PIOMBINO, LIVORNO, TOSCANA: MENO ASSUNTI PIU' DISOCCUPATI

Anche da aprile a giugno male il mercato del lavoro

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PIOMBINO 18 set­tem­bre 2019 — Anco­ra meno ingres­si nel mon­do del lavoro (avvi­a­men­ti) e più ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione (flus­so di ingres­si in dis­oc­cu­pazione): ques­ta nel­la sostan­za la fotografia del mer­ca­to del lavoro in Val di Cor­nia (Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no) nel sec­on­do trimestre del 2019 rispet­to al sec­on­do trimestre 2019. La cer­ti­f­i­cano i dati del­l’Osser­va­to­rio del mer­ca­to del lavoro del­la Regione Toscana: 273 avvi­a­men­ti in meno e 151 ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione in più nel Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no. Anche nel­la provin­cia di Livorno dati analoghi: 838 avvi­a­men­ti in meno e 460 ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione in più. E così pure in Toscana: 13.629 avvi­a­men­ti in meno e 1.529 ingres­si in sta­to di dis­oc­cu­pazione in più.

Sono state 5.186 le comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to al lavoro per­venute al Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no nel sec­on­do trimestre 2019. 273 in meno che nel­l’anal­o­go peri­o­do del 2018. La dimin­uzione si dif­feren­zia per genere per­ché men­tre per le fem­mine si è avu­to  un calo di 434 unità per i maschi si è avu­to invece un aumen­to di 161 unità. In provin­cia di Livorno il calo di 838 unità non ha riguarda­to le fem­mine (+116) ma i maschi (-838). In Toscana il calo di 13.629 unità si è dis­tribuito tra le fem­mine (-5.423) ed i maschi (-8.206).

Nel Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no i set­tori più col­pi­ti sono sta­ti i servizi alle imp­rese (-599 le fem­mine, ‑31 i maschi, ‑630 in totale). In provin­cia di Livorno, invece, diminuis­cono in par­ti­co­lare  le attiv­ità man­i­fat­turiere (-543 le fem­mine, ‑898 i maschi, ‑1.441 in totale)). In Toscana i cali più vis­tosi si han­no nel com­mer­cio (-4.356 le fem­mine, ‑2.000 i maschi, ‑6.356 in totale).

È il con­trat­to di som­min­is­trazione (la som­min­is­trazione di lavoro con­siste nel­la for­ni­tu­ra di man­od­opera da parte di agen­zie autor­iz­zate) quel­lo che subisce le mag­giori dimin­uzioni del sec­on­do trimestre del 2019 rispet­to al sec­on­do trimestre 2018 (-648 le fem­mine, ‑48 i maschi, ‑696 in totale a Piom­bi­no, ‑1.692 le fem­mine, ‑1.606 i maschi,  ‑3.298 in totale nel­la provin­cia di Livorno, ‑10.517 le fem­mine, ‑9.670 i maschi, ‑20.187 in totale in Toscana). Aumen­tano soprat­tut­to, invece, i con­trat­ti a tem­po deter­mi­na­to (+88 le fem­mine, +150 i maschi, +238 in totale) a Piom­bi­no, il lavoro inter­mit­tente (+899 le fem­mine, +239 i maschi, +1.137 in totale) nel­la provin­cia di Livorno ed anco­ra il lavoro inter­mit­tente (+2.061 le fem­mine, +1.447 i maschi, +3.508 in totale) in Toscana.

Gli ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione aumen­tano nel sec­on­do trimestre 2019 rispet­to al sec­on­do trimestre 2018 in for­ma gen­er­al­iz­za­ta sia per le fem­mine che per i maschi ed  in totale sia a Piom­bi­no (rispet­ti­va­mente +95, +56, +294), sia in provin­cia di Livorno (rispet­ti­va­mente +243, +217, +460) sia in Toscana (rispet­ti­va­mente +736, +793, +1.529).

L’au­men­to riguar­da tutte le fasce d’età sia per le fem­mine che per i maschi sia a Piom­bi­no, sia in provin­cia di Livorno, sia in Toscana con qualche lieve eccezione per la fas­cia che va da 25 a 30 anni.

Glos­sario
Comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to
Comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to al lavoro per­venute ai Servizi per l’impiego da parte di aziende toscane. Tut­ti i datori di lavoro pub­bli­ci e pri­vati, come pre­vis­to dal­la legge finanziaria 2007 (L.296/2006) sono tenu­ti a comu­ni­care ai Servizi per l’impiego com­pe­ten­ti l’avvio di un rap­por­to di lavoro. In un deter­mi­na­to arco tem­po­rale uno stes­so sogget­to può essere inter­es­sato da più di un avvi­a­men­to per cui si pos­sono ril­e­vare più avvi­a­men­ti rel­a­tivi allo stes­so lavo­ra­tore.
Flus­so di ingres­si in dis­oc­cu­pazione
Iscrizioni alla dis­oc­cu­pazione pres­so i Servizi per l’impiego da parte di sogget­ti in cer­ca di lavoro (DID: dichiarazione di imme­di­a­ta disponi­bil­ità allo svol­gi­men­to di attiv­ità lavo­ra­tive e alla parte­ci­pazione a mis­ure di polit­i­ca atti­va). In un deter­mi­na­to arco tem­po­rale uno stes­so sogget­to può trovar­si più volte nel­lo sta­tus di dis­oc­cu­pa­to in segui­to a più avvi­a­men­ti e licen­zi­a­men­ti, di con­seguen­za è pos­si­bile ril­e­vare più iscrizioni rel­a­tive allo stes­so sogget­to.
Con­trat­to di lavoro a tem­po inde­ter­mi­na­to
È il con­trat­to di lavoro sub­or­di­na­to con cui il lavo­ra­tore si impeg­na, sen­za vin­co­lo di dura­ta – dietro ver­sa­men­to di una ret­ribuzione – a prestare la pro­pria attiv­ità lavo­ra­ti­va a favore del pro­prio datore di lavoro. Rien­tra­no in ques­ta fat­tispecie i con­trat­ti a tem­po inde­ter­mi­na­to a tutele cres­cen­ti stip­u­lati a par­tire dal 7 mar­zo 2015 in appli­cazione del decre­to leg­isla­ti­vo n. 23 del 2015.
Con­trat­to di lavoro a tem­po deter­mi­na­to
Il lavoro a tem­po deter­mi­na­to è un con­trat­to­sub­or­di­na­to, nel quale esiste un tem­po defini­to di dura­ta del rap­por­to. Il con­trat­to a tem­po deter­mi­na­to può essere con­clu­so tra un datore di lavoro e un lavo­ra­tore per lo svol­gi­men­to di qualunque tipo di man­sione, non può avere una dura­ta supe­ri­ore a 36 mesi ed è pro­ro­ga­bile.
Con­trat­to di lavoro in apprendis­ta­to
L’elemento carat­ter­iz­zante dell’apprendistato è rap­p­re­sen­ta­to dal­la com­bi­nazione obbli­ga­to­ria di lavoro e for­mazione orientataall’acquisizione delle com­pe­ten­ze pro­fes­sion­ali. Il con­trat­to di apprendis­ta­to è per definizione un con­trat­to di lavoro a tem­po inde­ter­mi­na­to. Il datore di lavoro ha la pos­si­bil­ità di ben­e­fi­cia­re­di agevolazioni di tipo nor­ma­ti­vo, con­tribu­ti­vo ed eco­nom­i­co. L’ultimo inter­ven­to nor­ma­ti­vo in mate­ria di apprendis­ta­to è rap­p­re­sen­ta­to dal Decre­to Leg­isla­ti­vo 81/2015 nel quale ècon­fluito il prece­dente Testo Uni­co, che è sta­to riv­olto alla creazione di un sis­tema duale chein­te­gra istruzione, for­mazione e lavoro, soprat­tut­to gra­zie alle due tipolo­gie di apprendis­tato­fi­nal­iz­zate all’ottenimento di un tito­lo di stu­dio di liv­el­lo sec­on­dario o terziario. Ad oggi esistono infat­ti tre tipolo­gie di con­trat­ti di apprendis­ta­to, diverse per final­ità, sogget­ti des­ti­natari e pro­fili nor­ma­tivi: l’apprendistato per la qual­i­fi­ca e il diplo­ma pro­fes­sion­ale, il diplo­ma di istruzione sec­on­daria supe­ri­ore e il cer­ti­fi­ca­to di spe­cial­iz­zazione tec­ni­ca supe­ri­ore; l’apprendistato pro­fes­sion­al­iz­zante; l’apprendistato di alta for­mazione e di ricer­ca.
Con­trat­to di lavoro som­min­is­tra­to
È il con­trat­to medi­ante il quale l’impresa (uti­liz­za­trice) può richiedere man­od­opera ad agen­zie autor­iz­zate (som­min­is­tra­tori) iscrit­tein un appos­i­to Albo tenu­to pres­so il Min­is­tero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lasom­min­is­trazione di lavoro coin­volge quin­di tre sogget­ti (agen­zie, lavo­ra­tori, impre­sa), legati da due diverse forme con­trat­tuali: il con­trat­to di som­min­is­trazione stip­u­la­to tra uti­liz­za­tore e som­min­is­tra­tore che ha natu­ra com­mer­ciale e può essere a tem­po deter­mi­na­to o a tem­po inde­ter­mi­na­to; il con­trat­to di lavoro stip­u­la­to tra som­min­is­tra­tore e lavo­ra­tore che può essere a tem­po deter­mi­na­to o a tem­po inde­ter­mi­na­to.
Con­trat­to di lavoro inter­mit­tente
È il con­trat­to medi­ante il quale un lavo­ra­tore si mette a dis­po­sizione di un datore per lo svol­gi­men­to di una prestazione di lavoro “a chia­ma­ta”. Il lavoro inter­mit­tente è carat­ter­iz­za­to dal­la prestazione a carat­tere dis­con­tin­uo resa dal lavo­ra­tore sec­on­do le richi­este dell’impresa. La comu­ni­cazione di ques­ta tipolo­gia di con­trat­to è reg­is­tra­to su Sil ma riguar­da l’instaurazione del rap­por­to di lavoro ma non la “chia­ma­ta” del lavo­ra­tore. Tale infor­mazione infat­ti non pas­sa attra­ver­so il sis­tema ammin­is­tra­tivodelle CO ma viene comu­ni­ca­ta sec­on­do le modal­ità def­i­nite dal decre­to inter­min­is­te­ri­ale del27 mar­zo 2013 e dal­la suc­ces­si­va cir­co­lare 27 Set­tem­bre 2013 n. 27.
Con­trat­to di lavoro occa­sion­ale
Quan­do l’attività lavo­ra­ti­va è occa­sion­ale, saltu­ar­ia o di ridot­ta entità si par­la di prestazioni occa­sion­ali. La loro dis­ci­plina è con­tenu­ta nell’articolo 54-bis Decre­to Legge n.50/2017, con­ver­ti­to dal­la Legge n.96/2017. Le prestazioni occa­sion­ali si carat­ter­iz­zano, come per il lavoro acces­so­rio abroga­to dal 17 mar­zo 2017, per un lim­ite eco­nom­i­co ben pre­ciso all’interno di un anno civile. Nel peri­o­do che va dal 1° gen­naio al 31 dicem­bre di ogni anno, i con­trat­ti attivabili, per ogni sin­go­lo uti­liz­za­tore, non pos­sono super­are il val­ore com­p­lessi­vo di 5.000 euro net­ti. Par­al­le­la­mente, cias­cun lavo­ra­tore può sot­to­scri­vere in un anno uno o più con­trat­ti di prestazione occa­sion­ale per un val­ore com­p­lessi­vo di mas­si­mo 5.000 euro net­ti. Il lim­ite eco­nom­i­co scende a 2.500 euro annui per le prestazioni com­p­lessi­va­mente rese da ogni presta­tore in favore del medes­i­mo uti­liz­za­tore. Men­tre per i con­trat­ti di pen­sion­ati, stu­den­ti fino ai 25 anni, dis­oc­cu­pati e percet­tori di prestazioni di sosteg­no al red­di­to, l’importo mas­si­mo può arrivare fino a 6.666 euro, inve­ce­di 5.000 euro pre­visti per la gen­er­al­ità dei presta­tori. La nuo­va nor­ma dis­tingue il Libret­to Famiglia, che è la modal­ità di instau­razione del rap­por­to ded­i­ca­ta alle per­sone fisiche (le famiglie, appun­to), dai con­trat­ti di prestazione occa­sion­ale, che cos­ti­tu­is­cono l’accesso al lavoro occa­sion­ale per le imp­rese.
entro i 36 mesi, fino a un mas­si­mo di cinque volte.
Con­trat­to di lavoro para­sub­or­di­na­to
A par­tire dal 1° gen­naio 2016, le col­lab­o­razion­i­di tipo para­sub­or­di­na­to o nel­la for­ma del lavoro autonomo sono con­sid­er­ate come lavoro sub­or­di­na­to, qualo­ra si con­cretizzi­no in prestazioni di lavoro esclu­si­va­mente per­son­ali, con­tin­u­a­tive ed orga­niz­zate dal com­mit­tente rispet­to al luo­go ed all’orario di lavoro. Tale pre­sun­zione di sub­or­di­nazione non opera nei seguen­ti casi: per le col­lab­o­razioni indi­vid­u­ate dal­la con­trat­tazione col­let­ti­va nazionale, per le prestazioni intel­let­tuali rese da sogget­ti iscrit­ti­ad Albi pro­fes­sion­ali, per le attiv­ità prestate dai com­po­nen­ti degli organi di ammin­is­trazionee con­trol­lo delle soci­età e dei parte­ci­pan­ti ai col­le­gi ed alle com­mis­sioni, per le prestazionirese a fini isti­tuzion­ali nelle asso­ci­azioni sportive e dilet­tan­tis­tiche riconosciute dal Coni,per le col­lab­o­razioni prestate nell’ambito del­la pro­duzione e del­la real­iz­zazione di spet­ta­coli da parte delle fon­dazioni di cui al decre­to leg­isla­ti­vo 29 Set­tem­bre 1996, n. 367.

(Foto di Pino Bertel­li)

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