Il Tribunale: “Da Lucchini non un soldo a RIMateria”
PIOMBINO 17 aprile 2020 — Lucchini in Amministrazione Straordinaria niente deve a RIMateria per la chiusura e la gestione post operativa della discarica autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 276/2007 e volturata a RIMateria con Decreto Dirigenziale 10791/2019.
Si tratta della discarica aziendale di rifiuti derivanti da lavorazioni siderurgiche, ubicata in Comune di Piombino Loc. Ischia di Crociano, ricadente nella sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili, anche definita “discarica ex Lucchini”.
Lo ha deciso il Tribunale di Livorno (Giudice delegato dott. Massimo Orlando) il 7 aprile 2020 respingendo la domanda di ammissione al passivo nel fallimento Lucchini presentata da RIMateria per una cifra pari a 4.345.678,34 euro per oneri per la chiusura e la gestione post operativa della stessa discarica.
Evidentemente RIMateria riteneva di essere creditore nei confronti dell’azienda fallita e per questa aveva presentato una richiesta al Tribunale detta “domanda d’insinuazione al passivo”. La domanda è stata valutata dal Tribunale insieme al curatore per stabilire se le somme erano effettivamente dovute.
Il curatore si è opposto all’ammissione, deducendo che
- era inammissibile perché tardiva,
- non vi è alcun onere a carico del gestore della discarica di effettuare accantonamenti o costituire fondi a copertura delle spese per la gestione post operativa,
- RIMateria ha stipulato con Agenzia del Demanio una “nuova e totalmente autonoma concessione per l’area della discarica, all’esito di una gara pubblica”,
- gli obblighi derivanti dalla concessione “fanno esclusivamente capo a RIMateria (quale nuovo concessionario e nuovo titolare dell’AIA) per essere stati direttamente e autonomamente imposti a quest’ultima dalla competenti autorità”.
Il Giudice ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo fosse infondata e andasse respinta, per le seguenti ragioni:
- nessuna norma pone l’obbligo di accantonamento a carico del gestore,
- la Lucchini ha rinunciato alla titolarità dell’AIA 276/2007 (relativa a discarica aziendale di rifiuti non pericolosi), scaduta il 29 luglio 2013, con dichiarazione del 14 giugno 2016,
- la società Asiu è subentrata nella titolarità della gestione dell’impianto, come espressamen-te affermato dalla stessa società nella comunicazione fatta alla Regione Toscana il 14 giugno 2016;
- l’AIA è stata rilasciata dalla Regione Toscana, come “volturazione” dell’AIA 276/2007 e solo dopo questa volturazione la RIMateria ha potuto chiedere un ampliamento dell’autorizzazione,
- la volturazione (disposta dalla Regione Toscana il 1° luglio 2019) è stata subordinata al rilascio delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14 decreto legislativo 36/2003 e, quindi, è da ricondurre ad una scelta di RIMateria (che è subentrata alla società Asiu).
Inoltre il Giudice ha osservato che non vi era nessuna ragione per cui la somma venisse pretesa da RIMateria dato che non è stata ancora spesa, né ancora pretesa dalla Regione Toscana.
Ad ogni modo, ha aggiunto il Giudice, anche ipotizzando l’esistenza del diritto di RIMateria ad ottenere l’ammissione al passivo come credito prededucibile, la quantificazione della somma occorrente per “oneri post gestione”, autonomamente stabilita in 4.345.678,34 euro , va ovviamente soggetta ad una verifica da demandare ad una consulenza tecnica con una complessità delle operazioni certamente incompatibile con la natura propria del procedimento di verifica del passivo.
E per tutto questo la domanda è apparsa al Giudice del tutto infondata.