I rifiuti speciali rientrano nei compiti istituzionali?
PIOMBINO 1 marzo 2016 — Il progetto RIMateria prevede, oltreché il conferimento di personale e asset impiantistici di Asiu a RIMateria stessa, l’ingresso di soci privati nella compagine azionaria. Oggi la società ha come soci Lucchini per il 25% e Asiu per il 75%.
«.…si sta impostando, dice quel progetto, la vendita di quote Asiu sul mercato di settore, finalizzata alla implementazione della compagine societaria con soggetti che possono apportare know how e autorizzazioni funzionali all’espletamento dell’oggetto societario.….questo obiettivo…sarà tarato anche in rapporto alle modifiche legislative relative alla possibilità che il pubblico possa detenere azioni in società non finalizzate alla fornitura diretta di servizi pubblici. È comunque opinione del management che la presenza del pubblico, a garanzia delle strategie e del controllo in un settore delicato come quello dei rifiuti speciali e pericolosi che, per lo più, è demandato al mercato, sia assolutamente opportuna, utile e necessaria a prescindere dalla percentuale delle azioni possedute…».
Quelle modifiche legislative cui si fa cenno sono diventate lo “Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e passato al Parlamento per il parere necessario prima che lo stesso Consiglio dei ministri approvi il testo definitivo e questo venga pubblicato in Gazzetta ufficiale.
È quel decreto che a detta degli estensori va nella direzione della diminuzione della società partecipate dal pubblico, statale, regionale o locale che sia.
L’articolo 4 afferma
- al comma 1. che «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»,
- al comma 2. che «Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente , costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale;
…
c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio;».
La gestione di rifiuti speciali compresi quelli pericolosi e le bonifiche della aree industriali rientra tra i compiti istituzionali di un Comune? Difficile affermarlo dato che per esse esistono società industriali che operano nel mercato e mai i rifiuti speciali sono rientrati nelle disposizioni che valevano e valgono ora per i rifiuti urbani.
Che cosa sono i servizi di interesse generale lo spiega l’art. 2 con queste parole: «le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».
È vero che il Codice dell’ambiente nella Parte IV dedicata a rifiuti e bonifica dei siti inquinati stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ma srvizio di intersse generale e pubblicointersse non coincidono. Lo dimostra il fatto che il campo dei rifiuti speciali è stato sempre lasciato al mercato al contrario di quello dei rifiuti urbani.
Lecito dunque affermare che quell’ inciso del Progetto RIMateria (…sarà tarato anche in rapporto alle modifiche legislative relative alla possibilità che il pubblico possa detenere azioni in società non finalizzate alla fornitura diretta di servizi pubblici…) sia approfondito e sviluppato adeguatamente (cosa che i Comuni della Val di Cornia non sembra abbiano mai fatto proprio nel campo delle partecipate) al di là della volontà del management.
È anche questo un compito dei Comuni proprietari che
- nel caso in cui il quesito sia sciolto negativamente (i Comuni non possono gestire questa attività) debbono chiarire passi e procedure per passare dall’attuale situazione pubblicistica (Asiu ha quaranta dipendenti e impianti di non poco conto) ad una situazione privatistica che comunque sia coerente con l’obiettivo almeno delle bonifiche ed al loro interno del trattamento dei rifiuti speciali,
- nel caso in cui sia sciolto positivamente (i Comuni possono gestire questo servizio) devono ugualmente dare precisi indirizzi per una privatizzazione che sarà pure parziale ma sempre privatizzazione è ed è compito dei proprietari stabilire fino a dove arrivare, a quali condizioni, con quali passaggi e così via.
Niente da eccepire sulle responsabilità del management ma sono i proprietari, in questo caso addirittura pubblici, che stabiliscono mission e strategie.
Mission e strategie che non possono avere la configurazione dei sogni.
I politici hanno un solo pensiero, restare a fare politica…consensi e voti…fuori dalla politica non hanno prospettive.…per restare dentro tale ruolo sono sempre disposti a vendere anche i sogni.…
Anche il mercato dei sogni, come qualsiasi mercato, è soggetto alla legge della domanda e dell’offerta. La domanda di “sogni” è fortissima e non è rivolta solo alla politica. Così come l’offerta di “sogni” non è prerogativa solo della politica.