Costo del terreno in Apea: il Comune non lo sa

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PIOMBINO 3 mar­zo 2018 — La vita travagli­a­ta dell’ Area pro­dut­ti­va eco­logi­ca­mente attrez­za­ta (Apea) in local­ità Col­ma­ta a Piom­bi­no con­tin­ua. Apea è un Piano per gli inse­di­a­men­ti pro­dut­tivi di inizia­ti­va pub­bli­ca e dunque il Comune deve deter­minare il cos­to di ces­sione delle aree. In altre parole il prez­zo che pagher­an­no le imp­rese che vi si insedier­an­no. In effet­ti la “pro­ce­du­ra selet­ti­va di aziende per l’asseg­nazione di aree des­ti­nate ad attiv­ità eco­nom­i­co pro­dut­tive”, in parole più sem­pli­ci il ban­do pub­bli­co riv­olto alle imp­rese, aper­ta ormai dal gen­naio 2017 sen­za esi­ti, lo dice chiara­mente: euro 30 a metro quadra­to come cos­to del lot­to ogget­to di asseg­nazione defin­i­ti­va, deter­mi­na­to dal Comune di Piom­bi­no, al net­to di IVA. Ma il Comune il 23 feb­braio 2018 si è accor­to che quel prez­zo era sta­to sta­bil­i­to, dal Comune stes­so, sul­la base del val­ore venale delle aree men­tre avrebbe dovu­to sca­turire da una “più pun­tuale ric­og­nizione e ver­i­fi­ca dei costi già sostenu­ti dal Comune per l’ac­qui­sizione delle aree nonché per la sti­ma delle aree/fabbricati assogget­tati ad espro­prio col­lo­cati nel ter­zo stral­cio fun­zionale”. Sì, per­ché l’A­pea ha una esten­sione di 33 ettari che com­pren­dono sia aree di pro­pri­età comu­nale (19 ettari) acquisite dal­la Fin­tec­n­ca nel 2010, sia aree di pro­pri­età pri­va­ta (12,6 ettari) su cui insistono anche alcu­ni fab­bri­cati che dovran­no essere acquisi­ti medi­ante pro­ce­du­ra espro­pria­ti­va, sia aree di pro­pri­età dema­niale (1,3 ettari). Il cos­to di acqui­sizione su cui basare poi il cos­to del­la ces­sione alle imp­rese non è mai sta­to cal­co­la­to. Cosa ha inven­ta­to il Comune? Ha man­tenu­to per ora i 30 euro a metro quadra­to ma ha pre­vis­to un futuro conguaglio quan­do sarà rius­ci­to a deter­minare il prez­zo defin­i­ti­vo.
In realtà il Comune si è accor­to che il prez­zo di ces­sione delle aree del­l’A­pea sarebbe sta­to supe­ri­ore a quel­lo delle aree del Piano per gli inse­di­a­men­ti pro­dut­tivi di Mon­tege­moli fis­sato in 23,12 euro a metro quadra­to, essendo 8,5 ettari la super­fi­cie dei lot­ti da asseg­nare anco­ra. Sen­za con­sid­er­are quel lot­to di 11 ettari ven­du­to il 30 dicem­bre 2011 all’Au­torità por­tuale di Piom­bi­no e rimas­to da allo­ra del tut­to inuti­liz­za­to.
Ma la ges­tione del­l’A­pea è sta­ta ed è davvero travagli­a­ta. Quel­lo del cos­to del­l’area è sta­to solo l’ul­ti­mo accadi­men­to.
Il 10 novem­bre 2017 il Comune ave­va approva­to una delib­er­azione in cui sta­bili­va che il prez­zo del­l’area venisse cor­rispos­to in 120 rate men­sili di cui 12/24 pagate pri­ma del­la fir­ma del­l’at­to di ces­sione. E che a garanzia del paga­men­to delle rate men­sili rima­nen­ti l’asseg­natario avrebbe dovu­to cos­ti­tuire in favore del Comune una poliz­za fideius­so­ria assicurativa/bancaria pari all’ot­ta­va parte del prez­zo del­l’area.
Il 21 feb­braio 2018 ci ha ripen­sato ed ha elim­i­na­to la poliz­za fideius­so­ria per­ché trop­po onerosa per le imp­rese asseg­natarie rite­nen­do suf­fi­ciente che, in caso di man­ca­to paga­men­to delle rate men­sili in favore del Comune il cui ammontare superasse l’ottava parte del prez­zo di ces­sione, il con­trat­to si inten­desse auto­mati­ca­mente risolto. In questo caso il Comune rien­tr­erà nel pieno pos­ses­so del ter­reno trat­te­nen­do quan­to già per­cepi­to a tito­lo di inden­nità (in misura comunque non supe­ri­ore al 50% del prez­zo com­p­lessi­vo del­l’area).
Ben diver­so quan­to sta­bil­i­to nel Rego­la­men­to per la con­ces­sione in dirit­to di super­fi­cie e per il tres­fer­i­men­to in pro­pri­età delle aree com­p­rese nei piani per inse­di­a­men­ti pro­dut­tivi del­lo stes­so Comune di Piom­bi­no per il quale “Il ver­sa­men­to del prez­zo di con­ces­sione o ces­sione del­l’area pre­vis­to… dovrà essere effet­tua­to pri­ma del­la stip­u­la del con­trat­to. In alter­na­ti­va al paga­men­to in un’unica soluzione è con­sen­ti­ta la rateiz­zazione dell’importo dovu­to nel modo seguente:

  • 20% all’at­to del­la stip­u­la del­la con­ven­zione;
  • 20% allo scadere del ses­to mese dal­la data di stip­u­la del­la con­ven­zione;
  • 20% allo scadere del dodices­i­mo mese dal­la data di stip­u­la del­la con­ven­zione;
  • 20% allo scadere del diciottes­i­mo mese dal­la data di stip­u­la del­la con­ven­zione;
  • 20% allo scadere del ven­ti­quat­tres­i­mo mese dal­la data di stip­u­la del­la con­ven­zione.

Gli impor­ti delle rate suc­ces­sive alla pri­ma saran­no mag­gio­rati del sag­gio di inter­esse legale cor­rente alla data di stip­u­la del­la con­ven­zione. Il man­ca­to od il ritarda­to paga­men­to delle somme rateiz­zate alle sca­den­ze fis­sate nel­la con­ven­zione, com­por­ta:
a) l’applicazione di un inter­esse fis­so di mora pari all’1% dell’importo dovu­to qualo­ra il ver­sa­men­to sia effet­tua­to nei suc­ces­sivi 60 giorni;
b) l’applicazione di un inter­esse fis­so di mora pari al 3% dell’importo dovu­to qualo­ra, super­a­to il ter­mine di cui alla let­tera a), il ritar­do si pro­trag­ga non oltre i suc­ces­sivi 60 giorni;
c) l’applicazione di un inter­esse fis­so di mora pari al 6% dell’importo dovu­to qualo­ra, super­a­to il ter­mine di cui alla let­tera b), il ritar­do si pro­trag­ga non oltre i suc­ces­sivi 60 giorni.
Gli inter­es­si di cui alle prece­den­ti let­tere a), b) e c) non si cumu­lano.
Decor­so inutil­mente il ter­mine di cui alla let­tera c) il Comune provvede alla riscos­sione coat­ti­va del com­p­lessi­vo cred­i­to nei modi pre­visti dal­la legge.
Nel­la ipote­si di rateiz­zazione, l’assegnatario, a garanzia delle obbligazioni con­trat­te con il Comune, dovrà pre­sentare idonea garanzia finanziaria medi­ante fideius­sione rilas­ci­a­ta da com­pag­nia assi­cu­ra­trice o isti­tu­to di cred­i­to autor­iz­za­ti.
Tali garanzie devono essere pre­sen­tate alla data di stip­u­la del­la con­ven­zione per un impor­to pari alla som­ma da ver­sare mag­gio­ra­ta del 6%”.

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