Inquinamento elettromagnetico alla Tolla Alta

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PIOMBINO 16 agos­to 2017 — Chia­ma­ta dal Comune di Piom­bi­no a con­trol­lare i liv­el­li di cam­po elet­tro­mag­neti­co pre­sen­ti in loc. Tol­la Alta, il 27 giug­no 2017 l’ Arpat (Agen­zia regionale pro­tezione ambi­en­tale toscana) ha effet­tua­to mis­ure di cam­po elet­tri­co in un pun­to pos­to sul ter­rapieno in prossim­ità dei tral­ic­ci lì pre­sen­ti.
Il con­trol­lo ha mostra­to il supera­men­to del lim­ite di espo­sizione con un val­ore com­p­lessi­vo di cam­po elet­tri­co pari a 21.2 V/m anche se nes­suna emit­tente supera sin­go­lar­mente il lim­ite di espo­sizione di 20 V/m.
La relazione dell’ Arpat fa pre­sente che «Si rende per­tan­to nec­es­sario intrapren­dere azioni di risana­men­to tese a ricon­durre i val­ori di cam­po elet­tro­mag­neti­co prodot­ti entro i lim­i­ti di legge. La Delib­era del­la Giun­ta Regionale Toscana n° 933 del 27/09/2016 (BURT n. 40 del 5/10/2016) prevede che il Comune in caso di situ­azioni con liv­el­li di cam­po elet­tro­mag­neti­co non con­for­mi ai lim­i­ti pre­visti adot­ti i seguen­ti cri­teri di risana­men­to:
A) ai fini di tutela del­la salute assi­curi l’im­me­di­a­ta ricon­duzione dei liv­el­li di espo­sizione entro i lim­i­ti, val­ori e obi­et­tivi di qual­ità, anche medi­ante i poteri d’ur­gen­za, a par­tire dai liv­el­li di cam­po elet­tro­mag­neti­co riscon­trati al momen­to del supera­men­to;
B) dispon­ga le azioni di risana­men­to (sec­on­do tem­pi e modal­ità di attuazione sta­bil­i­ti dal­la stes­sa DGRT 933/2016) al fine di ricon­durre in via defin­i­ti­va gli impianti legit­ti­mi, dotati di tito­lo abil­i­ta­ti­vo comu­nale, entro i lim­i­ti, val­ori e obi­et­tivi a par­tire da mis­urazioni rap­por­tate ai val­ori di poten­za di emis­sione autor­iz­za­ti.
Per­tan­to come pre­vis­to dal pun­to A, il Comune dovrà emet­tere provved­i­men­to ordi­na­ti­vo per la imme­di­a­ta ricon­duzione entro i val­ori fis­sati dal DPCM 08/07/2003 in capo alle emit­ten­ti indi­cate nel­la tabel­la sot­tostante dove sono det­tagliati i con­tribu­ti ai liv­el­li di cam­po elet­tri­co rel­a­tivi a cias­cu­na emit­tente e il val­ore di cam­po elet­tri­co ridot­to a cui le stesse dovran­no ricon­dur­si:

Per quan­to riguar­da le suc­ces­sive azioni di risana­men­to, occor­rerà in pri­mo luo­go accertare la legit­tim­ità dal pun­to autor­iz­za­ti­vo delle emit­ten­ti (la pro­ce­du­ra di tipo B del­la DGRT 933/2016 si appli­ca infat­ti alle sole emit­ten­ti dotate di tito­lo abil­i­ta­ti­vo comu­nale); il Comune dovrà per­tan­to ver­i­fi­care, in base a quan­to agli atti e alle istanze trasmesse ed esam­i­nate dal Comune ai sen­si del­la LR 49/2011 art. 17 com­ma 3, nonché allo sta­to con­ces­sion­a­to dei tral­ic­ci, se sus­sis­tano emit­ten­ti prive di tito­lo abil­i­ta­ti­vo comu­nale. ARPAT provved­erà, oltre, come det­to, a relazionare sug­li esi­ti delle ver­i­fiche delle con­fig­u­razioni degli impianti radio FM, a seg­nalare al Comune even­tu­ali emit­ten­ti per le quali non risul­ti pre­sen­ta­ta alcu­na richi­es­ta di autor­iz­zazione.
Si pre­cisa che tra le azioni di risana­men­to, l’al­ter­na­ti­va alla mera riduzione a con­for­mità in base alla poten­za autor­iz­za­ta di cui al pun­to B, è rap­p­re­sen­ta­ta anche dal­la delo­cal­iz­zazione impianti, pre­vista in par­ti­co­lare nel caso:

  • qualo­ra la riduzione a con­for­mità non con­sen­ta il man­ten­i­men­to del­la fun­zion­al­ità del servizio degli impianti. Il Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co — Ispet­tora­to ter­ri­to­ri­ale Toscana si esprime in mer­i­to;
  • nel caso di incom­pat­i­bil­ità coi cri­teri local­iz­za­tivi di cui all’art 11 com­ma 1;
  • su pro­pos­ta del gestore.

La riduzione a con­for­mità può essere ottenu­ta tramite la dimin­uzione del­la poten­za di irra­di­azione o ulte­ri­ori oppor­tune mod­i­fiche sul sis­tema radi­ante (innalza­men­to cen­tro elet­tri­co, vari­azione dia­gram­ma di radi­azione, appo­sizione di scher­mi, ecc). A tal fine, si evi­den­zia che sono pre­sen­ti due con­tribu­ti pre­pon­der­an­ti, pari a 17.4 V/m e 10.9 V/m e rispet­ti­va­mente dovu­ti a RTL 102.5 (fre­quen­za di 101.2 MHz) e Mon­ra­dio — Radio101 (fre­quen­za di 105.5 MHz), irra­diati dal medes­i­mo sis­tema radi­ante instal­la­to sul tral­ic­cio B a cir­ca 19 metri dal suo­lo

Si ricor­da infine che:

  • la soluzione di risana­men­to dovrà essere comunque autor­iz­za­ta anche dal Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co — Ispet­tora­to delle Comu­ni­cazioni per gli aspet­ti di com­pe­ten­za;
  • i gestori che pro­ced­er­an­no ad una mod­i­fi­ca del pro­prio impianto, con l’esclu­sione del­la sola riduzione di poten­za, dovran­no pre­sentare istan­za ai sen­si dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003».

Il sin­da­co di Piom­bi­no ha emana­to l’or­di­nan­za n° 17 del 10 agos­to 2017 “Ordi­nan­za inquina­men­to elet­tro­mag­neti­co in Loc. Tol­la Alta” con la quale ha ordi­na­to l’im­me­di­a­ta ricon­duzione entro i lim­i­ti, val­ori ed obi­et­tivi fis­sati dal­la nor­ma­ti­va alle emit­ten­ti

  1. Rai WAYFM2;
  2. Rai WAY FM3;
  3. RTL 102,5;
  4. Mon­ra­dio – R101.

Ha avvisato inoltre che ver­rà con­vo­ca­ta apposi­ta con­feren­za di servizi assieme a tut­ti gli impianti, dotati di tito­lo abil­i­ta­ti­vo, al fine di con­di­videre con l’am­min­is­trazione comu­nale e ARPAT Set­tore Agen­ti Fisi­ci _Area Vas­ta Cos­ta le deter­mi­nazioni rel­a­tive alle azioni di risana­men­to al fine di ricon­durre in via defin­i­ti­va i val­ori entro i lim­i­ti ed obi­et­tivi fis­sati dal­la nor­ma­ti­va.

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