Danni all’impresa, il Comune sborsa 350 mila euro
PIOMBINO 15 luglio 2015 – Il Comune di Piombino sarà costretto a sborsare 351.177,25 euro ad una ditta che ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del danno patito in conseguenza di una lunga interruzione nella realizzazione delle opere, ottenute in appalto, per l’urbanizzazione del piano per gli insediamenti produttivi di Montegemoli.
Una vicenda che, iniziata nel 2002 con la giunta Guerrieri, è andata avanti negli anni passando per l’esecutivo guidato da Gianni Anselmi e che si conclude oggi con un accordo transattivo attraverso il quale viene superata la sentenza di condanna emessa in primo grado (437.387,74 euro da pagare) e si pone fine alla controversia limitando di 86 mila euro l’esborso a carico del Comune.
Addirittura, mentre scriviamo, l’ente locale dovrebbe aver già versato 180 mila euro, ovvero la prima rata della somma totale che verrà saldata, secondo la transazione, con altri 171.177,25 euro entro il 31 gennaio 2016.
L’oggetto del contendere riguarda complessivamente 415 giorni di sospensione dei lavori, 268 dei quali disposti dalla pubblica amministrazione, durante i quali la ditta, un’associazione temporanea d’impresa facente capo alla mandataria srl Ambiter di Eboli (Salerno) e con mandante la srl Sterri di Battipaglia (Salerno), restò inattiva sul cantiere di Montegemoli in attesa di eventi.
Più esattamente il fermo riguardò tre distinti periodi: il primo a cavallo tra l’estate e l’autunno del 2003 per 47 giorni, il secondo nella primavera del 2004 per 76 giorni e il terzo tra l’agosto 2004 ed il maggio 2005 per 292 giorni.
I primi due periodi di fermo delle opere furono legati all’approvazione di una perizia di variante resasi necessaria in conseguenza di un cambio di indirizzo nella viabilità dell’area Pip con la realizzazione di un nuovo asse stradale centrale che avrebbe dovuto far carico all’Anas. Cosa che in effetti non avvenne per – scrive in atti il Comune – un “ripensamento” dell’Azienda. Ripensamento che di fatto avrebbe causato anche il terzo periodo di sospensione dei lavori conseguente alla necessità di spostare una linea aerea che ostacolava i lavori sull’asse stradale centrale nel frattempo tornato a completo carico dell’ente locale.
Nella sua sentenza il giudice non ha però considerato rilevante, ai fini della normativa in materia, la mutata volontà di Anas, estranea al contratto tra Associazione temporanea di imprese e Comune e non vincolata, in atti, da convenzioni o impegni formali che consacrassero giuridicamente l’obbligo dell’Azienda a realizzare la nuova strada.
Da questi presupposti è scaturita la sentenza del 20 agosto 2012 con la quale il Tribunale di Livorno ha accolto, sia pure in modo parziale, le ragioni dell’Ambiter riconoscendo alla mandataria dell’Ati un danno quantificato complessivamente in 437.387,74 euro.
Mentre il Comune di Piombino ha proposto appello, tuttora pendente a Firenze, ed ha rivolto istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza, di contro l’Ambiter ha notificato a giugno l’atto di precetto per ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza stessa e ricevere quindi, in via immediata, le somme decise a risarcimento del danno.
Di fronte ad un iter che si è subito annunciato decisamente lungo e peraltro dagli esiti assai incerti ma improbabilmente favorevoli, il Comune, confortato dal parere del proprio avvocato di fiducia, ha proposto un accordo transattivo che la controparte ha accolto.
L’intesa prevede un risarcimento all’Ambiter per complessivi 351.177,25 euro da corrispondersi nelle due rate di cui accennavamo all’inizio per far fronte alle quali il Comune ha dovuto deliberare una variazione di spesa nel bilancio 2015.