Diritto di prelazione di Unirecuperi su 30% Navarra

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PIOMBINO 11 feb­braio 2019Bar­bara del Sep­pia, liq­uida­tore di Asiu, ha fat­to per­venire alla stam­pa il seguente comu­ni­ca­to col quale infor­ma  che Unire­cu­peri Srl, socia di RIMa­te­ria, ha eserci­ta­to il dirit­to di prelazione sul sec­on­do lot­to rel­a­ti­vo al 30% delle azioni di RIMa­te­ria aggiu­di­ca­to alla soci­età Navar­ra Spa:

La soci­età Asiu Spa in liq­uidazione, in per­sona del liq­uida­tore, comu­ni­ca che in data 8 feb­braio 2019 a mez­zo pec, la UNIRECUPERI Srl, già socia in quan­to acquirente del pri­mo lot­to di azioni di RIMa­te­ria, ha eserci­ta­to il dirit­to di prelazione sul sec­on­do lot­to rel­a­ti­vo al 30% delle azioni di RIMa­te­ria la cui pro­ce­du­ra di ven­di­ta ad evi­den­za pub­bli­ca si è con­clusa con l’aggiudicazione in favore del­la soci­età Navar­ra Spa.
Il liq­uida­tore alla luce di tale even­to con­vocherà per la prossi­ma set­ti­mana l’assemblea dei soci di Asiu Spa così da con­sen­tire ai sin­daci di effet­tuare le oppor­tune e con­seguen­ti val­u­tazioni in mer­i­to alla ces­sione del sec­on­do lot­to del pac­chet­to azionario e l’azionato dirit­to di prelazione”.

Pare di capire, dal suc­cin­to comu­ni­ca­to, che è scat­ta­ta la nor­ma pre­vista dal­lo Statu­to di RIMa­te­ria ed esat­ta­mente dal­l’art 9 che ha come ogget­to il trasfer­i­men­to delle azioni e la pos­si­bil­ità di eser­cizio del dirit­to di prelazione  da parte di un socio (nel­la fat­tispecie attuale Unire­cu­peri, ndr) quan­do un altro (nel­la fat­tispecie attuale Asiu, ndr)  voglia vendere in parte o in toto le sue:
Le azioni sono trasferi­bili alle con­dizioni di segui­to indi­cate. La clau­so­la con­tenu­ta in questo arti­co­lo intende tute­lare gli inter­es­si del­la soci­età alla omo­geneità del­la com­pagine sociale, alla coe­sione dei soci ed all’e­qui­lib­rio dei rap­por­ti tra gli stes­si: per­tan­to ven­gono dis­poste le seguen­ti lim­i­tazioni per il caso di trasfer­i­men­to di azioni.

Le azioni sono trasferi­bili lib­era­mente solo a favore degli altri soci.
In qual­si­asi altro caso di trasfer­i­men­to delle azioni ai soci, rego­lar­mente iscrit­ti a libro soci, spet­ta il dirit­to di prelazione per l’ac­quis­to.
Per­tan­to il socio che intende vendere o comunque con­ferire in tut­to o in parte le pro­prie azioni dovrà darne comu­ni­cazione a tut­ti i soci risul­tan­ti dal libro soci medi­ante let­tera rac­co­man­da­ta invi­a­ta al domi­cilio di cias­cuno di essi indi­ca­to nel­lo stes­so libro; la comu­ni­cazione deve con­tenere le gen­er­al­ità del ces­sion­ario e le con­dizioni del­la ces­sione, fra le quali, in par­ti­co­lare, il prez­zo e le modal­ità di paga­men­to.
I soci des­ti­natari delle comu­ni­cazioni di cui sopra devono esercitare il dirit­to di prelazione per l’ac­quis­to delle azioni cui la comu­ni­cazione si riferisce facen­do per­venire al socio offer­ente la dichiarazione di eser­cizio del­la prelazione con let­tera rac­co­man­da­ta con­seg­na­ta alle poste non oltre ses­san­ta giorni dal­la data di spedi­zione, risul­tante dal tim­bro postale, del­la offer­ta di prelazione.

La comu­ni­cazione del­l’in­ten­zione di trasferire le azioni for­mu­la­ta con le modal­ità indi­cate equiv­ale a pro­pos­ta con­trat­tuale ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 1326 (mil­letre­cen­toven­ti­sei) Codice Civile. Per­tan­to il con­trat­to si inten­derà con­clu­so nel momen­to in cui chi ha effet­tua­to la comu­ni­cazione viene a conoscen­za del­la accettazione del­l’al­tra parte. Da tale momen­to il socio cedente è obbli­ga­to a con­cor­dare con il ces­sion­ario la ripe­tizione del negozio in for­ma idonea all’is­crizione nel libro soci, con con­tes­tuale paga­men­to del prez­zo come indi­ca­to nel­la denun­ti­a­tio.
La prelazione deve essere eserci­ta­ta per il prez­zo indi­ca­to dal­l’of­fer­ente”.

Pare di capire che il dirit­to di opzione è chiara­mente pre­vis­to nel­lo  Statu­to e che Unire­cu­peri ha eserci­ta­to un suo dirit­to lì con­tem­pla­to.
Cer­to è che l’even­tu­al­ità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMa­te­ria non era cer­to nelle scelte politiche né dei Comu­ni né del­la stes­sa RIMa­te­ria.
Bas­ta ricor­dare quan­to ci disse nel cor­so di uno dei nos­tri forum l’al­lo­ra Pres­i­dente di RIMa­te­ria Vale­rio Cara­mas­si e ciò che scrisse il Comune di Piom­bi­no nel­la delib­er­azione del Con­siglio comu­nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 set­tem­bre 2017:

Vale­rio Cara­mas­si il 5 feb­braio 2017 (Non res­ta che atten­dere i nuovi soci di Rima­te­ria) “L’iter per giun­gere alla ces­sione del 60 per cen­to delle quote a due sogget­ti pub­bli­ci o pri­vati – è bene tornare a speci­fi­car­lo non essendo nec­es­sari­a­mente nos­tra inten­zione pri­va­tiz­zare la soci­età ma piut­tosto garan­tir­le appor­ti di espe­rien­za, know out e con­sis­ten­za eco­nom­i­ca – ha attra­ver­sato tut­ti i pas­sag­gi pre­visti in questi casi…Contiamo di con­clud­ere la gara e for­mal­iz­zare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossi­mo mar­zo”.

Comune di Piom­bi­no nel 2016 e nel 2017 “l’alien­azione con­giun­ta fra ASIU SpA e Luc­chi­ni SpA AS, con pro­ce­du­ra ad evi­den­za pub­bli­ca, con il sis­tema del prez­zo più alto rispet­to a quel­lo che sarà fis­sato dall’advisor nom­i­na­to da ASIU SpA., del 60,00% delle azioni RIMa­te­ria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Luc­chi­ni SpA AS per il 7,35%: la quo­ta com­p­lessi­va del 60% di azioni di RIMa­te­ria SpA sarà alien­ata attra­ver­so la ces­sione in due lot­ti sep­a­rati a diver­si acquiren­ti, cias­cuno del 30,00%”.

 

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