Corte dei conti: bilanci di Piombino al setaccio
PIOMBINO 9 ottobre 2015 – Il contenzioso tra il Comune di Piombino e la Corte dei Conti è giunto ad un punto per cui non si intravedono, per l’ente, altre soluzioni se non quelle legate all’adozione di nette misure correttive che finiranno per interessare non uno ma più esercizi di bilancio. Gran parte delle più importanti controdeduzioni ai rilievi dei sindaci revisori e dei magistrati contabili non pare, infatti, abbiano sortito finora effettivi positivi.
L’ultima delibera della magistratura contabile
La valutazione di “criticità ed irregolarità gravi” continua a pesare come un macigno negli esami dei controllori che appena martedì scorso, 6 ottobre, hanno adottato una deliberazione nella quale viene ripercorso il lungo e travagliato iter di avvisi, indicazioni, deduzioni e valutazioni intercorsi negli ultimi tempi tra gli uffici finanziari di via Ferruccio ed i controllori. Si pensi solo che, a fronte di un avanzo di amministrazione di 98.897,95 euro nel 2012, la sezione toscana della Corte arriva, per lo stesso anno, a indicare un disavanzo di 1.462.347,68 euro. E non si sottrare dall’indicare le cause: “il mancato rispetto, in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011, delle quote vincolate ad investimenti per complessivi 1.209.442,85 euro, l’eliminazione di residui passivi di parte corrente della gestione vincolata, non compensati dall’equivalente eliminazione del residuo attivo, che l’ente aveva provveduto a vincolare nella corrispondente quota di avanzo realizzato per 64.045,52 euro, il mancato mantenimento del vincolo riferito al fondo svalutazione crediti, nella misura minima prevista dalla legge, nonché la circostanza che la quota libera di avanzo di amministrazione 2012, pari a 98.897,95 euro, non risultava sufficiente a ricostituire tali poste vincolate”.
Attraverso successivi, sollecitati passaggi il Comune è alla fine riuscito di fatto a porre in essere misure correttive di cui la Corte ha preso atto, fatta eccezione per la questione relativa ai residui passivi ed attivi vincolati. L’ente al riguardo ha fornito nuovi elementi per cui la somma di 64.045,52 euro accertata dalla Sezione e relativa appunto alla eliminazione dei residui attivi e passivi non vincolati, è stata rideterminata in 5.230,64 euro.
La Corte dei conti, mentre ha, quindi, accertato l’entità dei fondi vincolati non ricostituiti nel risultato di gestione 2012 della somma si 5.230,4 euro, si è riservata di esaminare l’effettività delle misure correttive adottate per il 2012 contestualmente all’esercizio 2013.
Il monitoraggio sul rendiconto 2013
Ed in questo ambito si inserisce l’attività di controllo-monitoraggio, prevista dalla legge, appunto sul rendiconto 2013. Da qui la comunicazione, inviata al sindaco, ai revisori ed al responsabile del servizio finanziario del Comune, che già martedì 20 ottobre la sezione toscana si riunirà per esaminare il consuntivo 2013 per il quale vengono segnalate “criticità e irregolarità gravi”.
Contestualmente alla comunicazione, la Corte dei conti ha altresì presentato all’ente locale una bozza di deliberazione sulla quale potranno essere formulate controdeduzioni entro il 13 ottobre. Al momento della notifica dei deliberati della riunione del 20 ottobre, il Comune avrà poi 60 giorni per adottare misure correttive per superare eventuali irregolarità.
Nella bozza di delibera la Corte evidenza tre “criticità o irregolarità gravi”.
Il vincolo sui proventi dalle multe per il codice della strada
La prima attiene ad una questione dibattuta e per la quale le interpretazioni della Corte e del Comune sono diverse e distanti. Ci riferiamo al mancato rispetto, per i controllori, del vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. Secondo la Corte esiste un obbligo di vincolo non inferiore al 50 per cento mentre il Comune si è fermato al 40,99. La conseguenza è che circa 153mila euro sarebbero stati “distolti dalla loro naturale destinazione ed impiegati per finanziare spese correnti o comunque di altra natura”.
I flussi di cassa per le entrate a specifica destinazione
La seconda irregolarità attiene alla non corretta e integrale “contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione”.
Nel merito l’ente non sarebbe stato attento a distinguere le risorse destinate a finanziare le spese di bilancio da quelle che vanno impiegate per specifici interventi di spesa.
“L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata – dice la Corte – può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per finanziare spese correnti, tale da alterare gli equilibri e non consentire l’emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza di cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazione di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile”.
E più ancora: “Non risulta pertanto condivisibile, a parere della Sezione, una distinzione all’interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico (operante solo in termini di competenza) ed entrate a specifica destinazione (per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa). Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che sia stata definita la destinazione specifica, si crea quel legame, tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata, che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa”.
Ne consegue la richiesta della Corte dei conti perché “vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale ed affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che seguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio”.
I conti del tesoriere e le scrittura dell’ente
La terza irregolarità riguarda infine la mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili dell’ente. Al riguardo il Comune si era premurato di attestare che tale irregolarità contabile era interamente imputabile alla condotta del tesoriere e che essa era stata rilevata già nel corso dell’esercizio 2013 durante la predisposizione del rendiconto 2012. In quella circostanza tuttavia l’ente non aveva ritenuto possibile l’adozione di provvedimenti adeguati alla rimozione.
“Il fenomeno – sottolineano i magistrati contabili – è considerato grave in sé perché viene rendicontato un risultato di amministrazione non veritiero ma soprattutto per gli effetti che esso può produrre sui bilanci degli esercizi successivi, se e nella misura in cui tale risultato sia stato reimpiegato nelle gestioni successive”. Ne consegue la richiesta di una correzione attraverso l’adozione di una delibera consiliare.
Ancora nulla sulla Piombino Patrimoniale
Per il momento invece niente di nuovo sulla vecchia storia dei rapporti tra il Comune e la Piombino Patrimoniale. Nella relazione sul consuntivo 2012 i sindaci revisori, dall’esame degli atti intercorsi tra l’ente e la propria controllata, rilevarono una presunta violazione del patto di stabilità da parte del Comune. La Corte al riguardo non si è ancora pronunciata ma, il 22 luglio 2014 annunciò l’intenzione di voler “procedere ad ulteriori approfondimenti”. Per il momento rimasti tuttavia lettera morta.