La Regione intima la bonifica ma il Tar annulla
PIOMBINO 7 maggio 2017 — Si ricominci da capo, la Regione non è competente. È quanto ha detto il Tribunale regionale amministrativo della Toscana, annullando i provvedimenti con cui la stessa Regione aveva ordinato alle società Fintecna e Lucchini in amministrazione straordinaria di bonificare le aree del sito LI053a Stabilimento Lucchini e le aveva diffidate a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Toscana entro il 31 agosto 2017 un progetto per gli interventi di messa in sicurezza operativa/bonifica.
Il Tribunale amministrativo con la sentenza pubblicata il 4 maggio 2017 ha detto chiaramente che la competenza per l’emanazione di provvedimenti di bonifica con riferimento ai siti inquinati ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) è dello Stato e non della Regione.
Si parla di un sito (LI053a Stabilimento Lucchini) che è stato così descritto recentemente dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT):
“La società Lucchini in amministrazione straordinaria, dopo la cessione delle aree ad AFERPI S.p.A. e la restituzione di parte delle aree al demanio, risulta titolare dell’area LI053aL, denominata Area ex sotto sequestro. Il sito è caratterizzato dalla presenza di cumuli costituiti sia da rifiuti, sia da materie prime seconde come materiali edili da demolizione deferizzati, sia da sottoprodotti come la loppa di altoforno, conforme alla norma UNI, e la scaglia di laminazione. Una stima dei quantitativi complessivi, effettuata da ARPAT nel 2008, ammonta a circa 533860 metri cubi. Il volume dei rifiuti giacenti, togliendo il volume della loppa, ammonta a 442000 metri cubi. Dalle notizie in possesso di questo Dipartimento non ci sono ragioni per ritenere che la situazione abbia subito sostanzanziali cambiamenti. L’area è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’aprile 2007 e dissequestrata il 19 luglio 2012 con Decreto di Archiviazione del Tribunale di Livorno del 13 luglio 2012 riportato in allegato. Nei mesi di aprile e maggio 2013 l’area è stata caratterizzata – eseguendo i sondaggi nella aree libere da cumuli o posizionando il carotiere, quando le condizioni di sicurezza lo consentivano, direttamente sopra i cumuli. Sono stati realizzati 105 sondaggi sui 160 previsti dal Piano di caratterizzazione. I risultati analitici sono stati oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 9 dicembre 2013, i cui esiti sono stati approvati dal MATTM – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – con Decreto del 13 dicembre 2013. La Conferenza decisoria ha preso atto dei risultati parziali rimandando ad una valutazione finale dopo il completamento della caratterizzazione. A tal riguardo il MATTM ha richiesto alla Società Lucchini S.p.A. la presentazione di un piano di gestione dei materiali presenti in cumulo che limitano o impediscono il completamento delle attività di investigazione ambientale”.
La Regione Toscana da parte sua aveva rilevato che
- le fonti principali di contaminazione del sito sono la lavorazione nel tempo presso la cokeria (trasformazione del carbone in coke) e la realizzazione dei riporti per l’imbonimento dell’area;
- l’attività di cokeria è stata svolta in modo continuativo da tutte le società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico (in ultimo Lucchini s.p.a. in amministrazione straordinaria);
- gli imbonimenti furono realizzati durante il periodo di gestione Ilva, IRI – Finsider, Italsider e poi Acciaierie Piombino;
- la contaminazione in atto è pertanto correlabile allo svolgimento di attività (cokeria e imbonimento) connesse alla gestione dell’impianto siderurgico e quindi imputabile a tutte le società che sono succedute,
senza soluzione di continuità, in tale gestione; - Ilva, ultima azienda pubblica a gestire lo stabilimento siderurgico di Piombino, è stata incorporata in Iritecna, che a sua volta è stata successivamente incorporata in FINTECNA, in cui, nel 2002, è confluita,
sempre per incorporazione, anche l’IRI; - Fintecna è l’ultima società subentrata, per effetto dei consecutivi passaggi societari, nei rapporti giuridici afferenti alle società pubbliche che hanno svolto le attività all’origine della contaminazione, e quindi l’ultima società pubblica subentrata nei relativi obblighi di risanamento ambientale;
- Lucchini, oggi in amministrazione straordinaria, è l’ultima società privata che ha gestito il sito e che ha continuato a svolgere l’attività siderurgica all’origine della contaminazione;
- la rilevata presenza di cumuli di materiale di scarto siderurgico presenti sul sito LI053a stabilimento Lucchini e stoccati nella macro area nord, in area demaniale, la cui caratterizzazione deve essere definita, è estranea al procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione del sito medesimo, che invece riguarda la bonifica dell’area dai contaminanti ivi presenti, derivanti dall’attività siderurgica svolta dalle varie società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento e in ultimo dalla Lucchini s.p.a. (ora in amministrazione straordinaria).
Di qui l’individuazione quali soggetti cui imputare gli obblighi di bonifica e l’ingiunzione all’esecuzione dei necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza a Fintecna e Lucchini (oggi in amministrazione straordinaria).
Imponente il lavoro che ha avuto come protagonisti non solo la Regione Toscana, ma anche la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l’ARPAT. Purtroppo la competenza era del Ministero dell’ ambiente e dunque bisogna che quest’ultimo si attivi.
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