Due sistemi elettorali per i comuni della Val di Cornia

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PIOMBINO 15 feb­braio 2014 — Dal 22 al 25 mag­gio 2014, in con­comi­tan­za con le elezioni europee, si ter­ran­no le elezioni comu­nali in tut­ti i Comu­ni del­la val­di Cor­nia.
Rispet­to alle ultime elezioni ammin­is­tra­tive svolte­si nel 2009 le nuove norme in mate­ria di con­teni­men­to delle spese degli enti locali (emanate sia nel 2011, sia nel 2012) han­no dis­pos­to la grad­uale riduzione del numero dei con­siglieri comu­nali.
Per i Comu­ni con popo­lazione supe­ri­ore a 30.000 abi­tan­ti (Piom­bi­no) sono pas­sati da 30 a 24; con popo­lazione supe­ri­ore a 10 mila abi­tan­ti (Campiglia) da 20 a 16; con popo­lazione supe­ri­ore a 5.000 abi­tan­ti (San Vin­cen­zo) da 16 a 10; con popo­lazione supe­ri­ore a 3.000 (Suvere­to) da 12 a 7 con­siglieri. Solo 6 i con­siglieri per quel­li infe­ri­ori a 3000 abi­tan­ti (Sas­set­ta).
Nei Comu­ni con popo­lazione infe­ri­ore ai 15.000 abi­tan­ti l’elezione dei con­siglieri comu­nali si effet­tua con sis­tema mag­gior­i­tario con­tes­tual­mente all’elezione del sin­da­co. Cias­cu­na can­di­datu­ra alla car­i­ca di sin­da­co è col­le­ga­ta ad una lista di can­di­dati alla car­i­ca di con­sigliere comu­nale. E’ proclam­a­to elet­to sin­da­co il can­dida­to alla car­i­ca che ottiene il mag­gior numero di voti. In caso di par­ità di voti si pro­cede ad un turno di bal­lot­tag­gio fra i due can­di­dati che han­no con­se­gui­to il mag­gior numero di voti, da effet­tuar­si la sec­on­da domeni­ca suc­ces­si­va al pri­mo turno. In caso di ulte­ri­ore par­ità viene elet­to il più anziano di età. All’unica lista col­le­ga­ta alla can­di­datu­ra a sin­da­co vin­cente spet­tano i due terzi dei seg­gi asseg­nati al con­siglio. I restanti seg­gi sono ripar­ti­ti pro­porzional­mente fra le altre liste. In caso di ammis­sione e votazione di un’unica lista, sono elet­ti tut­ti i can­di­dati com­pre­si nel­la lista e il can­dida­to a sin­da­co col­le­ga­to, purchè essa abbia ripor­ta­to un numero di voti vali­di non infe­ri­ore al 50% dei votan­ti ed il numero dei votan­ti non sia sta­to infe­ri­ore al 50% degli elet­tori iscrit­ti nelle liste elet­torali del comune. Qualo­ra non vengano rag­giunte tali per­centu­ali l’elezione è nul­la. Non è pre­vista alcu­na soglia di sbar­ra­men­to per le liste ai fini del­la parte­ci­pazione all’asseg­nazione dei seg­gi.
Nei Comu­ni con popo­lazione supe­ri­ore ai 15.000 abi­tan­ti il sin­da­co è elet­to a suf­fra­gio uni­ver­sale e diret­to con­tes­tual­mente all’elezione del con­siglio comu­nale. All’atto del­la pre­sen­tazione del­la can­di­datu­ra cias­cun can­dida­to a sin­da­co deve dichiarare il col­lega­men­to con una o più liste pre­sen­tate per l’elezione del con­siglio comu­nale. Tale dichiarazione ha effi­ca­cia solo se con­ver­gente con analo­ga dichiarazione resa dai del­e­gati delle liste interessate.E’ proclam­a­to elet­to sin­da­co il can­dida­to alla car­i­ca che ottiene la mag­gio­ran­za asso­lu­ta dei voti vali­di. Se nes­sun can­dida­to ottiene questo risul­ta­to si pro­cede ad un sec­on­do turno elet­torale (bal­lot­tag­gio) che ha luo­go la sec­on­da domeni­ca suc­ces­si­va a quel­la del pri­mo. Sono ammes­si al bal­lot­tag­gio i due can­di­dati alla car­i­ca di sin­da­co che han­no ottenu­to al pri­mo turno il mag­gior numero di voti. In caso di par­ità di voti è ammes­so al bal­lot­tag­gio il can­dida­to col­le­ga­to con la lista o il grup­po di liste per l’elezione del con­siglio comu­nale che ha con­se­gui­to la mag­giore cifra elet­torale com­p­lessi­va. A par­ità di cifra elet­torale, parte­ci­pa al bal­lot­tag­gio il can­dida­to più anziano di età. Per i can­di­dati ammes­si al bal­lot­tag­gio riman­gono fer­mi i col­lega­men­ti con le liste dichiarati al pri­mo turno. Essi han­no tut­tavia facoltà, entro sette giorni dal­la pri­ma votazione, di dichiarare il col­lega­men­to con ulte­ri­ori liste rispet­to a quelle con cui è sta­to effet­tua­to il col­lega­men­to nel pri­mo turno. Tutte le dichiarazioni di col­lega­men­to han­no effi­ca­cia solo se con­ver­gen­ti con analoghe dichiarazioni rese dai del­e­gati delle liste inter­es­sate. L’attribuzione dei seg­gi alle liste è effet­tua­ta suc­ces­si­va­mente alla procla­mazione dell’elezione del sin­da­co al tem­ine del pri­mo o del sec­on­do turno. Se un can­dida­to è proclam­a­to elet­to al pri­mo turno, alla lista o al grup­po di liste ad esso col­le­gate, che non abbiano già con­se­gui­to il 60% dei seg­gi del con­siglio, ma abbiano ottenu­to almeno il 40% dei voti vali­di, viene asseg­na­to il 60% dei seg­gi, sem­pre che nes­suna altra lista o altro grup­po di liste col­le­gate abbia super­a­to il 50% dei voti vali­di. Qualo­ra un can­dida­to alla car­i­ca di sin­da­co sia proclam­a­to elet­to al sec­on­do turno, alla lista o al grup­po di liste ad esso col­le­gate che non abbiano già con­se­gui­to almeno il 60% dei seg­gi del con­siglio, viene asseg­na­to il 60% dei seg­gi, sem­pre che nes­suna altra lista o altro grup­po di liste col­le­gate al pri­mo turno abbia già super­a­to nel turno medes­i­mo il 50% dei voti vali­di. Non sono ammes­si all’assegnazione dei seg­gi i grup­pi di can­di­dati che abbiano ottenu­to al pri­mo turno meno del 3% dei voti vali­di e che non appartengano a nes­suna coal­izione di grup­pi che abbiano super­a­to tale soglia.

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