutte le fasce d’età sia per le femmine che per i maschi sia a Piombino, sia in provincia di Livorno, sia in Toscana con qualche lieve eccezione per la fascia che va da 25 a 30 anni.
Glossario
Comunicazioni di avviamento
Comunicazioni di avviamento al lavoro pervenute ai Servizi per l’impiego da parte di aziende toscane. Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, come previsto dalla legge finanziaria 2007 (L.296/2006) sono tenuti a comunicare ai Servizi per l’impiego competenti l’avvio di un rapporto di lavoro. In un determinato arco temporale uno stesso soggetto può essere interessato da più di un avviamento per cui si possono rilevare più avviamenti relativi allo stesso lavoratore.
Flusso di ingressi in disoccupazione
Iscrizioni alla disoccupazione presso i Servizi per l’impiego da parte di soggetti in cerca di lavoro (DID: dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative e alla partecipazione a misure di politica attiva). In un determinato arco temporale uno stesso soggetto può trovarsi più volte nello status di disoccupato in seguito a più avviamenti e licenziamenti, di conseguenza è possibile rilevare più iscrizioni relative allo stesso soggetto.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
È il contratto di lavoro subordinato con cui il lavoratore si impegna, senza vincolo di durata – dietro versamento di una retribuzione – a prestare la propria attività lavorativa a favore del proprio datore di lavoro. Rientrano in questa fattispecie i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti stipulati a partire dal 7 marzo 2015 in applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2015.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Il lavoro a tempo determinato è un contrattosubordinato, nel quale esiste un tempo definito di durata del rapporto. Il contratto a tempo determinato può essere concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non può avere una durata superiore a 36 mesi ed è prorogabile.
Contratto di lavoro in apprendistato
L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dalla combinazione obbligatoria di lavoro e formazione orientataall’acquisizione delle competenze professionali. Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiaredi agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico. L’ultimo intervento normativo in materia di apprendistato è rappresentato dal Decreto Legislativo 81/2015 nel quale èconfluito il precedente Testo Unico, che è stato rivolto alla creazione di un sistema duale cheintegra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistatofinalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario. Ad oggi esistono infatti tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; l’apprendistato professionalizzante; l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Contratto di lavoro somministrato
È il contratto mediante il quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscrittein un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lasomministrazione di lavoro coinvolge quindi tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali: il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Contratto di lavoro intermittente
È il contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro “a chiamata”. Il lavoro intermittente è caratterizzato dalla prestazione a carattere discontinuo resa dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa. La comunicazione di questa tipologia di contratto è registrato su Sil ma riguarda l’instaurazione del rapporto di lavoro ma non la “chiamata” del lavoratore. Tale informazione infatti non passa attraverso il sistema amministrativodelle CO ma viene comunicata secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 Settembre 2013 n. 27.
Contratto di lavoro occasionale
Quando l’attività lavorativa è occasionale, saltuaria o di ridotta entità si parla di prestazioni occasionali. La loro disciplina è contenuta nell’articolo 54-bis Decreto Legge n.50/2017, convertito dalla Legge n.96/2017. Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato dal 17 marzo 2017, per un limite economico ben preciso all’interno di un anno civile. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5.000 euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5.000 euro netti. Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invecedi 5.000 euro previsti per la generalità dei prestatori. La nuova norma distingue il Libretto Famiglia, che è la modalità di instaurazione del rapporto dedicata alle persone fisiche (le famiglie, appunto), dai contratti di prestazione occasionale, che costituiscono l’accesso al lavoro occasionale per le imprese.
entro i 36 mesi, fino a un massimo di cinque volte.
Contratto di lavoro parasubordinato
A partire dal 1° gennaio 2016, le collaborazionidi tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro. Tale presunzione di subordinazione non opera nei seguenti casi: per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscrittiad Albi professionali, per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazionee controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, per le prestazionirese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni,per le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 Settembre 1996, n. 367.
(Foto di Pino Bertelli)