LO HA DECISO LA REGIONE ESAMINANDO IL PROGETTO PROPOSTO DA PIM

Inutile la VIA per manutenzione e demolizione navi

PIOMBINO 30 mag­gio 2017 — La Regione Toscana ha deciso di esclud­ere dal­la pro­ce­du­ra di val­u­tazione di impat­to ambi­en­tale il prog­et­to di impianto manuten­zione e demolizione navale con­trol­la­ta pro­pos­to da Piom­bi­no Indus­trie Marit­time (PIM) pres­so la nuo­va banchi­na, attual­mente in fase di com­ple­ta­men­to, nel­la zona nord/est del Por­to di Piom­bi­no, sub­or­di­nata­mente al rispet­to delle pre­scrizioni e con l’indi­cazione delle rac­co­man­dazioni for­mu­late nel decre­to diri­gen­ziale n. 4302 del 29 mag­gio 2015.

L’impianto
PIM intende instal­lare un impianto di costruzione, riparazione, manuten­zione e trasfor­mazione navi pres­so la nuo­va banchi­na, attual­mente in fase di real­iz­zazione, ubi­ca­ta nel Por­to di Piom­bi­no. Sul­la stes­sa banchi­na è pre­vista l’in­stal­lazione di un impianto di demolizione navi che si con­figu­ra quale impianto di trat­ta­men­to rifiu­ti peri­colosi. L’attività di rici­clag­gio navi sarà un’at­tiv­ità di tipo dis­con­tin­uo e di peri­od­ic­ità non preved­i­bile in quan­to stret­ta­mente lega­ta alla reale opportunità/necessità di pre­dis­porre la demolizione di una nave.
Inoltre, dal­la doc­u­men­tazione tec­ni­ca trasmes­sa, si evince che sono pre­sen­ti aree che saran­no uti­liz­zate sia per le attiv­ità di costruzione, riparazione, manuten­zione e trasfor­mazioni navali sia per l’at­tiv­ità di demolizione. Per l’ot­timiz­zazione del­l’­ef­fi­cien­za del­l’in­stal­lazione non sono quin­di def­i­nite aree sep­a­rate fisi­ca­mente per lo svol­gi­men­to del­l’u­na e dell’ altra attiv­ità.

I tem­pi
La real­iz­zazione delle strut­ture pre­viste avver­rà in fasi suc­ces­sive in quan­to, l’Autorità Por­tuale di Piom­bi­no con­seg­n­erà le aree in momen­ti dif­fer­en­ti. La real­iz­zazione dell’intervento, in dipen­den­za dei tem­pi di con­seg­na delle aree da parte dell’Autorità Por­tuale, avver­rà dunque in due fasi. A fine anno 2017, stante la pro­gram­mazione attuale, sarà pos­si­bile la con­seg­na anche dell’area attual­mente non disponi­bile, prob­a­bil­mente in due fasi, pri­ma la banchi­na prospiciente l’area carichi pesan­ti e suc­ces­si­va­mente la striscia a con­fine con la zona ovest. Fer­mo restando che la zona di banchi­na potrà essere imme­di­ata­mente uti­liz­z­abile, nel­la restante parte potran­no par­tire le opere civili e impiantis­tiche. PIM pre­sume che ver­so set­tem­bre 2018 potran­no essere com­ple­tate le opere civili nel­la sud­det­ta area. Il com­ple­ta­men­to delle opere civili, e delle rel­a­tive opere impiantis­tiche per­me­t­terà l’avvio delle attiv­ità nel­la for­ma finale del prog­et­to pre­sen­ta­to, sti­ma­to per dicem­bre 2018 (niente a che vedere con il dicem­bre 2016 pre­an­nun­ciati da Simonci­ni, in quan­to con­sulente del­la Regione Toscana, o l’inizio 2017 pre­an­nun­ciati da Guer­ri­eri, in quan­to Pres­i­dente dell’ Autorità por­tuale di Piom­bi­no, ndr).

Le aree e le infra­strut­ture
Le aree saran­no rese disponi­bili nelle seguen­ti entità:

  • Fase 1, esten­sione pari a 77.415 metri qua­drati e 11.125 metri qua­drati di spec­chio acqueo;
  • Fase 2, esten­sione di ulte­ri­ori 25.880 metri qua­drati oltre a 6.000 metri qua­drati di spec­chio acqueo.

La via­bil­ità di acces­so alle nuove aree por­tu­ali, nelle more del­la real­iz­zazione del nuo­vo svin­co­lo di acces­so prog­et­ta­to dal­l’Au­torità por­tuale, è garan­ti­ta dal­la stra­da inter­na allo sta­bil­i­men­to indus­tri­ale. Tale via­bil­ità è sta­ta adegua­ta nel­l’am­bito di un inter­ven­to pre­dis­pos­to dal­la Autorità medes­i­ma e cofi­nanzi­a­to dal­la Regione Toscana. Viene attual­mente uti­liz­za­ta per le attiv­ità di cantiere e/o indus­tri­ali già pre­sen­ti nel sito por­tuale.

L’oc­cu­pazione
PIM sti­ma, assumen­do a rifer­i­men­to l’es­pe­rien­za del­la demolizione navale con­trol­la­ta del­la nave “Con­cor­dia” che si pos­sa rag­giun­gere il com­p­lessi­vo impiego di 200 per­sone (nelle fasi di pun­ta delle attiv­ità) tra indot­to e per­son­ale a prog­et­to a cui il nuo­vo sogget­to farà ricor­so, pun­tan­do, ove pos­si­bile, a mas­simiz­zare il ricor­so di risorse pre­sen­ti nel­l’area.

Le pre­scrizioni e le rac­co­man­dazioni
La Regione ritiene non nec­es­sario sot­to­porre il prog­et­to alla pro­ce­du­ra di val­u­tazione dell’impatto ambi­en­tale e tut­tavia esplici­ta, al fine di mit­i­gare e mon­i­torare gli impat­ti ed incre­mentare la sosteni­bil­ità dell’intervento, molte pre­scrizioni e rac­co­man­dazioni (anche in vista del rilas­cio suc­ces­si­vo del­la Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale ) che riguardano le emis­sioni, le acque di zavor­ra, tec­niche e pota­bili, even­tual­mente con­tenute nelle navi da demolire, la ges­tione degli scarichi, la ges­tione dei rifiu­ti, il poten­zi­a­men­to delle infra­strut­ture del servizio idri­co e cioè l’ac­que­dot­to pota­bile, l’ac­que­dot­to indus­tri­ale, la rete fog­nar­ia e depu­razione.

Il baci­no di care­nag­gio
Una par­ti­co­lare rac­co­man­dazione riguar­da insieme PIM e Autorità por­tuale. Essa deri­va dal fat­to che allo sta­to attuale il por­to di Piom­bi­no non è dota­to di baci­no di care­nag­gio che ospi­ti le navi in demolizione e dunque la Regione rac­co­man­da all’Au­torità por­tuale e a PMI di fornire la banchi­na nord del por­to di Piom­bi­no di un baci­no di care­nag­gio ido­neo ad ospitare le navi in demolizione.

Il Rego­la­men­to europeo sul rici­clag­gio delle navi
Il prog­et­to persegue l’o­bi­et­ti­vo di real­iz­zare un impianto di demolizione navale con­trol­la­ta sec­on­do il Rego­la­men­to UE n. 1257/2013 del 20 novem­bre 2013 rel­a­ti­vo al rici­clag­gio delle navi (ad 0ggi soltan­to diciot­to por­ti sono sta­ti inser­i­ti dall’ UE nel­l’e­len­co pre­vis­to, ndr), ma in rifer­i­men­to ai casi di esclu­sione dal cam­po di appli­cazione del Rego­la­men­to, tenu­to con­to di quan­to indi­ca­to da PIM per le navi cui det­to rego­la­men­to si appli­ca, deve essere pre­vis­to un pro­to­col­lo di ges­tione ambi­en­tale per la demolizione delle navi di cui all’art. 2 com­ma 2 let­tere a), b) e c) del Rego­la­men­to (navi da guer­ra, navi di staz­za lor­da infe­ri­ore a 500 e navi che oper­a­no esclu­si­va­mente nelle acque soggette alla sovran­ità del­lo Sta­to mem­bro di cui emet­tono bandiera), che garan­tis­ca un anal­o­go liv­el­lo di tutela ambi­en­tale.

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