Esperimento di telelavoro al Comune di Piombino
PIOMBINO 21 gennaio 2020 — Il Comune di Piombino ha deciso di avviare, in forma sperimentale per l’anno 2020, un progetto di telelavoro per un dipendente. Semestralmente sarà effettuato un monitoraggio da parte del responsabile del servizio di appartenenza del lavoratore per verificare l’andamento dell’attività, evidenziare i risultati raggiunti ed analizzare il rapporto costi/benefici.
Al termine del periodo di sperimentazione verrà valutata l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni e di regolamentare questa tipologia di lavoro flessibile per tutti i dipendenti del Comune di Piombino mediante un apposito Regolamento.
“Il telelavoro, così afferma il Rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione Toscana — Anno 2018, determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta invece la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente. Lavorare a distanza rappresenta una ulteriore forma di flessibilità, che garantisce un miglior equilibrio tra esigenze personali e familiari e qualità della prestazione lavorativa. Di fatto il telelavoro incide esclusivamente sulle modalità spaziali e temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, realizzando una variante organizzativa del lavoro che non comporta alcuna modifica alla natura giuridica del rapporto di lavoro. La sua attivazione non implica quindi la sottoscrizione di un diverso contratto di lavoro.
Il telelavoro nel pubblico impiego è disciplinato dall’art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191, dal regolamento attuativo della stessa (D.P.R. 8 marzo 1998, n. 70) e dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, sottoscritto il 23 marzo 2000 dall’ARAN e dalle Confederazioni Sindacali rappresentative ed i CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000.
L’istituto è applicabile esclusivamente al personale a tempo indeterminato. Da segnalare che la Legge 7 agosto 2015, n. 124 — Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (riforma Madia) stabilisce che, laddove ci siano richieste, almeno il 10% del personale deve essere messo in condizione di lavorare attraverso nuove modalità spazio-temporali di gestione del lavoro quali appunto l’attivazione di postazioni di telelavoro domiciliare.”.
Di seguito il progetto approvato.
PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO DOMICILIARE
1. FINALITÀ DEL PROGETTO
Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, il Comune di Piombino vuole introdurre forme di lavoro a distanza, il telelavoro domiciliare, così come previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998 n. 191, secondo le modalità organizzative indicate nel presente documento.
Alla base del presente progetto, che ha carattere sperimentale, vi sono oggettive esigenze funzionali del Comune di Piombino.
Le modalità proprie del telelavoro vengono, del resto, incontro soprattutto a lavoratori in condizioni di disagio, anche perché nei loro confronti si applicano i criteri di preferenza previsti dall’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il punto centrale è che il telelavoro è comunque vantaggioso per il Comune di Piombino poiché consente ad esso di avvalersi a tempo pieno di questi lavoratori, recuperando preziosa forza-lavoro. La possibilità di lavorare a domicilio inoltre consente al lavoratore di salvaguardare un adeguato livello di informazione, partecipazione e di crescita professionale e di sviluppare alcune competenze professionali, come l’iniziativa e il problem solving.
A tal fine il progetto definisce gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, nonché i costi e i benefici, diretti ed indiretti. Lo scopo di attivare progetti di telelavoro consiste inoltre nel:
- mantenere in servizio lavoratori esperti nei periodi in cui avrebbero diritto a periodi di congedo parentale o a periodi di aspettativa/congedo per motivi personali o di famiglia, oppure dare soluzione a problemi logistici;
- ridurre gli spostamenti fisici di alcuni dipendenti migliorando la situazione generale del traffico e dell’inquinamento;
- migliorare gli standard qualitativi di vita dei dipendenti, consentendo pari opportunità di lavoro tra soggetti diversi e maggiore possibilità di presidio familiare.
2. DURATA DEL PROGETTO
Il presente progetto sperimentale ha una validità di dodici mesi, al termine del quale si valuterà l’opportunità di procedere a eventuali modifiche e integrazioni anche tenendo conto dei risultati raggiunti.
3. DIPENDENTI INTERESSATI
Il presente progetto si applica — in via sperimentale — al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato XXXXX XXX, inquadrato nel profilo professionale di esecutore (cat. B1 pos.ec. B6).
L’adesione al progetto ha carattere volontario.
4. ATTIVITÀ TELELAVORABILI OGGETTO DEL PROGETTO
Le attività telelavorabili, tenuto conto dell’attuale assetto tecnologico e organizzativo dell’ente, progetto del progetto sono le seguenti:
- gestione pratiche relative al personale dipendente (redazione contratti individuali, richiesta certificati, gestione medicina del lavoro, predisposizione disposizioni dirigenziali scioperi e reperibilità) ;
- implementazione sistema presenze – assenze personale; L’attività svolta è supportata da tecnologie e strumenti informatici messi a disposizione da parte dell’Ente.
5. ORARIO DI LAVORO E REPERIBILITÀ
In coerenza con lo spirito del telelavoro di valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e delle attività, il telelavoratore distribuisce in maniera flessibile l’orario ordinario di lavoro.
La prestazione oraria giornaliera è auto-certificata dal lavoratore con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. A tal fine, il telelavoratore comunica in via telematica al responsabile dell’ufficio di appartenenza l’attestazione della presenza, secondo una periodicità previamente concordata. Per ciò che concerne le richieste di ferie o di qualsiasi altra tipologia di assenza si applicano le disposizioni generali previste dal contratto.
Il dipendente dovrà comunque garantire, come previsto al comma 4 dell’articolo 1 CCNL 14/09/2000, un giorno settimanale nella sede di lavoro originaria, in accordo con il responsabile del servizio Considerata l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i colleghi e il responsabile, il telelavoratore deve rendersi disponibile per la ricezione di comunicazioni telefoniche o telematiche da parte dell’Amministrazione dalle 09,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, da concordare con il proprio responsabile in funzione delle esigenze organizzative.
La fascia di reperibilità giornaliera deve collocarsi all’interno dell’orario di servizio, definito nell’ambito della contrattazione integrativa applicabile alla sede di appartenenza.
6. CRITERI DI VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
Al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia e di efficienza raggiunti, l’Ente procede alla valutazione anche delle prestazioni svolte in telelavoro.
La verifica della prestazione viene effettuata periodicamente dal responsabile dell’ufficio, che è tenuto a monitorare l’andamento dell’attività e a redigere una relazione semestrale che dia evidenza dei risultati raggiunti nonché il rapporto costi/benefici. Una copia di tale relazione va inviata all’Ufficio Personale.
7. OBBLIGHI DEL TELELAVORATORE
Nel prestare la propria opera e nell’utilizzare gli strumenti che gli vengono forniti, il lavoratore deve operare con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme sul segreto d’ufficio, attenendosi a tutti gli obblighi previsti dall’articolato di cui al vigente CCNL Enti Locali ed in particolare alla normativa ed alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
8. RINVIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E CONTRATTUALI
Per quanto non espressamente previsto dal progetto si applicano le disposizioni vigenti in materia di telelavoro (art. 4 della Legge n.191/1998; D.P.R. n.70/1999; CCNQ del 23/03/2000; CCNL Enti Locali del 14/09/2000) e quelle riguardanti le attività oggetto di telelavoro.
Il presente progetto dà attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
Piombino, 30 dicembre 2019