Il lungo iter verso l’amministrazione straordinaria

Giada Lo Cascio

PIOMBINO 12 otto­bre 2013 —  Negli ulti­mi anni la Luc­chi­ni ha accu­mu­la­to ingen­ti deb­iti sia nei con­fron­ti delle banche, sia nei con­fron­ti delle pic­cole e medie imp­rese facen­ti parte dell’indotto, attra­ver­san­do una serie di vicende che l’hanno por­ta­ta sull’orlo del fal­li­men­to: quest’evenienza è sta­ta scon­giu­ra­ta attra­ver­so il ricor­so al d. lgs. 270/1999 (Pro­di bis) e al d.l. 347/2003, poi con­ver­ti­to nel­la l. 39/2004 (legge Marzano), con­cer­nen­ti l’amministrazione stra­or­di­nar­ia delle gran­di imp­rese in crisi.
L’ 11 set­tem­bre il com­mis­sario stra­or­di­nario Nar­di ha pre­sen­ta­to al Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co, in virtù del com­bi­na­to dis­pos­to degli artt. 4 legge Marzano e 54 legge Pro­di bis, un pro­gram­ma di “ces­sione di com­p­lessi azien­dali”, rite­nen­do quest’ultima l’unica stra­da per­cor­ri­bile, a causa del fat­to che l’impresa si tro­va ormai strut­tural­mente in perdi­ta. Dovrebbe arrivare a giorni la rispos­ta del Min­is­tero con­te­nente il via lib­era all’esecuzione del pro­gram­ma.
E’ per­tan­to utile conoscere, almeno a gran­di linee, il con­tenu­to e la ratio che sta alla base del­la nor­ma­ti­va sull’amministrazione stra­or­di­nar­ia a cui è sta­ta sot­to­pos­ta l’impresa.
L’amministrazione stra­or­di­nar­ia delle gran­di imp­rese in crisi è sta­ta dis­ci­plina­ta per la pri­ma vol­ta con la legge 3 aprile 1979, n°95: il d. lgs. 270/1999 l’ha rad­i­cal­mente rifor­ma­ta per con­sen­tire una migliore con­cil­i­azione del­la con­ser­vazione del pat­ri­mo­nio pro­dut­ti­vo dell’impresa insol­vente rispet­to alle esi­gen­ze di tutela dei cred­i­tori. Il decre­to ha introdot­to una pro­ce­du­ra con­cor­suale mista, di cui la pri­ma fase prevede la dichiarazione del­lo sta­to di insol­ven­za da parte dell’autorità giudiziaria che, una vol­ta accer­ta­ta l’esistenza di effet­tive pos­si­bil­ità di riequi­lib­rio eco­nom­i­co, ammette l’impresa all’amministrazione stra­or­di­nar­ia vera e pro­pria. In man­can­za, viene dichiara­to il fal­li­men­to.
I req­ui­si­ti che le imp­rese com­mer­ciali devono pre­sentare affinché pos­sano essere sot­to­poste all’amministrazione stra­or­di­nar­ia sono indi­cati dall’art. 2 del decre­to:
1. Il numero dei dipen­den­ti deve essere non infe­ri­ore ai due­cen­to da almeno un anno;
2. I deb­iti devono avere un ammontare com­p­lessi­vo non infe­ri­ore ai due terzi sia del totale dell’attivo del­lo sta­to pat­ri­mo­ni­ale che dei ricavi prove­ni­en­ti dalle ven­dite e dalle prestazioni dell’ultimo eser­cizio;
Se l’impresa pre­sen­ta questi req­ui­si­ti e inter­viene sen­ten­za dichiar­a­ti­va del­lo sta­to di insol­ven­za da parte del tri­bunale (art. 3), si atti­va il pro­ced­i­men­to nec­es­sario a val­utare se la stes­sa pre­sen­ti «con­crete pos­si­bil­ità di recu­pero dell’equilibro eco­nom­i­co delle attiv­ità impren­di­to­ri­ali» (art. 27, co.1). Per “insol­ven­za”, si ritiene che il leg­is­la­tore inten­desse una situ­azione di mera dif­fi­coltà tem­po­ranea ad adem­piere alle pro­prie obbligazioni e non nec­es­sari­a­mente un’impotenza fun­zionale non tran­si­to­ria.
Dif­fer­ente­mente rispet­to alla dichiarazione di fal­li­men­to, l’imprenditore insol­vente con­ser­va l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sot­to la vig­i­lan­za del com­mis­sario giudiziale e con le lim­i­tazioni espresse in sede di con­corda­to pre­ven­ti­vo.
Il riequi­lib­rio eco­nom­i­co delle attiv­ità impren­di­to­ri­ali deve pot­er essere real­iz­za­to alter­na­ti­va­mente:
a. Sul­la base di un pro­gram­ma di ces­sione di com­p­lessi azien­dali (art. 27, co.2, lett. a));
b. Sul­la base di un pro­gram­ma di ristrut­turazione (di dura­ta non supe­ri­ore a due anni) (art. 27, co. 2, lett. b))
A questo pun­to l’amministrazione giudiziaria ha in mano il com­pi­to di avviare la pro­ce­du­ra di ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia, qualo­ra riten­ga esisten­ti con­crete pos­si­bil­ità di risana­men­to, ovvero dichiarare il fal­li­men­to in caso con­trario.
manifestazioneLa sec­on­da fase è di com­pe­ten­za del Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co e, a dif­feren­za del­la pri­ma, ha carat­tere ammin­is­tra­ti­vo: la ges­tione del­la pro­ce­du­ra sta­vol­ta spet­ta adesso ad uno o tre com­mis­sari stra­or­di­nari di nom­i­na e sot­to la vig­i­lan­za min­is­te­ri­ale. Il com­mis­sario stra­or­di­nario deve gestire l’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insol­vente. A segui­to del­la rifor­ma attua­ta con la Pro­di bis la con­tin­u­azione dell’esercizio dell’impresa è auto­mat­i­ca e non più sogget­ta a val­u­tazione dis­crezionale dell’autorità ammin­is­tra­ti­va.
Entro ses­san­ta giorni dall’apertura del­la pro­ce­du­ra il Com­mis­sario è tenu­to a pre­sentare al Min­is­tero del­lo svilup­po eco­nom­i­co un pro­gram­ma per il riequi­lib­rio eco­nom­i­co dell’impresa, tra i due alter­na­tivi di ces­sione o ristrut­turazione, con lo scopo di «sal­va­guardare l’unità oper­a­ti­va dei com­p­lessi azien­dali, tenu­to con­to degli inter­es­si dei cred­i­tori»: ai sen­si dell’art 57 l’esecuzione del­lo stes­so viene quin­di autor­iz­za­ta dal Min­is­tero stes­so, sen­ti­to il comi­ta­to di sorveg­lian­za, entro trenta giorni dal­la pre­sen­tazione.
Il prob­le­ma pri­mario di ques­ta nor­ma­ti­va con­siste nel­la lunghez­za e nel­la com­p­lessità del­la fase di aper­tu­ra, che costringono l’autorità ammin­is­tra­ti­va ad atten­dere svariati mesi per pot­er nom­inare il com­mis­sario stra­or­di­nario ed avviare il piano di recu­pero: la legge Marzano ha introdot­to regole spe­ciali in modo tale da pot­er avviare spedi­ta­mente la fase dell’amministrazione stra­or­di­nar­ia per le imp­rese di mag­giori dimen­sioni.
La nuo­va pro­ce­du­ra, ris­er­va­ta alle imp­rese soggette al fal­li­men­to che ver­sano in sta­to di insol­ven­za, richiede due req­ui­si­ti ulte­ri­ori e speci­fi­ci rispet­to alla legge del 1999:
1. Abbia imp­ie­ga­to almeno cinque­cen­to (e non due­cen­to!) dipen­den­ti da almeno un anno;
2. Abbia deb­iti per non meno di tre­cen­to mil­ioni di euro.
Tale opzione è fruibile sia se l’impresa intende perseguire un pro­gram­ma di ristrut­turazione che di ces­sione, a segui­to di riforme inter­venute negli anni suc­ces­sivi che han­no ria­per­to anche la sec­on­da alter­na­ti­va, orig­i­nar­i­a­mente preclusa.
Se sus­sistono i req­ui­si­ti, bas­ta la richi­es­ta dell’impresa in crisi e il Min­is­tero del­lo Svilup­po eco­nom­i­co avvia l’amministrazione stra­or­di­nar­ia. Con­tes­tual­mente, l’impresa deve anche pre­sentare ricor­so pres­so il tri­bunale del luo­go dove l’impresa ha la sede prin­ci­pale affinché ne accer­ti la con­dizione di insol­ven­za. Se il tri­bunale accer­ta l’insussistenza del­lo sta­to di insol­ven­za, ces­sano gli effet­ti del decre­to min­is­te­ri­ale. Altri­men­ti, la sen­ten­za dichiar­a­ti­va del­lo sta­to di insol­ven­za pro­duce gli effet­ti pro­pri dell’amministrazione stra­or­di­nar­ia che retroagis­cono dal momen­to del decre­to.
Nelle ipote­si ricon­ducibili all’ambito applica­ti­vo del­la legge Marzano, il Com­mis­sario ha cen­tot­tan­ta giorni di tem­po per la pre­sen­tazione del pro­gram­ma, even­tual­mente pro­ro­ga­bili di altri novan­ta ai fini dell’approvazione min­is­te­ri­ale, in man­can­za del­la quale la pro­ce­du­ra viene con­ver­ti­ta in fal­li­men­to.

(Foto di Pino Bertel­li)

 

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