Costo del terreno in Apea: il Comune non lo sa
PIOMBINO 3 marzo 2018 — La vita travagliata dell’ Area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea) in località Colmata a Piombino continua. Apea è un Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica e dunque il Comune deve determinare il costo di cessione delle aree. In altre parole il prezzo che pagheranno le imprese che vi si insedieranno. In effetti la “procedura selettiva di aziende per l’assegnazione di aree destinate ad attività economico produttive”, in parole più semplici il bando pubblico rivolto alle imprese, aperta ormai dal gennaio 2017 senza esiti, lo dice chiaramente: euro 30 a metro quadrato come costo del lotto oggetto di assegnazione definitiva, determinato dal Comune di Piombino, al netto di IVA. Ma il Comune il 23 febbraio 2018 si è accorto che quel prezzo era stato stabilito, dal Comune stesso, sulla base del valore venale delle aree mentre avrebbe dovuto scaturire da una “più puntuale ricognizione e verifica dei costi già sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree nonché per la stima delle aree/fabbricati assoggettati ad esproprio collocati nel terzo stralcio funzionale”. Sì, perché l’Apea ha una estensione di 33 ettari che comprendono sia aree di proprietà comunale (19 ettari) acquisite dalla Fintecnca nel 2010, sia aree di proprietà privata (12,6 ettari) su cui insistono anche alcuni fabbricati che dovranno essere acquisiti mediante procedura espropriativa, sia aree di proprietà demaniale (1,3 ettari). Il costo di acquisizione su cui basare poi il costo della cessione alle imprese non è mai stato calcolato. Cosa ha inventato il Comune? Ha mantenuto per ora i 30 euro a metro quadrato ma ha previsto un futuro conguaglio quando sarà riuscito a determinare il prezzo definitivo.
In realtà il Comune si è accorto che il prezzo di cessione delle aree dell’Apea sarebbe stato superiore a quello delle aree del Piano per gli insediamenti produttivi di Montegemoli fissato in 23,12 euro a metro quadrato, essendo 8,5 ettari la superficie dei lotti da assegnare ancora. Senza considerare quel lotto di 11 ettari venduto il 30 dicembre 2011 all’Autorità portuale di Piombino e rimasto da allora del tutto inutilizzato.
Ma la gestione dell’Apea è stata ed è davvero travagliata. Quello del costo dell’area è stato solo l’ultimo accadimento.
Il 10 novembre 2017 il Comune aveva approvato una deliberazione in cui stabiliva che il prezzo dell’area venisse corrisposto in 120 rate mensili di cui 12/24 pagate prima della firma dell’atto di cessione. E che a garanzia del pagamento delle rate mensili rimanenti l’assegnatario avrebbe dovuto costituire in favore del Comune una polizza fideiussoria assicurativa/bancaria pari all’ottava parte del prezzo dell’area.
Il 21 febbraio 2018 ci ha ripensato ed ha eliminato la polizza fideiussoria perché troppo onerosa per le imprese assegnatarie ritenendo sufficiente che, in caso di mancato pagamento delle rate mensili in favore del Comune il cui ammontare superasse l’ottava parte del prezzo di cessione, il contratto si intendesse automaticamente risolto. In questo caso il Comune rientrerà nel pieno possesso del terreno trattenendo quanto già percepito a titolo di indennità (in misura comunque non superiore al 50% del prezzo complessivo dell’area).
Ben diverso quanto stabilito nel Regolamento per la concessione in diritto di superficie e per il tresferimento in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi dello stesso Comune di Piombino per il quale “Il versamento del prezzo di concessione o cessione dell’area previsto… dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è consentita la rateizzazione dell’importo dovuto nel modo seguente:
- 20% all’atto della stipula della convenzione;
- 20% allo scadere del sesto mese dalla data di stipula della convenzione;
- 20% allo scadere del dodicesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
- 20% allo scadere del diciottesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
- 20% allo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di stipula della convenzione.
Gli importi delle rate successive alla prima saranno maggiorati del saggio di interesse legale corrente alla data di stipula della convenzione. Il mancato od il ritardato pagamento delle somme rateizzate alle scadenze fissate nella convenzione, comporta:
a) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari all’1% dell’importo dovuto qualora il versamento sia effettuato nei successivi 60 giorni;
b) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari al 3% dell’importo dovuto qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60 giorni;
c) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari al 6% dell’importo dovuto qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60 giorni.
Gli interessi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dalla legge.
Nella ipotesi di rateizzazione, l’assegnatario, a garanzia delle obbligazioni contratte con il Comune, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria mediante fideiussione rilasciata da compagnia assicuratrice o istituto di credito autorizzati.
Tali garanzie devono essere presentate alla data di stipula della convenzione per un importo pari alla somma da versare maggiorata del 6%”.