I PERCORSI TORTUOSI PER CERCARE DI USCIRE DALLA VICENDA ALGERINA

Articolo 8: rescissioni, ricorsi, accordi e trovate varie

PIOMBINO 23 giug­no 2016 — Sono pas­sati i tem­pi in cui il mag­nate algeri­no veni­va ringrazi­a­to per il sal­vatag­gio di Piom­bi­no, delle sue fab­bri­ca e del­la sua econo­mia.
Oggi il pen­siero preva­lente e come rime­di­are, forse addirit­tura come tornare indi­etro e ripren­dere quel che agli algeri­ni è sta­to con­ces­so.
Di fronte alla mala para­ta, per la ver­ità, gli stru­men­ti giuridi­ci già ci sareb­bero e sem­br­ereb­bero perfi­no suf­fi­ci­en­ti a toglier­ci dagli impic­ci. Fer­mo restando, comunque, che nel con­to bisogn­erà met­tere ogni pos­si­bile ricor­so che, con altissime prob­a­bil­ità, ver­rà pro­pos­to da chi si sen­tirà spodesta­to.
E in uno sta­to di dirit­to – non las­ci­amo­ci abbindolare dai dis­cor­si – non è con­cepi­bile abolire i ricor­si di fronte ad un provved­i­men­to che si rep­u­ta ingius­to o con­cepi­to fuori dei det­ta­mi.
Con ques­ta pre­mes­sa si spie­ga male e si con­cepisce peg­gio il ten­ta­ti­vo di aggiun­gere stru­men­ti a stru­men­ti. A meno che non si usi ques­ta sor­ta di movi­men­tismo per dare l’impressione di fare comunque qual­cosa per uscire dall’impasse.
È il caso, quin­di, di par­lare del ten­ta­ti­vo abor­ti­to di pre­sentare un emen­da­men­to alla “manov­ri­na” per far sì che l’amministrazione stra­or­di­nar­ia (ex legge Marzano, ndr) avesse la pos­si­bil­ità di ripren­der­si l’azienda se l’imprenditore affi­datario fos­se risul­ta­to inadem­pi­ente rispet­to agli inves­ti­men­ti indus­tri­ali e occu­pazion­ali con­cor­dati e per i quali si era impeg­na­to. Nonos­tante gli annun­ci un sim­i­le emen­da­men­to, con­sid­er­a­to “una scioc­chez­za giuridi­ca” da illus­tri esper­ti di dirit­to e di pro­ce­du­ra, non ha mai vis­to la luce.
Invece è spun­ta­to come per incan­to l’articolo 8 del decre­to legge 91 del 20 giug­no 2017 entra­to in vig­ore pochi giorni fa, il 21 giug­no.

Anto­nio Marzano

Il testo è un bel con­cen­tra­to di buro­cratese che, se volete, potete leg­gere inte­gral­mente alla fine del testo.
Piut­tosto vedi­amo di far luce e cer­chi­amo di capire se questo nuo­vo stru­men­to aggiunge qualche arma nel caso si volesse (cioè il com­mis­sario Nar­di) annullare il con­trat­to di ven­di­ta del­la ex Luc­chi­ni per inadem­pien­ze dell’acquirente.
Innanzi tut­to è con­fer­ma­to che una pro­ce­du­ra di risoluzione del con­trat­to di ven­di­ta deve essere atti­va­ta, con gius­ti­fi­cati motivi, dal Gov­er­no (cioè nel­la fat­tispecie dal com­mis­sario stra­or­di­nario). Può accadere che l’acquirente sia d’accordo ma può anche suc­cedere (ed è cosa fre­quente) che egli con­trasti l’iniziativa, ovvero che pro­muo­va ricor­so.
Con l’articolo 8 il com­mis­sario può anche richiedere l’amministrazione stra­or­di­nar­ia per l’acquirente (cioè nel nos­tro caso per Afer­pi) e lo può fare pre­scinden­do dalle due con­dizioni pre­viste, per questo par­ti­co­lare pas­sag­gio, dal decre­to Marzano. Ovvero – pri­ma con­dizione — che i lavo­ra­tori in bal­lo siano più di 500 com­pre­si quel­li che sono in cas­sa inte­grazione. Nel caso di Afer­pi sono molti di più e quin­di l’articolo 8 di fat­to non muta la sostan­za delle cose.
Quin­di – sec­on­da con­dizione – che i deb­iti accu­mu­lati, inclusi quel­li derivan­ti da garanzie rilas­ci­ate, non siano infe­ri­ori a 300 mil­ioni. Non è dato  sapere quale sia l’attuale deb­ito di Afer­pi e se quin­di l’articolo 8 pos­sa, nel caso, cos­ti­tuire una novità rispet­to al decre­to Marzano. Si con­sid­eri che in due anni di attiv­ità 300 mil­ioni di deb­iti sareb­bero cosa davvero notev­ole.
In ogni caso per atti­vare la pro­ce­du­ra di com­mis­sari­a­men­to si impor­rebbe un decre­to del Gov­er­no con la pos­si­bil­ità per Afer­pi di ricor­rere.
Fin qui i fat­ti; le inter­pre­tazioni nel caso, non sono facili. La nor­ma adot­ta­ta potrebbe trovare la pro­pria ragione di essere nel­la volon­tà di evitare una pro­ce­du­ra di fal­li­men­to fuori dalle regole del­la Marzano se nel frat­tem­po l’azienda avesse per­so i req­ui­si­ti per l’accesso all’amministrazione stra­or­di­nar­ia (deb­iti sot­to i 300 mil­ioni di euro). Con l’articolo 8 invece l’eventuale fal­li­men­to, indipen­dente dal deb­ito, tro­verebbe anco­ra sosteg­no in una ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia.
Altro è dif­fi­cile dire. Per esem­pio, con un indeb­ito proces­so alle inten­zioni e sup­po­nen­do che il deb­ito di Afer­pi non fos­se infe­ri­ore ai 300 mil­ioni, ver­rebbe da chiedere se questo arti­co­lo 8 sarebbe mai sta­to pen­sato e scrit­to.
E poi è così vero che il gov­er­no stia pen­san­do a rescis­sioni e non invece a trovare comunque la stra­da di un accor­do con il grup­po algeri­no?

ECCO IL TESTO DELLARTICOLO 8

Dis­po­sizioni di sem­pli­fi­cazione in mate­ria   di   ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia

Nel caso siano des­ti­natarie di doman­da giudiziale di risoluzione per inadem­pi­men­to, ovvero di dichiarazione di avvaler­si di clau­so­la riso­lu­ti­va espres­sa del con­trat­to di ces­sione dei com­p­lessi azien­dali acquisi­ti da soci­età sot­to­poste alla pro­ce­du­ra di ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia ai sen­si del decre­to-legge 23 dicem­bre 2003, n. 347, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­la legge 18 feb­braio 2004, n. 39, le soci­età ces­sion­ar­ie di tali com­p­lessi azien­dali sono ammesse all’am­min­is­trazione stra­or­di­nar­ia di cui al sud­det­to decre­to-legge, anche su istan­za del com­mis­sario stra­or­di­nario del­la   soci­età cedente, indipen­den­te­mente dal pos­ses­so dei req­ui­si­ti pre­visti alle let­tere a) e b)dell’articolo 1, com­ma 1, del decre­to-legge 23 dicem­bre 2003, n. 347, con­ver­ti­to, con mod­i­fiche, dal­la legge 18 feb­braio 2004 n. 39, fer­mi gli altri pre­sup­posti pre­visti dalle norme vigen­ti.

 

 

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