Comitato osserva: vietate nuove discariche nel Sin

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PIOMBINO 26 novem­bre 2018 — Il Comi­ta­to Salute Pub­bli­ca Piom­bi­no — Val di Cor­nia rende noto che — forte di una sol­i­da­ri­età e di una parte­ci­pazione che cresce ogni giorno di più – non trascur­erà nes­suna delle inizia­tive utili a fer­mare lo sceller­a­to prog­et­to di RIMa­te­ria.
Per questo ha pre­dis­pos­to una rispos­ta alla con­trod­e­duzione di RIMa­te­ria in mer­i­to a tutte le prob­lem­atiche soll­e­vate da cit­ta­di­ni e uffi­ci nell’ambito del­la pro­ce­du­ra di VIA.
Nel­la situ­azione ambi­en­tale di Piom­bi­no ed in par­ti­co­lare nel SIN — come del resto dice la Regione stes­sa — non pos­sono essere instal­lati nuovi impianti e dis­cariche in aree sot­to­poste a inter­ven­ti di bonifi­ca e mes­sa in sicurez­za. Pri­ma si rimuo­va il dan­no ambi­en­tale e poi si par­li del futuro delle aree stesse e delle ces­sioni ai pri­vati. È la stes­sa Regione a vietare la real­iz­zazione di dis­cariche in aree SIN.
Abbi­amo per questo ritenu­to di depositare pri­ma pos­si­bile una rispos­ta alla con­trod­e­duzione di RIMa­te­ria che mette fine a questo dis­eg­no assur­do e che ogni giorno diven­ta sem­pre più anom­alo e lon­tano dal­la gente.
Alleghi­amo l’osser­vazione pre­sen­ta­ta alla Regione fiduciosi che ci siano isti­tuzioni che tutelino questo ter­ri­to­rio.

Comi­ta­to Salute Pub­bli­ca Piom­bi­no — Val di Cor­nia

Piom­bi­no, 23 novem­bre 2018

Spett.le Regione Toscana
Set­tore VIAVAS

OGGETTO: Osser­vazione alla con­trod­e­duzione “ELABORATO VIA.I.3 con rifer­i­men­to pun­to 6b del­la richi­es­ta Regione Toscana AOOGRT. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018” nel­l’am­bito del­la pro­ce­du­ra di Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale rel­a­ti­va al prog­et­to da real­iz­zarsi pres­so il polo indus­tri­ale in loc. Ischia di Cro­ciano, comune di Piom­bi­no (LI), sud­di­vi­so nelle seguen­ti sezioni:

  1. Attiv­ità di Trat­ta­men­to e rici­clo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 final­iz­za­ta al loro riu­ti­liz­zo come MPS nel­l’am­bito del­la MISP autor­iz­za­ta con Decre­to Diret­to­ri­ale del Min­is­tero del­l’Am­bi­ente prot. n.423 del 04/10/2017;
  2. Prog­et­to defin­i­ti­vo del­la Vari­ante 2 alle opere di chiusura del­la dis­car­i­ca Luc­chi­ni-ripro­fi­latu­ra con la dis­car­i­ca RIMa­te­ria;
  3. Prog­et­to defin­i­ti­vo del­la nuo­va dis­car­i­ca su Area Li53.

I sot­to­scrit­ti cit­ta­di­ni, ader­en­ti al Comi­ta­to di Salute Pub­bli­ca Piom­bi­no – Val di Cor­nia, for­mu­lano e sot­to­pon­gono a codes­ta spet­ta­bile ammin­is­trazione la seguente osser­vazione.

Con la con­trod­e­duzione come sopra iden­ti­fi­ca­ta la soci­età RIMa­te­ria intro­duce nel­la pro­ce­du­ra ele­men­ti volti a chiarire la prob­lem­at­i­ca, soll­e­va­ta nelle osser­vazioni dei cit­ta­di­ni ma altresì nei con­tribu­ti tec­ni­ci dal­la stes­sa Regione Toscana ed in par­ti­co­lare dal­la Direzione “Ambi­ente ed Ener­gia”, Set­tore “Servizi Pub­bli­ci Locali, Ener­gia e Inquina­men­ti”, rel­a­ti­va alle aree ogget­to del prog­et­to di real­iz­zazione di una nuo­va
dis­car­i­ca nell’area LI53 che sono ogget­to di un prog­et­to di bonifi­ca e mes­sa in sicurez­za per­ma­nente approva­to — all’esito di una per­cor­so arti­co­la­to e carat­ter­iz­za­to dal susseguir­si di pro­poste, vari­anti ed inte­grazioni — con il Decre­to MATTM n. 423 del 4 otto­bre 2017.
Gli inter­ven­ti sud­det­ti risul­tano attual­mente non anco­ra ese­gui­ti né tan­to meno cer­ti­fi­cati dal com­pe­tente Min­is­tero dell’ambiente.
Si trat­ta del resto di un aspet­to essen­ziale ai fini del­la Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale, dato il nes­so inconfutabile tra i con­creti esi­ti di tali attiv­ità di bonifi­ca ed il poten­ziale uti­liz­zo delle aree di cui al prog­et­to di nuo­va dis­car­i­ca sot­to­pos­to alla pro­ce­du­ra.
La soci­età si limi­ta al riguar­do a fornire un crono pro­gram­ma degli inter­ven­ti che prevede la real­iz­zazione dei lot­ti di ampli­a­men­to fin dal sec­on­do semes­tre del 2020 ovvero suc­ces­si­va­mente alla real­iz­zazione del­la MISP, riducen­do la ques­tione ad un mero prob­le­ma tem­po­rale a fronte del­la diver­sa ratio del­la rego­la­men­tazione e del­la stes­sa osser­vazione for­mu­la­ta nel con­trib­u­to tec­ni­co del cita­to Uffi­cio Regionale.
Dopo aver pre­cisato che si trat­ta sen­za dub­bio di nuo­vo impianto sgom­bran­do il cam­po dalle errate definizioni di ampli­a­men­to (“La real­iz­zazione del­la dis­car­i­ca si con­figu­ra, in questo caso, sicu­ra­mente come nuo­vo impianto e in quan­to tale deve essere per­tan­to coer­ente con i cri­teri di local­iz­zazione del PRB”) lo stes­so uffi­cio rap­p­re­sen­ta esplici­ta­mente i motivi di un esi­to neg­a­ti­vo dell’istruttoria lad­dove – dopo un accu­ra­to excur­sus dell’iter prog­et­tuale – il sud­det­to con­trib­u­to tec­ni­co esplici­ta­mente affer­ma:
“Con­sid­er­a­to che dal­la pre­det­ta ricostruzione emerge che l’area di inter­ven­to è anco­ra sogget­ta a bonifica/MISP, nel rispet­to dei cri­teri di local­iz­zazione del PRB, appare nec­es­sario che il sud­det­to inter­ven­to ven­ga con­clu­so e cer­ti­fi­ca­to pri­ma del­la real­iz­zazione del­la nuo­va dis­car­i­ca in modo da con­sid­er­are real­mente super­a­to il cri­te­rio esclu­dente al momen­to vigente”.
Il rifer­i­men­to esplic­i­to è ai con­tenu­ti del Piano di Bonifi­ca Regionale ed in par­ti­co­lare all’ “Alle­ga­to di Piano 4 — Cri­teri local­iz­za­tivi di nuovi impianti di smal­ti­men­to e di recu­pero dei rifiu­ti (arti­co­lo 9, com­ma 1, let­tera e) del­la l.r. 25/98” che definis­cono una serie di con­dizioni (di fat­to o di dirit­to) tali da com­portare l’ “esclu­sione” del sito di vol­ta in vol­ta con­sid­er­a­to dal novero delle pos­si­bili soluzioni local­iz­za­tive.
In par­ti­co­lare l’art. 2.3.1 “Cri­teri di local­iz­zazione delle dis­cariche per rifiu­ti non peri­colosi” recita tes­tual­mente:
“ Le dis­cariche per rifiu­ti non peri­colosi non devono ricadere in:
….
25. Aree inserite nel pre­sente Piano regionale ai sen­si dell’art. 9 com­ma 2 del­la l.r. 25/98 ai fini del­la bonifi­ca o mes­sa in sicurez­za, così come sta­bil­i­to dall’art. 13 com­ma 5 del­la stes­sa l.r. 25/98”.
Nes­sun dub­bio può sus­sis­tere sulle con­seguen­ze di tale con­dizione in quan­to è la stes­sa rego­la­men­tazione regionale a pre­cis­are all’Art. 1 che: “Il cri­te­rio esclu­dente ha valen­za di vin­co­lo asso­lu­to, ossia sta­bilisce la com­ple­ta “non idoneità” di deter­mi­nate aree alla real­iz­zazione di nuovi impianti di recu­pero o di smal­ti­men­to rifiu­ti a causa del­la pre­sen­za di vin­coli derivan­ti dal­la nor­ma­ti­va nazionale e regionale, di con­dizioni ogget­tive locali e di des­ti­nazioni d’uso del suo­lo incom­pat­i­bili con la pre­sen­za degli impianti stes­si..”.
Del resto — se già i dati delle carat­ter­iz­zazioni risul­tan­ti dal­lo Stu­dio di Impat­to Ambi­en­tale, deposi­ta­to nell’ambito degli atti intro­dut­tivi del­la pro­ce­du­ra, risul­ta­vano esplic­i­ti nel delin­eare una ipote­si di ille­git­ti­mo con­fer­i­men­to e man­ca­to trat­ta­men­to di mate­ri­ali inquinan­ti — è la stes­sa RIMa­te­ria a riferire nelle pro­prie con­trod­e­duzioni che “il prog­et­to va a sanare anche situ­azioni di dan­no ambi­en­tale gen­er­a­to dal­la ges­tione pre­gres­sa del­lo sta­bil­i­men­to siderur­gi­co (non da Asiu e tan­tomeno da RIMa­te­ria) ad opera dei prece­den­ti con­ces­sion­ari dell’area (non a caso inseri­ta nel SIN)”.
Tali gravi respon­s­abil­ità han­no com­por­ta­to la neces­sità di ricor­rere a pro­ce­dure ed inter­ven­ti che devono nec­es­sari­a­mente cos­ti­tuire la con­dizione – autono­ma e pre­ven­ti­va – di ogni ulte­ri­ore pro­ce­du­ra urban­is­ti­ca ed ambi­en­tale e che, come tali, sono sta­ti ogget­to di una pro­gram­mazione di liv­el­lo nazionale nel­la quale lo svilup­po non può pre­scindere dal­la tutela ambi­en­tale e dal risana­men­to delle aree quale pre­sup­pos­to giuridi­co di ogni diver­so provved­i­men­to autor­iz­za­ti­vo.
In altre parole la pro­ce­du­ra di Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale in cor­so non potrà che essere defini­ta con un esi­to neg­a­ti­vo in ragione del fat­to che solo nel momen­to in cui l’acquisizione del­la cer­ti­fi­cazione del Min­is­tero dell’Ambiente real­izzerà la nec­es­saria con­dizione pre­ven­ti­va sarà pos­si­bile val­utare in con­cre­to l’impatto ambi­en­tale dell’intervento, da un lato, e dall’altro ritenere adem­pi­u­to l’obbligo di rimozione del dan­no ambi­en­tale incombente sui respon­s­abili nonché il cor­rel­a­ti­vo obbli­go di garanzia dell’esecuzione e dei risul­tati dell’intervento incombente invece sulle com­pe­ten­ti ammin­is­trazioni pub­bliche.
In fede.

Grup­po di cit­ta­di­ni ader­en­ti al Comi­ta­to Salute Pub­bli­ca Piom­bi­no — Val di Cor­nia

(Foto di Pino Bertel­li)

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