Comitato osserva: vietate nuove discariche nel Sin
PIOMBINO 26 novembre 2018 — Il Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia rende noto che — forte di una solidarietà e di una partecipazione che cresce ogni giorno di più – non trascurerà nessuna delle iniziative utili a fermare lo scellerato progetto di RIMateria.
Per questo ha predisposto una risposta alla controdeduzione di RIMateria in merito a tutte le problematiche sollevate da cittadini e uffici nell’ambito della procedura di VIA.
Nella situazione ambientale di Piombino ed in particolare nel SIN — come del resto dice la Regione stessa — non possono essere installati nuovi impianti e discariche in aree sottoposte a interventi di bonifica e messa in sicurezza. Prima si rimuova il danno ambientale e poi si parli del futuro delle aree stesse e delle cessioni ai privati. È la stessa Regione a vietare la realizzazione di discariche in aree SIN.
Abbiamo per questo ritenuto di depositare prima possibile una risposta alla controdeduzione di RIMateria che mette fine a questo disegno assurdo e che ogni giorno diventa sempre più anomalo e lontano dalla gente.
Alleghiamo l’osservazione presentata alla Regione fiduciosi che ci siano istituzioni che tutelino questo territorio.
Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
Piombino, 23 novembre 2018
Spett.le Regione Toscana
Settore VIA — VAS
OGGETTO: Osservazione alla controdeduzione “ELABORATO VIA.I.3 con riferimento punto 6b della richiesta Regione Toscana AOOGRT. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018” nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:
- Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
- Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.
I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia, formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.
Con la controdeduzione come sopra identificata la società RIMateria introduce nella procedura elementi volti a chiarire la problematica, sollevata nelle osservazioni dei cittadini ma altresì nei contributi tecnici dalla stessa Regione Toscana ed in particolare dalla Direzione “Ambiente ed Energia”, Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, relativa alle aree oggetto del progetto di realizzazione di una nuova
discarica nell’area LI53 che sono oggetto di un progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente approvato — all’esito di una percorso articolato e caratterizzato dal susseguirsi di proposte, varianti ed integrazioni — con il Decreto MATTM n. 423 del 4 ottobre 2017.
Gli interventi suddetti risultano attualmente non ancora eseguiti né tanto meno certificati dal competente Ministero dell’ambiente.
Si tratta del resto di un aspetto essenziale ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, dato il nesso inconfutabile tra i concreti esiti di tali attività di bonifica ed il potenziale utilizzo delle aree di cui al progetto di nuova discarica sottoposto alla procedura.
La società si limita al riguardo a fornire un crono programma degli interventi che prevede la realizzazione dei lotti di ampliamento fin dal secondo semestre del 2020 ovvero successivamente alla realizzazione della MISP, riducendo la questione ad un mero problema temporale a fronte della diversa ratio della regolamentazione e della stessa osservazione formulata nel contributo tecnico del citato Ufficio Regionale.
Dopo aver precisato che si tratta senza dubbio di nuovo impianto sgombrando il campo dalle errate definizioni di ampliamento (“La realizzazione della discarica si configura, in questo caso, sicuramente come nuovo impianto e in quanto tale deve essere pertanto coerente con i criteri di localizzazione del PRB”) lo stesso ufficio rappresenta esplicitamente i motivi di un esito negativo dell’istruttoria laddove – dopo un accurato excursus dell’iter progettuale – il suddetto contributo tecnico esplicitamente afferma:
“Considerato che dalla predetta ricostruzione emerge che l’area di intervento è ancora soggetta a bonifica/MISP, nel rispetto dei criteri di localizzazione del PRB, appare necessario che il suddetto intervento venga concluso e certificato prima della realizzazione della nuova discarica in modo da considerare realmente superato il criterio escludente al momento vigente”.
Il riferimento esplicito è ai contenuti del Piano di Bonifica Regionale ed in particolare all’ “Allegato di Piano 4 — Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/98” che definiscono una serie di condizioni (di fatto o di diritto) tali da comportare l’ “esclusione” del sito di volta in volta considerato dal novero delle possibili soluzioni localizzative.
In particolare l’art. 2.3.1 “Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi” recita testualmente:
“ Le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in:
….
25. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98”.
Nessun dubbio può sussistere sulle conseguenze di tale condizione in quanto è la stessa regolamentazione regionale a precisare all’Art. 1 che: “Il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi..”.
Del resto — se già i dati delle caratterizzazioni risultanti dallo Studio di Impatto Ambientale, depositato nell’ambito degli atti introduttivi della procedura, risultavano espliciti nel delineare una ipotesi di illegittimo conferimento e mancato trattamento di materiali inquinanti — è la stessa RIMateria a riferire nelle proprie controdeduzioni che “il progetto va a sanare anche situazioni di danno ambientale generato dalla gestione pregressa dello stabilimento siderurgico (non da Asiu e tantomeno da RIMateria) ad opera dei precedenti concessionari dell’area (non a caso inserita nel SIN)”.
Tali gravi responsabilità hanno comportato la necessità di ricorrere a procedure ed interventi che devono necessariamente costituire la condizione – autonoma e preventiva – di ogni ulteriore procedura urbanistica ed ambientale e che, come tali, sono stati oggetto di una programmazione di livello nazionale nella quale lo sviluppo non può prescindere dalla tutela ambientale e dal risanamento delle aree quale presupposto giuridico di ogni diverso provvedimento autorizzativo.
In altre parole la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso non potrà che essere definita con un esito negativo in ragione del fatto che solo nel momento in cui l’acquisizione della certificazione del Ministero dell’Ambiente realizzerà la necessaria condizione preventiva sarà possibile valutare in concreto l’impatto ambientale dell’intervento, da un lato, e dall’altro ritenere adempiuto l’obbligo di rimozione del danno ambientale incombente sui responsabili nonché il correlativo obbligo di garanzia dell’esecuzione e dei risultati dell’intervento incombente invece sulle competenti amministrazioni pubbliche.
In fede.
Gruppo di cittadini aderenti al Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)