Ischia di Crociano: bocciata la gara per la discarica
Sul fatto che vada ristrutturata non c’è alcun dubbio. Basta transitare da Montegemoli venendo da Follonica per vedere la discarica di Ischia di Crociano innalzarsi sempre più. È la discarica o meglio l’impianto di trattamento rifiuti di Ischia di Crociano per i rifiuti solidi urbani, ma utilizzata anche per i rifiuti speciali, della Val di Cornia e di Castagneto per la quale a suo tempo l’ ASIU aveva bandito una gara per l’affidamento, a mezzo di finanza di progetto, della sua reingegnerizzazione (Wikipedia dice che reingegnerizzazione, nell’ambito della produzione industriale, è la riprogettazione, e quindi reimplementazione, di un processo produttivo a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie).
Il Tribunale Regionale Amministrativo della Toscana ha annullato l’ aggiudicazione della gara con sentenza depositata in segreteria il 27 settembre 2012.
La gara era stata aggiudicata al Consorzio Cooperative Costruzioni, Hidra srl, Coop. Cellini e C.M.S.A. Soc. Coop. Muratori Sterratori e Affini, P&I srl, il ricorso accettato era stato presentato da un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) escluso dalla gara e composto da Teseco spa e Ecodeco spa.
La gara è stata annullata perché la commissione aggiudicatrice aveva una composizione illegittima e le altre censure sono state assorbite da questo motivo.
Sostanzialmente il TAR ha giudicato non conforme alla legge il fatto che il Presidente della commissione fosse il dott. Claudio Santi, ingegnere capo del Comune di Piombino, mentre avrebbe dovuto essere scelto all’interno dell’ASIU, che anche gli altri membri siano stati scelti senza adeguata motivazione e che in particolare il prof. Di Maria dell’ Università di Perugia sia stato scelto al di fuori di una rosa di candidati che avrebbe dovuto essere richiesta all’ Università. L’ ASIU ha eccepito che aveva dei curricula a disposizione e che aveva comunque scelto in un elenco di docenti forniti dal prof. Sirini, di cui non indica la veste giuridica, dell’ Università di Firenze (elenco nel quale però il prof. De Maria non compare).
Ma vi erano altri motivi, addotti dal ricorso, che il TAR ha considerato assorbiti dal primo giudizio, la cui lettura è però interessante:
la nomina di una società di consulenza esterna (Ti Forma s.c.r.l.) nell’ambito della procedura di valutazione delle offerte,
il percorso che ha condotto all’esclusione da parte dell’ ASIU del RTI che ha ricorso e cioè le valutazioni della commissione giudicatrice sul Piano Economico Finanziario e l’attribuzione del punteggio minimo, la nuova valutazione dell’ ASIU che ha concluso con l’esclusione della ricorrente dalla gara, il giudizio della società di consulenza.
L’ASIU ha presentato appello al Consiglio di Stato che non si è ancora pronunciato.
Ma di un altro motivo è utile la lettura. Su di esso il TAR ha stabilito che non poteva essere ammesso per carenza di interesse da parte del presentatore ma la sostanza è questa: si è eccepito che ASIU s.p.a. non è azienda conforme al modello delle società in house, mancando in particolare il requisito del «controllo analogo» da parte delle Amministrazioni pubbliche proprietarie, con l’effetto che l’affidamento dei servizi concessi ad ASIU è cessato alla data del 31 dicembre 2010 o sta per cessare e conseguentemente la stessa società non può più rivestire il ruolo di stazione appaltante e non può quindi indire gare, come quella in esame.
Insomma al di là del ricorso emergono due problemi di enorme rilievo per il territorio e la gente sui quali istituzioni e politica dovrebbero approfondire la discussione e la valutazione politica: lo stato reale dei servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la natura delle società ASIU e delle sue attività.