Associazione dei Comuni, chiarezza cercasi

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 mar­zo 2015 — Nel cor­so del con­siglio comu­nale che si è tenu­to a Piom­bi­no il 10 feb­braio 2015 è sta­ta delib­er­a­ta la cos­ti­tuzione dell’ ”Asso­ci­azione dei Comu­ni Toscani”, riguardante i Comu­ni di Piom­bi­no, San Vin­cen­zo, Campiglia, Suvere­to e Sas­set­ta. Lo scopo, come risul­ta dal­la con­ven­zione, è quel­lo di «real­iz­zare servizi e svilup­po locale in una log­i­ca di econo­mia di scala», in osse­quio alla log­i­ca sotte­sa alla legge Bas­sani­ni ed alla legge 56/2014 che, tan­to espres­sa­mente quan­to gener­i­ca­mente, sol­lecita i Comu­ni a sper­i­menta­re for­mule di aggregazione «inno­v­a­tive e flessibili».
Il mod­el­lo aggrega­ti­vo adot­ta­to è quel­lo del­l’Or­ga­niz­zazione Ter­ri­to­ri­ale, introdot­to dal Prof. Rena­to Di Gre­go­rio e pro­mosso già da alcu­ni anni attra­ver­so la soci­età “Impre­sa Insieme”.
Cer­chi­amo di capire quin­di, innanz­i­tut­to, lo scopo di quest’as­so­ci­azione di Comu­ni così come risul­ta dal­la con­ven­zione, che recita: «L’As­so­ci­azione dei Comu­ni Toscani viene cos­ti­tui­ta allo scopo di creare un mod­el­lo di inte­grazione che con­sen­ta di met­tere in rete e in sin­er­gia le sin­gole orga­niz­zazioni per perseguire prog­et­ti di svilup­po locale comu­ni a tut­ti i ter­ri­tori in fun­zione di una strate­gia di vivi­bil­ità sociale e ambi­en­tale con­di­visa.» Da un pun­to di vista orga­niz­za­ti­vo, è pre­vista la dis­po­sizione di RDS (reti di servizio), tante quan­ti sono i servizi di base ero­gati dai set­tori fun­zion­ali dei Comu­ni, e di ADB (aree di busi­ness) per val­oriz­zare i Comu­ni facen­ti parte del­l’as­so­ci­azione che abbiano pecu­liar­ità e poten­zial­ità dis­tin­tive di svilup­po o che fac­ciano parte di itin­er­ari pro­dut­tivi, tur­is­ti­ci o cul­tur­ali che han­no ragione di garan­tire un’of­fer­ta omo­ge­nea e inte­gra­ta. Tut­to ciò è gesti­to e coor­di­na­to da un Comi­ta­to Gui­da cos­ti­tu­ito dagli Ammin­is­tra­tori che rap­p­re­sen­tano i Comu­ni asso­ciati (e che non per­cepi­ran­no ret­ribuzioni di alcun genere). Da esso dipen­dono una Strut­tura di Seg­rete­ria e di Ricer­ca & Svilup­po, di cui la pri­ma riv­ol­ta preva­len­te­mente a fun­zioni infor­ma­tive e di sup­por­to, la sec­on­da a svilup­pare «i prog­et­ti nec­es­sari e indi­cati dal Comi­ta­to Gui­da», ricer­care «i finanzi­a­men­ti più oppor­tu­ni per real­iz­zarli seguen­done poi lo svilup­po e la ren­di­con­tazione, assieme a col­oro che ne sono pre­posti (Spon­sor, Facil­i­ta­tore, Prog­et­tista)», fornire «gli stru­men­ti tec­no­logi­ci per l’erogazione dei servizi o supporta(re) il Comi­ta­to Gui­da nel­lo scegliere quel­lo che il mer­ca­to offre a con­dizioni di mas­si­ma qual­ità ed eco­nomic­ità» e infine seguire «l’educazione e la for­mazione dei gio­vani del ter­ri­to­rio nel­la loro cresci­ta per­son­ale e pro­fes­sion­ale ai fini del­la loro stes­sa occu­pazione». Il tut­to attra­ver­so la pro­mozione di un’in­ter­azione tra gli oper­a­tori del ter­ri­to­rio: dalle imp­rese alle scuole, con costi con­tenu­ti (2000€ annui per i Comu­ni sot­to i diec­im­i­la abi­tan­ti, 4000€ per gli altri, che si prevede di recu­per­are attra­ver­so i finanzi­a­men­ti pub­bli­ci ottenu­ti dalle attiv­ità di prog­et­tazione).
Tut­tavia, scor­ren­do il ver­bale di delib­er­azione del Con­siglio Comu­nale, emerge che «è inten­zione dei Comu­ni del­la Val di Cor­nia aprire un per­cor­so di stu­dio e appro­fondi­men­to tec­ni­co al fine di esam­inare tutte le impli­cazioni ammin­is­tra­tive insite nel­la cos­ti­tuzione di una Unione dei Comu­ni, aper­ta ed inclu­si­va anche a suc­ces­sive ade­sioni di altri Comu­ni, cui trasferire quelle fun­zioni di ril­e­van­za strate­gi­ca per il ter­ri­to­rio, garan­ten­do e val­oriz­zan­do attra­ver­so la coop­er­azione e il pro­tag­o­nis­mo dei sin­goli comu­ni». Quest’as­so­ci­azione, per­tan­to, viene con­sid­er­a­ta come «una pri­ma for­ma di aggregazione a liv­el­lo ter­ri­to­ri­ale final­iz­za­ta a pro­muo­vere mod­el­li di svilup­po locale da indi­vid­uare in relazione alle esi­gen­ze che emer­gono di vol­ta in vol­ta in ambito locale […] e, in tale otti­ca, è sta­ta effet­tua­ta una anal­isi del mod­el­lo aggrega­ti­vo già sper­i­men­ta­to da più di dieci anni in alcune par­ti d’I­talia , defini­to “Orga­niz­zazione Ter­ri­to­ri­ale”».
In sostan­za, l’As­so­ci­azione in ques­tione si con­fig­ur­erebbe come una for­ma sem­pli­fi­ca­ta del­l’U­nione di Comu­ni, che è un’or­ga­niz­zazione final­iz­za­ta ad una migliore gov­er­nance del ter­ri­to­rio, già ben conosci­u­ta dal nos­tro ordi­na­men­to giuridi­co. A dif­feren­za del­l’As­so­ci­azione, che nonos­tante i fini pub­blicis­ti­ci si appog­gia a strut­ture di tipo pri­va­to (vedi “Impre­sa Insieme”) ed è preva­len­te­mente ori­en­ta­ta all’at­tuazione di prog­et­ti sul ter­ri­to­rio, l’U­nione di Comu­ni si con­figu­ra come un vero e pro­prio Ente Locale polifun­zionale e quin­di dota­to di autono­mia nor­ma­ti­va, ammin­is­tra­ti­va e finanziaria, final­iz­za­to all’e­ser­cizio asso­ci­a­to di fun­zioni e servizi (per l’ampiez­za di sig­ni­fi­cati che ques­ta locuzione rico­pre, non dovrebbe essere un prob­le­ma ricon­durvi gli scopi ben più con­tenu­ti del­l’As­so­ci­azione). Inoltre, in quan­to per­sona giuridi­ca, l’U­nione di Comu­ni è dota­ta di capac­ità giuridi­ca, cioè del­la tito­lar­ità di dirit­ti ed obb­lighi. Sarebbe dunque oppor­tu­na mag­giore chiarez­za sul­la natu­ra giuridi­ca del­l’As­so­ci­azione, anche al fine di deter­mi­narne cor­ret­ta­mente i rap­por­ti con una suc­ces­si­va trasfor­mazione in Unione di Comu­ni. Di sicuro, l’U­nione com­por­ta prob­le­mi orga­niz­za­tivi mag­giori per i sin­goli Comu­ni che vi parte­ci­pano: innanz­i­tut­to, una vol­ta cos­ti­tu­itasi, le fun­zioni ad essa con­ferite non pos­sono più essere svolte sin­go­lar­mente dai Comu­ni asso­ciati. Inoltre, la com­po­sizione numer­i­ca del­l’organo con­sil­iare deve rispec­chiare le norme pub­blicis­tiche ed essere quin­di com­misura­ta all’en­tità demografi­ca dei Comu­ni in ques­tione, garan­ten­do la rap­p­re­sen­tan­za delle mino­ranze. L’as­so­ci­azione invece, essendo ricon­ducibile alla for­ma del­la con­ven­zione di cui all’art. 30 del TUEL, risul­ta uno stru­men­to di coop­er­azione non sogget­to alle rig­orose dis­po­sizioni pre­viste per l’U­nione: tut­tavia, dal­la con­ven­zione (che per­al­tro non è, al momen­to attuale, sta­ta rat­i­fi­ca­ta da nes­suno dei Comu­ni coin­volti, con l’esclu­sione di quel­lo di Piom­bi­no), non risul­tano chiari «[…] la dura­ta, le forme di con­sul­tazione degli enti con­traen­ti, i loro rap­por­ti finanziari ed i rec­i­pro­ci obb­lighi e garanzie», ele­men­ti che invece devono essere pre­sen­ti in quan­to pre­visti esplici­ta­mente dal­la nor­ma che cos­ti­tu­isce il fon­da­men­to e la legit­ti­mazione giuridi­ca di tale stru­men­to.

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