Due sistemi elettorali per i comuni della Val di Cornia
PIOMBINO 15 febbraio 2014 — Dal 22 al 25 maggio 2014, in concomitanza con le elezioni europee, si terranno le elezioni comunali in tutti i Comuni della valdi Cornia.
Rispetto alle ultime elezioni amministrative svoltesi nel 2009 le nuove norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali (emanate sia nel 2011, sia nel 2012) hanno disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri comunali.
Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Piombino) sono passati da 30 a 24; con popolazione superiore a 10 mila abitanti (Campiglia) da 20 a 16; con popolazione superiore a 5.000 abitanti (San Vincenzo) da 16 a 10; con popolazione superiore a 3.000 (Suvereto) da 12 a 7 consiglieri. Solo 6 i consiglieri per quelli inferiori a 3000 abitanti (Sassetta).
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. All’unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. In caso di ammissione e votazione di un’unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale. All’atto della presentazione della candidatura ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al temine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia.