Associazione dei Comuni, chiarezza cercasi
PIOMBINO 15 marzo 2015 — Nel corso del consiglio comunale che si è tenuto a Piombino il 10 febbraio 2015 è stata deliberata la costituzione dell’ ”Associazione dei Comuni Toscani”, riguardante i Comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia, Suvereto e Sassetta. Lo scopo, come risulta dalla convenzione, è quello di «realizzare servizi e sviluppo locale in una logica di economia di scala», in ossequio alla logica sottesa alla legge Bassanini ed alla legge 56/2014 che, tanto espressamente quanto genericamente, sollecita i Comuni a sperimentare formule di aggregazione «innovative e flessibili».
Il modello aggregativo adottato è quello dell’Organizzazione Territoriale, introdotto dal Prof. Renato Di Gregorio e promosso già da alcuni anni attraverso la società “Impresa Insieme”.
Cerchiamo di capire quindi, innanzitutto, lo scopo di quest’associazione di Comuni così come risulta dalla convenzione, che recita: «L’Associazione dei Comuni Toscani viene costituita allo scopo di creare un modello di integrazione che consenta di mettere in rete e in sinergia le singole organizzazioni per perseguire progetti di sviluppo locale comuni a tutti i territori in funzione di una strategia di vivibilità sociale e ambientale condivisa.» Da un punto di vista organizzativo, è prevista la disposizione di RDS (reti di servizio), tante quanti sono i servizi di base erogati dai settori funzionali dei Comuni, e di ADB (aree di business) per valorizzare i Comuni facenti parte dell’associazione che abbiano peculiarità e potenzialità distintive di sviluppo o che facciano parte di itinerari produttivi, turistici o culturali che hanno ragione di garantire un’offerta omogenea e integrata. Tutto ciò è gestito e coordinato da un Comitato Guida costituito dagli Amministratori che rappresentano i Comuni associati (e che non percepiranno retribuzioni di alcun genere). Da esso dipendono una Struttura di Segreteria e di Ricerca & Sviluppo, di cui la prima rivolta prevalentemente a funzioni informative e di supporto, la seconda a sviluppare «i progetti necessari e indicati dal Comitato Guida», ricercare «i finanziamenti più opportuni per realizzarli seguendone poi lo sviluppo e la rendicontazione, assieme a coloro che ne sono preposti (Sponsor, Facilitatore, Progettista)», fornire «gli strumenti tecnologici per l’erogazione dei servizi o supporta(re) il Comitato Guida nello scegliere quello che il mercato offre a condizioni di massima qualità ed economicità» e infine seguire «l’educazione e la formazione dei giovani del territorio nella loro crescita personale e professionale ai fini della loro stessa occupazione». Il tutto attraverso la promozione di un’interazione tra gli operatori del territorio: dalle imprese alle scuole, con costi contenuti (2000€ annui per i Comuni sotto i diecimila abitanti, 4000€ per gli altri, che si prevede di recuperare attraverso i finanziamenti pubblici ottenuti dalle attività di progettazione).
Tuttavia, scorrendo il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, emerge che «è intenzione dei Comuni della Val di Cornia aprire un percorso di studio e approfondimento tecnico al fine di esaminare tutte le implicazioni amministrative insite nella costituzione di una Unione dei Comuni, aperta ed inclusiva anche a successive adesioni di altri Comuni, cui trasferire quelle funzioni di rilevanza strategica per il territorio, garantendo e valorizzando attraverso la cooperazione e il protagonismo dei singoli comuni». Quest’associazione, pertanto, viene considerata come «una prima forma di aggregazione a livello territoriale finalizzata a promuovere modelli di sviluppo locale da individuare in relazione alle esigenze che emergono di volta in volta in ambito locale […] e, in tale ottica, è stata effettuata una analisi del modello aggregativo già sperimentato da più di dieci anni in alcune parti d’Italia , definito “Organizzazione Territoriale”».
In sostanza, l’Associazione in questione si configurerebbe come una forma semplificata dell’Unione di Comuni, che è un’organizzazione finalizzata ad una migliore governance del territorio, già ben conosciuta dal nostro ordinamento giuridico. A differenza dell’Associazione, che nonostante i fini pubblicistici si appoggia a strutture di tipo privato (vedi “Impresa Insieme”) ed è prevalentemente orientata all’attuazione di progetti sul territorio, l’Unione di Comuni si configura come un vero e proprio Ente Locale polifunzionale e quindi dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi (per l’ampiezza di significati che questa locuzione ricopre, non dovrebbe essere un problema ricondurvi gli scopi ben più contenuti dell’Associazione). Inoltre, in quanto persona giuridica, l’Unione di Comuni è dotata di capacità giuridica, cioè della titolarità di diritti ed obblighi. Sarebbe dunque opportuna maggiore chiarezza sulla natura giuridica dell’Associazione, anche al fine di determinarne correttamente i rapporti con una successiva trasformazione in Unione di Comuni. Di sicuro, l’Unione comporta problemi organizzativi maggiori per i singoli Comuni che vi partecipano: innanzitutto, una volta costituitasi, le funzioni ad essa conferite non possono più essere svolte singolarmente dai Comuni associati. Inoltre, la composizione numerica dell’organo consiliare deve rispecchiare le norme pubblicistiche ed essere quindi commisurata all’entità demografica dei Comuni in questione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L’associazione invece, essendo riconducibile alla forma della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL, risulta uno strumento di cooperazione non soggetto alle rigorose disposizioni previste per l’Unione: tuttavia, dalla convenzione (che peraltro non è, al momento attuale, stata ratificata da nessuno dei Comuni coinvolti, con l’esclusione di quello di Piombino), non risultano chiari «[…] la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie», elementi che invece devono essere presenti in quanto previsti esplicitamente dalla norma che costituisce il fondamento e la legittimazione giuridica di tale strumento.