Indennità, aspettativa, permessi e periodo di prova
PIOMBINO 4 gennaio 2019 — Il caso che ha coinvolto il Comune di Piombino ed il suo dipendente Giacomo Termine a seguito della decisione dello stesso Comune di “Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con l’istruttore direttivo Cat. D Pos. Economica D1 Termine Giacomo per mancato superamento periodo di prova”, è stato puntualmente documentato da Stile libero Idee dalla Val di Cornia pubblicando tutti i comunicati pervenuti, così come risulta dalla lettura dell’articolo Non supera il periodo di prova: torna a Gavorrano. Il dipendente era stato assunto a tempo pieno ed indeterminato con decisione 1236 del 18 dicembre 2018.
Nel dibattito che si è sviluppato, anche in considerazione del fatto che Giacomo Termine è sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo, è stato spesso sollevato il tema della condizione in cui si trovano a lavorare gli amministratori dei Comuni. Sono chiamati in causa argomenti come le indennità percepite, lo strumento dell’aspettativa che può essere utilizzato, i permessi retribuiti e non retribuiti di cui un amministratore pubblico può usufruire ed il periodo di prova così come regolamentato dal contratto di lavoro.
Pensiamo di fare cosa utile per i nostri lettori illustrare con la maggiore chiarezza possibile il modo in cui simili questioni si declinano nell’attuale situazione giuridica prevista per il nostro Paese e nella fattispecie del nostro caso.
L’indennità d funzione
In attesa dell’attuazione di una legge del 2010 che demandava ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno, non ancora approvato, la revisione degli importi delle indennità e considerato che la legge Finanziaria 2006 prevedeva una riduzione del 10% rispetto all’ammontare delle indennità al 30 settembre 2005 si può ragionevolmente supporre con sufficiente approssimazione che le indennità mensili lorde previste per i sindaci divise per classe di Comuni siano le seguenti:
- Comuni fino a 1.000 abitanti € 1.162,03
- Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti € 1.301,47
- Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 1.952,21
- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 2.509,98
- Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 2.788,87
- Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti € 3.114,23
- Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 3.718,49
- Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 4.508,67
- Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti € 5.205,89
- Comuni oltre 500.000 abitanti € 7.018,65.
Sia pur cifre in difetto, perché non comprendenti alcune possibilità di aumento contemplate dalla legge, possono essere considerate punti di riferimento attendibili.
È prevista inoltre un’integrazione dell’indennità, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
L’ammontare dell’indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell’ente locale dal 10 al 65%.
L’indennità di sindaci ed assessori è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
Dunque nel nostro caso specifico, cioè quello del sindaco di Monterotondo Marittimo, Comune che al 31 agosto 2019 aveva 1.305 abitanti, al suddetto sindaco essendo stato assunto alla fine del 2018 dal Comune di Piombino è spettato, finché è rimasto nell’organico del Comune di Piombino, lo stipendio dato dal Comune di Piombino a un istruttore direttivo Cat. D Pos. Economica D1 (circa 1.800 euro lorde mensili) più metà dell’indennità (cioè la metà di 1.341 euro lordi) data dal Comune di Monterotondo Marittimo.
L’aspettativa per l’esercizio del mandato elettivo
I sindaci, nonché i membri delle giunte dei Comuni, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
In questo caso percepiscono la piena indennità di funzione.
Dunque nel nostro caso specifico, cioè quello del sindaco di Monterotondo Marittimo, il suddetto sindaco se avesse optato per l’aspettativa avrebbe percepito mensilmente l’indennità di funzione piena cioè 1.341 euro lordi.
I permessi retribuiti e non retribuiti
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, nonché degli organi esecutivi delle Unioni di Comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si debbono tenere preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
I componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno il diritto, oltre ai permessi già citati, di assentarsi per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.
Nel nostro caso specifico il dipendente in questione, oltreché sindaco di Monterotondo Marittimo, è anche Presidente della Società della Salute Colline Metallifere e Membro della Giunta Esecutiva dell’Unione di Comuni Montani Colline Metallifere e dunque si applicano le diverse disposizioni sopra menzionate. Né più né meno. Il controllo ovviamente è nelle mani del Comune di Piombino.
Il periodo di prova
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI prevede che “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie.
.…
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 38.
.…
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’ente deve essere motivato.
.…
Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza”.
Nel nostro caso specifico (dipendente di Categoria D) il Comune di Piombino ha fatto sapere che, proprio a causa dei giorni di assenza maturati che ne hanno fatto slittare la conclusione, non è bastato neanche un anno per raggiungere i sei mesi di prova e ciò ha comportato l’impossibilità di valutare il suo operato, motivo per cui il periodo di prova è stato concepito, e confermare la posizione del dipendente nell’organico.