Da zona per smaltimento rifiuti a parco pubblico
PIOMBINO 23 novembre 2019 — All’ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale di Piombino di lunedì prossimo c’è un punto che, al di là della dizione asettica “Variante al vigente Regolamento Urbanistico sottozona F6 – Ischia di Crociano”, ha un’importanza decisiva per gli assetti territoriali di Piombino e della Val di Cornia: è la trasformazione dell’area attualmente destinata dal Regolamento urbanistico a “aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate” a “Parco pubblico urbano”, già annunciata nella mozione approvata dal Consiglio comunale il 18 ottobre 2019.
Si tratta dell’intera area attualmente occupata da discariche un tempo per rifiuti urbani, poi per rifiuti urbani e speciali ed oggi solo per rifiuti speciali.
L’area su cui sorge il polo di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano avente destinazione urbanistica “F6” comprende allo stato attuale:
- un impianto per il trattamento dei rifiuti parzialmente dismesso;
- un corpo di discarica per rifiuti urbani e speciali che ha raggiunto il limite di capacità;
- una discarica per rifiuti industriali chiusa e messa in sicurezza, antistante l’impianto per la saldatrice rotaie lunghe;
- una discarica per rifiuti industriali chiusa adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali indicata al punto 2;
- un’area, definita come LI53, già usata come discarica abusiva di rifiuti siderurgici, che chiude a sud il complesso degli impianti;
- un’area già destinata ad impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti dal ciclo siderurgico.
L’attuale Regolamento Urbanistico classifica la zona come “F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate” stabilendo che “Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all’interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica”.
La deliberazione proposta al Consiglio comunale trasforma la classificazione della zona che diventa “Fg Parco pubblico urbano (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)” attribuendole la seguente destinazione: “Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all’interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali.
…
L’attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.
Il piano attuativo ‑od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all’uso del parco stesso”.
La finalità della variante è quella di
- mettere le stesse aree in sicurezza sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini,
- mitigarne lo sfavorevole impatto visivo,
- favorire il risanamento ambientale di un’area che, per le sue dimensioni (si tratta di circa 60 ettari, ndr), assume valore sovracomunale.
Quella sottoposta all’adozione è, secondo la legge regionale sull’assetto del territorio, una “variante semplificata” con conseguente riduzione a 30 giorni del periodo di pubblicazione e acquisizione dell’efficacia della variante, a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto, qualora durante i 30 giorni di pubblicazione non siano pervenute osservazioni. Nel caso di osservazioni si dovrà pronunciare di nuovo il Consiglio comunale. Comunque con l’adozione della variante scatteranno le cosiddette norme di salvaguardia che non permetteranno interventi che siano in contraddizione con la variante adottata.
Ci si può naturalmente chiedere se una simile variante fin dalla sua adozione può bloccare l’attuazione di autorizzazioni già rilasciate come, nel nostro caso, Autorizzazioni Integrate Ambientali o Decreti ministeriali per la messa in sicurezza.
Simili autorizzazioni non sono annullate dalla variante che anzi debbono essere portate a termine da chi ne è titolare. Nel nostro caso si tratta della Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica ex Asiu, comprendente anche il cosiddetto “cono rovescio” per 140.000 metri cubi di rifiuti speciali, e della Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica ex Lucchini esaurita. Di entrambe le Autorizzazioni Integrate Ambientali è titolare RIMateria. Ad esse si aggiunge la messa in sicurezza (MISP) dell’area definita LI53 autorizzata con decreto ministeriale. Anche di essa è titolare RIMateria.
Ciò che non potranno essere realizzate sono ampliamenti o nuove discariche nell’area ex Lucchini e nella LI53 dato che dovrebbero essere autorizzate con Autorizzazioni Integrate Ambientali che, con una destinazione urbanistica quale quella sottoposta all’adozione in Consiglio comunale, è ben difficile che possano essere rilasciate.
(Foto di Pino Bertelli)