Il progetto RIMateria va proprio respinto al mittente
PIOMBINO 18 ottobre 2019 — Sulla ulteriore documentazione, sotto forma di chiarimenti, presentata nel settembre 2019 da RIMateria alla Regione Toscana (documento 1, documento 2, documento 3, documento 4) nell’ambito della procedura regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale sul progetto da realizzarsi presso il polo industriale di Ischia di Crociano sono state presentati, in vista della riunione del Nucleo di valutazione del prossimo 22 ottobre, osservazioni e pareri.
Le osservazioni sono state espresse da
- un gruppo di cittadini,
- Italia Nostra Onlus,
- un altro gruppo di cittadini.
- Associazione WWF Livorno.
I pareri da
- ARPAT — AREA VASTA COSTA — Dipartimento di Piombino — Elba,
- Comune di Piombino,
- Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.
Generalmente sia nelle osservazioni sia nei pareri viene contestata l’illegittimità dei reiterati nuovi termini concessi dal Nucleo VIA a RIMateria, e pertanto si chiede che la domanda venga respinta e il procedimento immediatamente archiviato, e vengono rigettate le tesi esposte da RIMateria sia in merito alle distanze rispetto ai centro di Montegemoli e di Colmata sia in merito alle emissioni odorigene. Viene rilevato inoltre che l’ultima documentazione modifica il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale. Elemento che viene spesso ricordato è quello relativo al fatto che la concessione, sottoscritta il 10 dicembre 2016 tra l’Agenzia del Demanio e la Società Asiu Spa a cui è subentrata RIMateria, prevede, relativamente alla discarica ex Lucchini, la possibilità di conferire i soli materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche.
In particolare l’ARPAT conclude affermando:
“Esaminate le integrazioni trasmesse dal proponente, la valutazione dei possibili impatti del progetto, costituito dalle tre specifiche attività riguardanti:
1. coltivazione della discarica ex Lucchini in sovralzo e riprofilatura con discarica RIMateria;
2. trattamento cumuli presenti sull’area LI053 al fine della realizzazione della MISP della stessa area;
3. nuova discarica LI53;
porta alla constatazione del permanere della probabilità di un impatto odorigeno non trascurabile nell’intorno del polo impiantistico, nonostante le modifiche apportate alla progettazione della nuova discarica LI53, con aumento della volumetria dei moduli di tipo 7.1.a, destinati a rifiuti a basso contenuto organico o biodegradabile, rispetto alla tipologia 7.1.c.
A tale proposito anche la mancanza di un quadro progettuale per la regimazione delle Acque Meteoriche Dilavanti la cui realizzabilità sia del tutto definita può costituire una criticità rilevante nel rispetto del previsto cronoprogramma delle coperture. In tal caso si andrebbero a modificare gli scenari emissivi con importanti ricadute anche sulle emissioni odorigene.
E’ necessario tenere presente che, allo stato dell’arte, il progetto nel suo complesso risponde a quanto stabilito dal DM n.140/2014 e s.m.i. assicurando la realizzazione dell’intervento di bonifica del sito. A tale proposito deve essere considerata la necessità del monitoraggio post operam per il soil gas nell’ambito delle verifiche da eseguire per il collaudo.
Il progetto dovrebbe essere significativamente modificato allo scopo di assicurare da un lato la piena compatibilità ambientale, dall’altro la realizzazione degli interventi di bonifica. Ad esempio un’ipotesi di risoluzione dell’impatto odorigeno si potrebbe basare sulla progettazione di una discarica per rifiuti inerti o a basso contenuto organico, escludendo rifiuti biodegradabili.”.
Il Comune di Piombino chiede che la domanda di RIMateria venga respinta e il procedimento immediatamente archiviato, esponendo inoltre in via subordinata i seguenti elementi:
“Violazione dei criteri localizzativi dei nuovi impianti contenuti nel PRB
Le discariche, come si è fatto presente più volte, non possono essere realizzate in ” Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri,fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell ‘impianto” (PRB — Parte Prima — Allegato di Piano 4).
In detto perimetro rientrano i due centri abitati di Colmata e Montegemoli.
La Proponente obietta che:
a) le due frazioni non presenterebbero i requisiti richiesti dal codice della strada per essere qualificati “centri abitati”;
b) non sussistono delibere della Giunta comunale volte a censirli come tali;
c) in ogni caso la distanza non rileverebbe con riferimento alla sezione numero 2 del progetto (opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria spa).
Le obiezioni non hanno pregio:
a) le due frazioni, come risulta dalla delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 (e relativo allegato), che si produce, presentano i requisiti richiesti dal codice della strada;
b) il criterio localizzativo contenuto nel PRB non richiede che i centri abitati siano “riconosciuti” in un’apposita delibera ai sensi del codice della strada, ma che presentino in concreto — come nella specie presentano — i requisiti previsti dal codice della strada. In ogni caso con la delibera sopra indicata si è proceduto anche alla loro individuazione “formale”;
c) la distanza va rispettata non solo con riferimento alla sezione numero 3 del progetto (nuova discarica su area LI53) ma anche con riferimento alla sezione numero 2.
L’ampliamento, per quanto in sormonto, provoca gli stessi problemi sanitari dei nuovi impianti e pertanto deve rispettare i criteri localizzativi previsti per questi ultimi. Il precedente invocato nel parere del Prof. Volpe (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1557) è datato e riguarda in generale le distanze previste dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dal piano regionale dei rifiuti ilio tempore in vigore, e pertanto non è applicabile, attesa la valenza sanitaria della prescrizione localizzativa regionale.
Carenza di legittimazione della società proponente
Ha rilevato l’Amministrazione comunale nei precedenti contributi che la concessione sottoscritta in data 10 dicembre 2016, al repertorio n. 1021/2016, tra l’Agenzia del Demanio e la Società Asiu Spa a cui è subentrata RiMateria, prevede relativamente alla discarica ex Lucchini la possibilità di conferire i soli materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche.
La proponente replica a tale eccezione, che esclude la sua legittimazione a presentare qualunque progetto incompatibile con tale limitazione alla conferibilità dei rifiuti, che essa sarebbe superata “Vzsta la conclusione del procedimento di voltura dell’AIA 276/2007 e smi alla società RIMateria, D.D. n. 10791 del 01/07/2019 Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, e vista la configurazione aggiornata”.
Davvero non si comprende come possa sostenersi tale affermazione, in quanto la configurazione aggiornata non esclude che la discarica ex Lucchini venga utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti da lavorazioni siderurgiche, e la concessione demaniale è rimasta immodificata nonostante la voltura dell’ A.LA .
Impatto odorigeno
La Proponente cerca di OVViare all’insopportabile disturbo olfattivo provocato dai nUOVI impianti, denunciato, oltre che dall’ Amministrazione comunale, anche da altri partecipanti alle riunioni del Nucleo, mediante una nuova configurazione progettuale che prevede la “ripartizione delle volumetrie di rifiuti 1/3 per la tipologia 7.1.C e 2/3 per la 7.1.A (anziché 50% 7.1.C — 50% 7.1.A della versione precedente)”.
Quanto affermato dalla Proponente, tuttavia, non appare supportato da sufficienti analisi, è affidato a misure di mitigazione che si reputano del tutto inidonee oltre che difficilmente controllabili, contrasta con la circostanza che la maggior parte dei rifiuti da conferire nella sopraelevazione e oltre la metà di quelli da conferire nella discarica LI53 hanno carattere biodegradabile. Rimane pertanto la criticità rilevata.
Inidoneità della discarica ex Lucchini all’ampliamento in sopralzo
Si ribadiscono e si fanno propri i rilievi del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti circa l’assenza di garanzie di tenuta del fondo della discarica ex Lucchini dinanzi all’aumento di carico previsto dal progetto.
Neanche nei chiarimenti presentati tardivamente il 25 settembre 2019 la Proponente fornisce ulteriori elementi volti a superare i rilievi formulati, in quanto asserisce essere “esaustivo” quanto già verbalizzato nella riunione del 27 maggio 2019.
In tal modo, tuttavia, la Proponente non dà risposta alla questione di fondo: e cioè come la discarica in oggetto, autorizzata nel 1999 senza i requisiti di impermeabilizzazione previsti legislativamente solamente nel 2003, possa resistere ai cedimenti provocati dai nuovi volumi.”.