ARPAT, COMUNE, ASSOCIAZIONI, CITTADINI CONTESTANO I NUOVI DOCUMENTI

Il progetto RIMateria va proprio respinto al mittente

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PIOMBINO 18 otto­bre 2019 — Sul­la ulte­ri­ore doc­u­men­tazione, sot­to for­ma di chiari­men­ti, pre­sen­ta­ta nel set­tem­bre 2019 da RIMa­te­ria alla Regione Toscana  (doc­u­men­to 1, doc­u­men­to 2, doc­u­men­to 3, doc­u­men­to 4) nell’ambito del­la pro­ce­du­ra regionale di Val­u­tazione d’Impatto Ambi­en­tale sul prog­et­to da real­iz­zarsi pres­so il polo indus­tri­ale di Ischia di Cro­ciano sono state pre­sen­tati, in vista del­la riu­nione del Nucleo di val­u­tazione del prossi­mo 22 otto­bre, osser­vazioni e pareri.
Le osser­vazioni sono state espresse da

I pareri da

Gen­eral­mente sia nelle osser­vazioni sia nei pareri viene con­tes­ta­ta l’illegittimità dei reiterati nuovi ter­mi­ni con­ces­si dal Nucleo VIA a RIMa­te­ria, e per­tan­to si chiede che la doman­da ven­ga respin­ta e il pro­ced­i­men­to imme­di­ata­mente archivi­a­to, e ven­gono riget­tate le tesi esposte da RIMa­te­ria sia in mer­i­to alle dis­tanze rispet­to ai cen­tro di Mon­tege­moli e di Col­ma­ta sia in mer­i­to alle emis­sioni odor­i­gene. Viene ril­e­va­to inoltre che l’ul­ti­ma doc­u­men­tazione mod­i­fi­ca il prog­et­to sot­to­pos­to a Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale. Ele­men­to che viene spes­so ricorda­to è quel­lo rel­a­ti­vo al fat­to che la con­ces­sione, sot­to­scrit­ta il 10 dicem­bre 2016 tra l’A­gen­zia del Demanio e la Soci­età Asiu Spa a cui è suben­tra­ta RIMa­te­ria, prevede, rel­a­ti­va­mente alla dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni, la pos­si­bil­ità di con­ferire i soli mate­ri­ali derivan­ti da lavo­razioni siderur­giche.

In par­ti­co­lare l’ARPAT con­clude affer­man­do:

Esam­i­nate le inte­grazioni trasmesse dal pro­po­nente, la val­u­tazione dei pos­si­bili impat­ti del prog­et­to, cos­ti­tu­ito dalle tre speci­fiche attiv­ità riguardan­ti:
1. colti­vazione del­la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni in sovral­zo e ripro­fi­latu­ra con dis­car­i­ca RIMa­te­ria;
2. trat­ta­men­to cumuli pre­sen­ti sull’area LI053 al fine del­la real­iz­zazione del­la MISP del­la stes­sa area;
3. nuo­va dis­car­i­ca LI53;
por­ta alla con­statazione del per­manere del­la prob­a­bil­ità di un impat­to odor­igeno non trascur­abile nell’intorno del polo impiantis­ti­co, nonos­tante le mod­i­fiche appor­tate alla prog­et­tazione del­la nuo­va dis­car­i­ca LI53, con aumen­to del­la vol­ume­tria dei mod­uli di tipo 7.1.a, des­ti­nati a rifiu­ti a bas­so con­tenu­to organ­i­co o biodegrad­abile, rispet­to alla tipolo­gia 7.1.c.
A tale propos­i­to anche la man­can­za di un quadro prog­et­tuale per la regi­mazione delle Acque Mete­oriche Dila­van­ti la cui real­iz­z­abil­ità sia del tut­to defini­ta può cos­ti­tuire una crit­ic­ità ril­e­vante nel rispet­to del pre­vis­to crono­pro­gram­ma delle cop­er­ture. In tal caso si andreb­bero a mod­i­fi­care gli sce­nari emis­sivi con impor­tan­ti ricadute anche sulle emis­sioni odor­i­gene.
E’ nec­es­sario tenere pre­sente che, allo sta­to dell’arte, il prog­et­to nel suo com­p­lesso risponde a quan­to sta­bil­i­to dal DM n.140/2014 e s.m.i. assi­cu­ran­do la real­iz­zazione dell’intervento di bonifi­ca del sito. A tale propos­i­to deve essere con­sid­er­a­ta la neces­sità del mon­i­tor­ag­gio post oper­am per il soil gas nell’ambito delle ver­i­fiche da eseguire per il col­lau­do.
Il prog­et­to dovrebbe essere sig­ni­fica­ti­va­mente mod­i­fi­ca­to allo scopo di assi­cu­rare da un lato la piena com­pat­i­bil­ità ambi­en­tale, dall’altro la real­iz­zazione degli inter­ven­ti di bonifi­ca. Ad esem­pio un’ipotesi di risoluzione dell’impatto odor­igeno si potrebbe basare sul­la prog­et­tazione di una dis­car­i­ca per rifiu­ti iner­ti o a bas­so con­tenu­to organ­i­co, esclu­den­do rifiu­ti biodegrad­abili.”.

Il Comune di Piom­bi­no  chiede che la doman­da di RIMa­te­ria ven­ga respin­ta e il pro­ced­i­men­to imme­di­ata­mente archivi­a­to, espo­nen­do inoltre in via sub­or­di­na­ta i seguen­ti ele­men­ti:

Vio­lazione dei cri­teri local­iz­za­tivi dei nuovi impianti con­tenu­ti nel PRB
Le dis­cariche, come si è fat­to pre­sente più volte, non pos­sono essere real­iz­zate in ” Aree con pre­sen­za di cen­tri abi­tati, sec­on­do la definizione del vigente codice del­la stra­da, che non pos­sono garan­tire il per­manere di una fas­cia di rispet­to di 500 metri,fra il perimetro del cen­tro abi­ta­to e il perimetro dell ‘impianto” (PRB — Parte Pri­ma — Alle­ga­to di Piano 4).
In det­to perimetro rien­tra­no i due cen­tri abi­tati di Col­ma­ta e Mon­tege­moli.
La Pro­po­nente obi­et­ta che:

a) le due frazioni non pre­sen­tereb­bero i req­ui­si­ti richi­esti dal codice del­la stra­da per essere qual­i­fi­cati “cen­tri abi­tati”;

b) non sus­sistono delibere del­la Giun­ta comu­nale volte a cen­sir­li come tali;

c) in ogni caso la dis­tan­za non rileverebbe con rifer­i­men­to alla sezione numero 2 del prog­et­to (opere di chiusura del­la dis­car­i­ca Luc­chi­ni-ripro­fi­latu­ra con la dis­car­i­ca RiMa­te­ria spa).

Le obiezioni non han­no pre­gio:

a) le due frazioni, come risul­ta dal­la delib­era del­la Giun­ta comu­nale n. 304 del 9 otto­bre 2019 (e rel­a­ti­vo alle­ga­to), che si pro­duce, pre­sen­tano i req­ui­si­ti richi­esti dal codice del­la stra­da;

b) il cri­te­rio local­iz­za­ti­vo con­tenu­to nel PRB non richiede che i cen­tri abi­tati siano “riconosciu­ti” in un’ap­posi­ta delib­era ai sen­si del codice del­la stra­da, ma che pre­senti­no in con­cre­to — come nel­la specie pre­sen­tano — i req­ui­si­ti pre­visti dal codice del­la stra­da. In ogni caso con la delib­era sopra indi­ca­ta si è pro­ce­du­to anche alla loro indi­vid­u­azione “for­male”;

c) la dis­tan­za va rispet­ta­ta non solo con rifer­i­men­to alla sezione numero 3 del prog­et­to (nuo­va dis­car­i­ca su area LI53) ma anche con rifer­i­men­to alla sezione numero 2.

L’am­pli­a­men­to, per quan­to in sor­mon­to, provo­ca gli stes­si prob­le­mi san­i­tari dei nuovi impianti e per­tan­to deve rispettare i cri­teri local­iz­za­tivi pre­visti per questi ulti­mi. Il prece­dente invo­ca­to nel parere del Prof. Volpe (Cons. Sta­to, Sez. V, 18 mar­zo 2002, n. 1557) è data­to e riguar­da in gen­erale le dis­tanze pre­viste dal­la delib­era del comi­ta­to inter­min­is­te­ri­ale del 27 luglio 1984 e dal piano regionale dei rifiu­ti ilio tem­pore in vig­ore, e per­tan­to non è applic­a­bile, atte­sa la valen­za san­i­taria del­la pre­scrizione local­iz­za­ti­va regionale.

Caren­za di legit­ti­mazione del­la soci­età pro­po­nente
Ha ril­e­va­to l’Am­min­is­trazione comu­nale nei prece­den­ti con­tribu­ti che la con­ces­sione sot­to­scrit­ta in data 10 dicem­bre 2016, al reper­to­rio n. 1021/2016, tra l’A­gen­zia del Demanio e la Soci­età Asiu Spa a cui è suben­tra­ta RiMa­te­ria, prevede rel­a­ti­va­mente alla dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni la pos­si­bil­ità di con­ferire i soli mate­ri­ali derivan­ti da lavo­razioni siderur­giche.
La pro­po­nente repli­ca a tale eccezione, che esclude la sua legit­ti­mazione a pre­sentare qualunque prog­et­to incom­pat­i­bile con tale lim­i­tazione alla con­feri­bil­ità dei rifiu­ti, che essa sarebbe super­a­ta “Vzs­ta la con­clu­sione del pro­ced­i­men­to di voltura del­l’A­IA 276/2007 e smi alla soci­età RIMa­te­ria, D.D. n. 10791 del 01/07/2019 Set­tore Boni­fiche e Autor­iz­zazioni Rifiu­ti del­la Regione Toscana, e vista la con­fig­u­razione aggior­na­ta”.
Davvero non si com­prende come pos­sa sosten­er­si tale affer­mazione, in quan­to la con­fig­u­razione aggior­na­ta non esclude che la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni ven­ga uti­liz­za­ta per rifiu­ti diver­si da quel­li derivan­ti da lavo­razioni siderur­giche, e la con­ces­sione dema­niale è rimas­ta immod­i­fi­ca­ta nonos­tante la voltura dell’ A.LA .

Impat­to odor­igeno
La Pro­po­nente cer­ca di OVViare all’in­sop­porta­bile dis­tur­bo olfat­ti­vo provo­ca­to dai nUOVI impianti, denun­ci­a­to, oltre che dall’ Ammin­is­trazione comu­nale, anche da altri parte­ci­pan­ti alle riu­nioni del Nucleo, medi­ante una nuo­va con­fig­u­razione prog­et­tuale che prevede la “ripar­tizione delle vol­ume­trie di rifiu­ti 1/3 per la tipolo­gia 7.1.C e 2/3 per la 7.1.A (anziché 50% 7.1.C — 50% 7.1.A del­la ver­sione prece­dente)”.
Quan­to affer­ma­to dal­la Pro­po­nente, tut­tavia, non appare sup­por­t­a­to da suf­fi­ci­en­ti anal­isi, è affida­to a mis­ure di mit­igazione che si rep­utano del tut­to inidonee oltre che dif­fi­cil­mente con­trol­la­bili, con­trasta con la cir­costan­za che la mag­gior parte dei rifiu­ti da con­ferire nel­la soprael­e­vazione e oltre la metà di quel­li da con­ferire nel­la dis­car­i­ca LI53 han­no carat­tere biodegrad­abile. Rimane per­tan­to la crit­ic­ità ril­e­va­ta.

Inidoneità del­la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni all’am­pli­a­men­to in sopral­zo
Si rib­adis­cono e si fan­no pro­pri i rilievi del Set­tore Boni­fiche e Autor­iz­zazione Rifiu­ti cir­ca l’assen­za di garanzie di tenu­ta del fon­do del­la dis­car­i­ca ex Luc­chi­ni dinanzi all’au­men­to di cari­co pre­vis­to dal prog­et­to.
Neanche nei chiari­men­ti pre­sen­tati tar­di­va­mente il 25 set­tem­bre 2019 la Pro­po­nente for­nisce ulte­ri­ori ele­men­ti volti a super­are i rilievi for­mu­lati, in quan­to asserisce essere “esaus­ti­vo” quan­to già ver­bal­iz­za­to nel­la riu­nione del 27 mag­gio 2019.
In tal modo, tut­tavia, la Pro­po­nente non dà rispos­ta alla ques­tione di fon­do: e cioè come la dis­car­i­ca in ogget­to, autor­iz­za­ta nel 1999 sen­za i req­ui­si­ti di imper­me­abi­liz­zazione pre­visti leg­isla­ti­va­mente sola­mente nel 2003, pos­sa resistere ai ced­i­men­ti provo­cati dai nuovi volu­mi.”.

 

 

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