SONO I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2018

Entrano in meno a lavoro e in più in disoccupazione

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PIOMBINO 9 luglio 2019 — Meno ingres­si nel mon­do del lavoro (avvi­a­men­ti) e più ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione (flus­so di ingres­si in dis­oc­cu­pazione): ques­ta nel­la sostan­za la fotografia del mer­ca­to del lavoro in Val di Cor­nia (Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no) nel pri­mo trimestre del 2019 rispet­to al pri­mo trimestre 2018. La cer­ti­f­i­cano i dati del­l’Osser­va­to­rio del mer­ca­to del lavoro del­la Regione Toscana. 98 avvi­a­men­ti in meno e 294 ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione in più nel Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no. Anche nel­la provin­cia di Livorno dati analoghi: 2.213 avvi­a­men­ti in meno e 1.659 ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione in più. E così pure in Toscana: 10.657 avvi­a­men­ti in meno e 4.411 ingres­si in sta­to di dis­oc­cu­pazione in più.

Comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to al lavoro
Sono state 3.003 le comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to al lavoro pre­venute al Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no nel pri­mo trimestre 2019. 98 in meno che nel­l’anal­o­go peri­o­do del 2018. La dimin­uzione si dif­feren­zia per genere per­ché men­tre per le fem­mine si è avu­to  un calo di 277 unità per i maschi si è avu­to invece un aumen­to di 179 unità. In provin­cia di Livorno il calo di 2.213 unità ha riguarda­to sia le fem­mine (- 734) sia i maschi (- 1.479) e così anche in Toscana dove il calo di 10.657 unità si è dis­tribuito tra le fem­mine (- 5.456) ed i maschi (- 5.201).

Nel Cen­tro per l’impiego di Piom­bi­no i set­tori più col­pi­ti sono sta­ti i servizi alle imp­rese (-226 le fem­mine, ‑45 i maschi, ‑271 in totale), gli alberghi e ris­toran­ti (-44 le fem­mine, ‑2 i maschi, ‑46 in totale), il com­mer­cio (-32 le fem­mine, ‑10 i maschi, ‑42 in totale), men­tre i dati pos­i­tivi si han­no nel­l’a­gri­coltura (+13 le fem­mine, +188 i maschi, +201 in totale) e nel­la pub­bli­ca ammin­is­trazione, istruzione e san­ità (+65 le femmine,+19 i maschi, +84 in totale). In provin­cia di Livorno, invece, diminuis­cono in par­ti­co­lare  le attiv­ità man­i­fat­turiere (-401 le fem­mine, ‑740 i maschi, ‑1.141 in totale), gli alberghi e ris­toran­ti (-308 le fem­mine, ‑189 i maschi, ‑497 in totale) e il com­mer­cio( ‑156 le fem­mine, ‑76 i maschi, ‑232 in totale). In Toscana i cali più vis­tosi si han­no nelle attiv­ità man­i­fat­turiere ( ‑1.068 le fem­mine, ‑2.712 i maschi, ‑3.780 in totale), nel com­mer­cio (-2.305 le fem­mine, ‑1.279 i maschi,  ‑3.584 in totale), nei servizi alle imp­rese (-612 le fem­mine, ‑2.164 i maschi, ‑2.776 in totale). Ovunque è l’a­gri­coltura che ha i mag­giori incre­men­ti (+13 le fem­mine, +188 i maschi, +201 in totale a Piom­bi­no, +13 le fem­mine, +179 i maschi,  +192 in totale nel­la provin­cia di Livorno), +198 le fem­mine, +2.254 i maschi, +2.452 in totale in Toscana).

È il con­trat­to di som­min­is­trazione (la som­min­is­trazione di lavoro con­siste nel­la for­ni­tu­ra di man­od­opera da parte di agen­zie autor­iz­zate) quel­lo che subisce le mag­giori dimin­uzioni del pri­mo trimestre del 2019 rispet­to al pri­mo trimestre 2018 (-236 le fem­mine, ‑40 i maschi, ‑276 in totale a Piom­bi­no, ‑1.364 le fem­mine, ‑1.688 i maschi,  ‑3.052 in totale nel­la provin­cia di Livorno, ‑6.909 le fem­mine, ‑8.977 i maschi, ‑15.886 in totale in Toscana). Aumen­tano soprat­tut­to, invece, i con­trat­ti a tem­po inde­ter­mi­na­to (+7 le fem­mine, +42 i maschi, +49 in totale a Piom­bi­no, +49 le fem­mine, +211 i maschi, +260 in totale nel­la provin­cia di Livorno, +2.206 le fem­mine, +2.942 i maschi, +5.148 in totale in Toscana).

Gli ingres­si nel­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione aumen­tano nel pri­mo trimestre 2019 rispet­to al pri­mo trimestre 2018 in for­ma gen­er­al­iz­za­ta sia per le fem­mine che per i maschi e dunque in totale sia a Piom­bi­no (+145, +149 +294), sia in provin­cia di Livorno (+981, +678, +1.659) sia in Toscana  (+2.778, +1.633, +4.411)

L’au­men­to riguar­da tutte le fasce d’età sia per le fem­mine che per i maschi sia a Piom­bi­no, sia in provin­cia di Livorno, sia in Toscana.

Glos­sario
Comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to
Comu­ni­cazioni di avvi­a­men­to al lavoro per­venute ai Servizi per l’impiego da parte di aziende toscane. Tut­ti i datori di lavoro pub­bli­ci e pri­vati, come pre­vis­to dal­la legge finanziaria 2007 (L.296/2006) sono tenu­ti a comu­ni­care ai Servizi per l’impiego com­pe­ten­ti l’avvio di un rap­por­to di lavoro. In un deter­mi­na­to arco tem­po­rale uno stes­so sogget­to può essere inter­es­sato da più di un avvi­a­men­to per cui si pos­sono ril­e­vare più avvi­a­men­ti rel­a­tivi allo stes­so lavo­ra­tore.
Flus­so di ingres­si in dis­oc­cu­pazione
Iscrizioni alla dis­oc­cu­pazione pres­so i Servizi per l’impiego da parte di sogget­ti in cer­ca di lavoro (DID: dichiarazione di imme­di­a­ta disponi­bil­ità allo svol­gi­men­to di attiv­ità lavo­ra­tive e alla parte­ci­pazione a mis­ure di polit­i­ca atti­va). In un deter­mi­na­to arco tem­po­rale uno stes­so sogget­to può trovar­si più volte nel­lo sta­tus di dis­oc­cu­pa­to in segui­to a più avvi­a­men­ti e licen­zi­a­men­ti, di con­seguen­za è pos­si­bile ril­e­vare più iscrizioni rel­a­tive allo stes­so sogget­to.
Con­trat­to di lavoro a tem­po inde­ter­mi­na­to
È il con­trat­to di lavoro sub­or­di­na­to con cui il lavo­ra­tore si impeg­na, sen­za vin­co­lo di dura­ta – dietro ver­sa­men­to di una ret­ribuzione – a prestare la pro­pria attiv­ità lavo­ra­ti­va a favore del pro­prio datore di lavoro. Rien­tra­no in ques­ta fat­tispecie i con­trat­ti a tem­po inde­ter­mi­na­to a tutele cres­cen­ti stip­u­lati a par­tire dal 7 mar­zo 2015 in appli­cazione del decre­to leg­isla­ti­vo n. 23 del 2015.
Con­trat­to di lavoro a tem­po deter­mi­na­to
Il lavoro a tem­po deter­mi­na­to è un con­trat­to­sub­or­di­na­to, nel quale esiste un tem­po defini­to di dura­ta del rap­por­to. Il con­trat­to a tem­po deter­mi­na­to può essere con­clu­so tra un datore di lavoro e un lavo­ra­tore per lo svol­gi­men­to di qualunque tipo di man­sione, non può avere una dura­ta supe­ri­ore a 36 mesi ed è pro­ro­ga­bile.
Con­trat­to di lavoro in apprendis­ta­to
L’elemento carat­ter­iz­zante dell’apprendistato è rap­p­re­sen­ta­to dal­la com­bi­nazione obbli­ga­to­ria di lavoro e for­mazione orientataall’acquisizione delle com­pe­ten­ze pro­fes­sion­ali. Il con­trat­to di apprendis­ta­to è per definizione un con­trat­to di lavoro a tem­po inde­ter­mi­na­to. Il datore di lavoro ha la pos­si­bil­ità di ben­e­fi­cia­re­di agevolazioni di tipo nor­ma­ti­vo, con­tribu­ti­vo ed eco­nom­i­co. L’ultimo inter­ven­to nor­ma­ti­vo in mate­ria di apprendis­ta­to è rap­p­re­sen­ta­to dal Decre­to Leg­isla­ti­vo 81/2015 nel quale ècon­fluito il prece­dente Testo Uni­co, che è sta­to riv­olto alla creazione di un sis­tema duale chein­te­gra istruzione, for­mazione e lavoro, soprat­tut­to gra­zie alle due tipolo­gie di apprendis­tato­fi­nal­iz­zate all’ottenimento di un tito­lo di stu­dio di liv­el­lo sec­on­dario o terziario. Ad oggi esistono infat­ti tre tipolo­gie di con­trat­ti di apprendis­ta­to, diverse per final­ità, sogget­ti des­ti­natari e pro­fili nor­ma­tivi: l’apprendistato per la qual­i­fi­ca e il diplo­ma pro­fes­sion­ale, il diplo­ma di istruzione sec­on­daria supe­ri­ore e il cer­ti­fi­ca­to di spe­cial­iz­zazione tec­ni­ca supe­ri­ore; l’apprendistato pro­fes­sion­al­iz­zante; l’apprendistato di alta for­mazione e di ricer­ca.
Con­trat­to di lavoro som­min­is­tra­to
È il con­trat­to medi­ante il quale l’impresa (uti­liz­za­trice) può richiedere man­od­opera ad agen­zie autor­iz­zate (som­min­is­tra­tori) iscrit­tein un appos­i­to Albo tenu­to pres­so il Min­is­tero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lasom­min­is­trazione di lavoro coin­volge quin­di tre sogget­ti (agen­zie, lavo­ra­tori, impre­sa), legati da due diverse forme con­trat­tuali: il con­trat­to di som­min­is­trazione stip­u­la­to tra uti­liz­za­tore e som­min­is­tra­tore che ha natu­ra com­mer­ciale e può essere a tem­po deter­mi­na­to o a tem­po inde­ter­mi­na­to; il con­trat­to di lavoro stip­u­la­to tra som­min­is­tra­tore e lavo­ra­tore che può essere a tem­po deter­mi­na­to o a tem­po inde­ter­mi­na­to.
Con­trat­to di lavoro inter­mit­tente
È il con­trat­to medi­ante il quale un lavo­ra­tore si mette a dis­po­sizione di un datore per lo svol­gi­men­to di una prestazione di lavoro “a chia­ma­ta”. Il lavoro inter­mit­tente è carat­ter­iz­za­to dal­la prestazione a carat­tere dis­con­tin­uo resa dal lavo­ra­tore sec­on­do le richi­este dell’impresa. La comu­ni­cazione di ques­ta tipolo­gia di con­trat­to è reg­is­tra­to su Sil ma riguar­da l’instaurazione del rap­por­to di lavoro ma non la “chia­ma­ta” del lavo­ra­tore. Tale infor­mazione infat­ti non pas­sa attra­ver­so il sis­tema ammin­is­tra­tivodelle CO ma viene comu­ni­ca­ta sec­on­do le modal­ità def­i­nite dal decre­to inter­min­is­te­ri­ale del27 mar­zo 2013 e dal­la suc­ces­si­va cir­co­lare 27 Set­tem­bre 2013 n. 27.
Con­trat­to di lavoro occa­sion­ale
Quan­do l’attività lavo­ra­ti­va è occa­sion­ale, saltu­ar­ia o di ridot­ta entità si par­la di prestazioni occa­sion­ali. La loro dis­ci­plina è con­tenu­ta nell’articolo 54-bis Decre­to Legge n.50/2017, con­ver­ti­to dal­la Legge n.96/2017. Le prestazioni occa­sion­ali si carat­ter­iz­zano, come per il lavoro acces­so­rio abroga­to dal 17 mar­zo 2017, per un lim­ite eco­nom­i­co ben pre­ciso all’interno di un anno civile. Nel peri­o­do che va dal 1° gen­naio al 31 dicem­bre di ogni anno, i con­trat­ti attivabili, per ogni sin­go­lo uti­liz­za­tore, non pos­sono super­are il val­ore com­p­lessi­vo di 5.000 euro net­ti. Par­al­le­la­mente, cias­cun lavo­ra­tore può sot­to­scri­vere in un anno uno o più con­trat­ti di prestazione occa­sion­ale per un val­ore com­p­lessi­vo di mas­si­mo 5.000 euro net­ti. Il lim­ite eco­nom­i­co scende a 2.500 euro annui per le prestazioni com­p­lessi­va­mente rese da ogni presta­tore in favore del medes­i­mo uti­liz­za­tore. Men­tre per i con­trat­ti di pen­sion­ati, stu­den­ti fino ai 25 anni, dis­oc­cu­pati e percet­tori di prestazioni di sosteg­no al red­di­to, l’importo mas­si­mo può arrivare fino a 6.666 euro, inve­ce­di 5.000 euro pre­visti per la gen­er­al­ità dei presta­tori. La nuo­va nor­ma dis­tingue il Libret­to Famiglia, che è la modal­ità di instau­razione del rap­por­to ded­i­ca­ta alle per­sone fisiche (le famiglie, appun­to), dai con­trat­ti di prestazione occa­sion­ale, che cos­ti­tu­is­cono l’accesso al lavoro occa­sion­ale per le imp­rese.
entro i 36 mesi, fino a un mas­si­mo di cinque volte.
Con­trat­to di lavoro para­sub­or­di­na­to
A par­tire dal 1° gen­naio 2016, le col­lab­o­razion­i­di tipo para­sub­or­di­na­to o nel­la for­ma del lavoro autonomo sono con­sid­er­ate come lavoro sub­or­di­na­to, qualo­ra si con­cretizzi­no in prestazioni di lavoro esclu­si­va­mente per­son­ali, con­tin­u­a­tive ed orga­niz­zate dal com­mit­tente rispet­to al luo­go ed all’orario di lavoro. Tale pre­sun­zione di sub­or­di­nazione non opera nei seguen­ti casi: per le col­lab­o­razioni indi­vid­u­ate dal­la con­trat­tazione col­let­ti­va nazionale, per le prestazioni intel­let­tuali rese da sogget­ti iscrit­ti­ad Albi pro­fes­sion­ali, per le attiv­ità prestate dai com­po­nen­ti degli organi di ammin­is­trazionee con­trol­lo delle soci­età e dei parte­ci­pan­ti ai col­le­gi ed alle com­mis­sioni, per le prestazionirese a fini isti­tuzion­ali nelle asso­ci­azioni sportive e dilet­tan­tis­tiche riconosciute dal Coni,per le col­lab­o­razioni prestate nell’ambito del­la pro­duzione e del­la real­iz­zazione di spet­ta­coli da parte delle fon­dazioni di cui al decre­to leg­isla­ti­vo 29 Set­tem­bre 1996, n. 367.

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