Articolo 8: rescissioni, ricorsi, accordi e trovate varie
PIOMBINO 23 giugno 2016 — Sono passati i tempi in cui il magnate algerino veniva ringraziato per il salvataggio di Piombino, delle sue fabbrica e della sua economia.
Oggi il pensiero prevalente e come rimediare, forse addirittura come tornare indietro e riprendere quel che agli algerini è stato concesso.
Di fronte alla mala parata, per la verità, gli strumenti giuridici già ci sarebbero e sembrerebbero perfino sufficienti a toglierci dagli impicci. Fermo restando, comunque, che nel conto bisognerà mettere ogni possibile ricorso che, con altissime probabilità, verrà proposto da chi si sentirà spodestato.
E in uno stato di diritto – non lasciamoci abbindolare dai discorsi – non è concepibile abolire i ricorsi di fronte ad un provvedimento che si reputa ingiusto o concepito fuori dei dettami.
Con questa premessa si spiega male e si concepisce peggio il tentativo di aggiungere strumenti a strumenti. A meno che non si usi questa sorta di movimentismo per dare l’impressione di fare comunque qualcosa per uscire dall’impasse.
È il caso, quindi, di parlare del tentativo abortito di presentare un emendamento alla “manovrina” per far sì che l’amministrazione straordinaria (ex legge Marzano, ndr) avesse la possibilità di riprendersi l’azienda se l’imprenditore affidatario fosse risultato inadempiente rispetto agli investimenti industriali e occupazionali concordati e per i quali si era impegnato. Nonostante gli annunci un simile emendamento, considerato “una sciocchezza giuridica” da illustri esperti di diritto e di procedura, non ha mai visto la luce.
Invece è spuntato come per incanto l’articolo 8 del decreto legge 91 del 20 giugno 2017 entrato in vigore pochi giorni fa, il 21 giugno.
Il testo è un bel concentrato di burocratese che, se volete, potete leggere integralmente alla fine del testo.
Piuttosto vediamo di far luce e cerchiamo di capire se questo nuovo strumento aggiunge qualche arma nel caso si volesse (cioè il commissario Nardi) annullare il contratto di vendita della ex Lucchini per inadempienze dell’acquirente.
Innanzi tutto è confermato che una procedura di risoluzione del contratto di vendita deve essere attivata, con giustificati motivi, dal Governo (cioè nella fattispecie dal commissario straordinario). Può accadere che l’acquirente sia d’accordo ma può anche succedere (ed è cosa frequente) che egli contrasti l’iniziativa, ovvero che promuova ricorso.
Con l’articolo 8 il commissario può anche richiedere l’amministrazione straordinaria per l’acquirente (cioè nel nostro caso per Aferpi) e lo può fare prescindendo dalle due condizioni previste, per questo particolare passaggio, dal decreto Marzano. Ovvero – prima condizione — che i lavoratori in ballo siano più di 500 compresi quelli che sono in cassa integrazione. Nel caso di Aferpi sono molti di più e quindi l’articolo 8 di fatto non muta la sostanza delle cose.
Quindi – seconda condizione – che i debiti accumulati, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, non siano inferiori a 300 milioni. Non è dato sapere quale sia l’attuale debito di Aferpi e se quindi l’articolo 8 possa, nel caso, costituire una novità rispetto al decreto Marzano. Si consideri che in due anni di attività 300 milioni di debiti sarebbero cosa davvero notevole.
In ogni caso per attivare la procedura di commissariamento si imporrebbe un decreto del Governo con la possibilità per Aferpi di ricorrere.
Fin qui i fatti; le interpretazioni nel caso, non sono facili. La norma adottata potrebbe trovare la propria ragione di essere nella volontà di evitare una procedura di fallimento fuori dalle regole della Marzano se nel frattempo l’azienda avesse perso i requisiti per l’accesso all’amministrazione straordinaria (debiti sotto i 300 milioni di euro). Con l’articolo 8 invece l’eventuale fallimento, indipendente dal debito, troverebbe ancora sostegno in una amministrazione straordinaria.
Altro è difficile dire. Per esempio, con un indebito processo alle intenzioni e supponendo che il debito di Aferpi non fosse inferiore ai 300 milioni, verrebbe da chiedere se questo articolo 8 sarebbe mai stato pensato e scritto.
E poi è così vero che il governo stia pensando a rescissioni e non invece a trovare comunque la strada di un accordo con il gruppo algerino?
ECCO IL TESTO DELL’ ARTICOLO 8
Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria
Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all’amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b)dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifiche, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.