Esperimento su pneumatici esauriti a Montegemoli
PIOMBINO 20 marzo 2019 — La Regione Toscana ha autorizzato con un decreto dirigenziale dell’ 1 marzo 2019 la realizzazione e la gestione da parte di TYREBIRTH S.r.l. dell’impianto sperimentale di smaltimento o di recupero rifiuti costituiti da pneumatici esauriti per una quantità non superiore a 5 tonnellate al giorno in località Montegemoli a Piombino.
In precedenza il 25 gennaio 2018 la Giunta comunale di Piombino aveva autorizzato la società Trafilature di Piombino, a cedere in locazione alla società TYREBIRTH gli immobili insistenti sui lotti C4 e C5 del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli con il canone annuo pari a 90mila euro.
Il progetto si basa sull’effettuazione di termolisi di rifiuti costituiti da pneumatici esauriti, sottovuoto in forno a microonde, per ottenere, tramite operazione di recupero due output di processo distinti.
- una frazione gassosa, costituita principalmente da una miscela di idrocarburi che viene collettata ed inviata a un sistema di ricondensazione dove avviene la separazione della frazione altobollente (che, liquefatta, viene pompata ad un serbatoio di stoccaggio e costituisce il 29% in peso rispetto al carico inserito in forno) da quella bassobollente (che, rimasta gassosa, viene inviata ad una torcia di sicurezza ove viene completamente eliminata per combustione e che costituisce il 14,9 % in peso rispetto al carico inserito in forno);
- una frazione solida costituita da acciaio armonico e da carbon black. Entrambi i materiali hanno un importante valore commerciale. In particolare carbon black (che si presenta di aspetto granulare) costituisce il componente principale nel processo di produzione di gomma ma viene anche utilizzato come colorante nei toner, nella produzione di inchiostri, carta carbone, prodotti per tipografia, fabbricazione di anodi ecc..
La Regione ha fatto proprie le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno così formulate:
- effettuare specifiche valutazioni del rischio all’interno del documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008;
- informare e formare i lavoratori in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso della miscela di idrocarburi infiammabili, artt. 36, 37 e 294bis del D.Lgs 81/2008;
- limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione, art 225 del D.Lgs 81/2008.
In ogni caso lo stoccaggio della miscela di idrocarburi infiammabili dovrà avvenire alle seguenti ulteriori prescrizioni:
- Il serbatoio dovrà essere con materiale compatibile al contenimento di liquidi di categoria A;
- Il grado di riempimento del serbatoio dovrà essere non maggiore del 90% della capacità geometrica dello stesso, e a tal fine dovrà essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico;
- Il serbatoio dovrà essere dotato di bacino di contenimento di capacità pari al 110% di quella del serbatoio stesso;
- Il serbatoio dovrà essere munito di sistema di sicurezza di 3° grado; Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma;
- Il serbatoio dovrà essere installato in piano ed essere protetto da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali;
- Il serbatoio dovrà essere dotato di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata n materiale incombustibile;
- Il serbatoio dovrà distare:
non meno di 5 metri dal confine;
non meno di 10 metri da eventuali fonti di accensione, fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili;
non meno di 15 metri linee ferroviarie e tranviarie;
non meno di 6 metri proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua. - Il serbatoio dovrà essere contornato da un’area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- Appositi cartelli fissi, ben visibili, dovranno segnalare divieto di avvicinamento al serbatoio da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere, e le norme di comportamento;
- Gli eventuali impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1 marzo 1968, n 186 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile;
- Il serbatoio dovrà essere provvisto di idonea messa a terra;
- In prossimità del serbatoio dovranno essere presenti almeno n° 2 estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A-144BC.
Con l’autorizzazione è stata anche approvata una bozza di Accordo redatto tra Regione Toscana e TYREBIRTH S.r.l.nel quale sono dettagliati:
- il Piano di monitoraggio e controllo a cura del proponente;
- il Piano di monitoraggio e controllo che sarà effettuato dal Dipartimento ARPAT di Piombino.