La Soprintendenza boccia la variante di Rimigliano

· Inserito in Teoria e pratica

PIOMBINO 19 agos­to 2018 — La Soprint­en­den­za per Arche­olo­gia, Belle Arti e Pae­sag­gio per le Province di Pisa e di Livorno ha rispos­to (nota prot. n. 10068 del 9 agos­to 2018) all’atto di inter­ven­to con “osser­vazioni” del Grup­po d’Intervento Giuridi­co onlus dell’ 8 luglio 2018 nel­la pro­ce­du­ra di vari­ante al rego­la­men­to urban­is­ti­co denom­i­na­ta “Tenu­ta di Rimigliano”adottata dal Comune di San Vin­cen­zo (LI) nel giug­no 2018.
La Soprint­en­den­za pisana ha reso noto di aver con­fer­ma­to il pro­prio parere net­ta­mente neg­a­ti­vo (nota prot. n. 9133 del 19 luglio 2018):
Si ravvisa una crit­ic­ità e sen­si­bil­ità pae­sag­gis­ti­ca nel­l’area che non con­sente di perseguire gli obi­et­tivi gen­erale di una com­pat­i­bil­ità pae­sag­gis­ti­ca, in quan­to la vari­ante è final­iz­za­ta alla trasfor­mazione delle strut­ture ex agri­cole e zootec­niche in inter­ven­ti di carat­tere edilizio res­i­den­ziale e alberghiero, com­por­ta un ele­va­to cari­co inse­dia­ti­vo, creerebbe un fenom­e­no di alter­azione e di forte pres­sione sul sis­tema pae­sag­gis­ti­co, per­al­tro con un liv­el­lo di arti­fi­cial­iz­zazione del suo­lo e del cari­co antrop­i­co non coer­ente e inap­pro­pri­a­to e irre­versibile.
Gli inter­ven­ti pos­si­bili sul­la Tenu­ta dovran­no garan­tire il recu­pero pae­sag­gis­ti­co, agri­co­lo, elim­i­nazione delle strut­ture degra­date non con­grue e non coer­en­ti per mate­ri­ali e tipolo­gie prive di legit­tim­ità urban­is­ti­co-edilizia e pae­sag­gis­ti­ca, manuten­zione stra­or­di­nar­ia e riqual­i­fi­cazione e rifun­zion­al­iz­zazione dei poderi quale com­po­nente stori­co-iden­ti­tarie-tes­ti­mo­ni­ale, al fine di man­tenere e garan­tire una adegua­ta per­me­abil­ità visuale, percetti­va e inter­vi­suale sia inter­na­mente che ester­na­mente alla Tenu­ta dai coni visivi.
Gli inter­ven­ti del­la vari­ante non ottem­per­a­no alle pre­scrizioni ripor­tate nel­la Sche­da 7–1954 e 156‑1967 — All. 3 B per quan­to con­cerne le aree sot­to­poste a tutela si sen­si degli artt.136 c.1)-lett.d) e 142 c.1)-lett.c)”.
Viene con­fer­ma­to il prece­dente parere neg­a­ti­vo sot­to il pro­fi­lo del­la com­pat­i­bil­ità pae­sag­gis­ti­ca espres­so in sede pre­ven­ti­va (nota prot. n. 4371 del 5 aprile 2018).
Con­sid­er­a­ta la pre­sen­za del vin­co­lo pae­sag­gis­ti­co (decre­to leg­isla­ti­vo n. 42/2004 e s.m.i.) sull’intera area di Rim­igliano, appare giuridica­mente impos­si­bile la real­iz­zazione di “ques­ta” vari­ante urban­is­ti­ca.
Si ricor­da che l’associazione ecol­o­gista Grup­po d’Intervento Giuridi­co onlus ha inoltra­to (8 luglio 2018) al Comune di San Vin­cen­zo un atto di inter­ven­to con “osser­vazioni” nel­la pro­ce­du­ra di vari­ante al rego­la­men­to urban­is­ti­co denom­i­na­ta “Tenu­ta di Rim­igliano” adot­ta­ta con delib­er­azione Con­siglio comu­nale n. 51 del 7 giug­no 2018  e cos­tituente avvio del pro­ced­i­men­to con­giun­to di cui agli artt. 23 del­la legge regionale Toscana n. 10/2010, 17 del­la legge regionale Toscana n. 65/2014 e 17 del­la dis­ci­plina del P.I.T. con valen­za di piano pae­sag­gis­ti­co (approva­to con delib­er­azione Con­siglio regionale Toscana n. 37 del 27 mar­zo 2015).
Sono sta­ti coin­volti anche, per oppor­tu­na conoscen­za, i Min­is­teri dell’ambiente e per i beni e attiv­ità cul­tur­ali, la Regione Toscana, la Provin­cia di Livorno, i Cara­binieri del­la Fore­stale.
La vari­ante si pre­sen­ta come la pros­e­cuzione dell’iniziativa tur­is­ti­co-edilizia avvi­a­ta dal­la Rim­igliano s.p.a., tito­lare del­la stor­i­ca Tenu­ta, fin dal 2011 e sem­pre avver­sa­ta dal Grup­po d’Intervento Giuridi­co onlus per il pesante impat­to ambi­en­tale: negli anni pas­sati il prog­et­to riguar­da­va un nuo­vo com­p­lesso tur­is­ti­co-ricetti­vo (150 posti let­to) avente vol­ume­tria di 18mila metri cubi, la demolizione di cir­ca il 75% degli edi­fi­ci stori­ci del­la Tenu­ta di Rim­igliano per una suc­ces­si­va ricostruzione quali 180 res­i­den­ze sta­gion­ali, la real­iz­zazione di piscine, impianti sportivi, cam­po da golf (18 buche), parcheg­gi, servizi (cir­ca 8 ettari inter­es­sati), su 7.500 metri qua­drati (ricetti­vo) + 25mila metri qua­drati (res­i­den­ziale).
E oggi?  “La super­fi­cie sarà così dis­tribui­ta: 11.100 metri qua­drati a des­ti­nazione res­i­den­ziale rispet­to ai 13.100 del Rego­la­men­to vigente, 7mila metri qua­drati di tur­is­ti­co ricetti­vo rispet­to ai 6mila metri qua­drati vigen­ti e 1.100 a des­ti­nazione agri­co­la rispet­to ai 3.400 metri qua­drati del Rego­la­men­to vigente”, così ha pre­sen­ta­to la vari­ante l’assessore comu­nale all’urbanistica Mas­si­m­il­iano Roven­ti­ni.
Il Grup­po d’Intervento Giuridi­co onlus ha chiesto l’annullamentoin via di auto­tutela del­la delib­er­azione con­sil­iare di adozione del­la vari­ante in quan­to effet­tua­ta in vio­lazione degli obb­lighi di copi­ani­fi­cazione Sta­to – Regione – Comune (art. 145, com­ma 5°, del decre­to leg­isla­ti­vo n. 42/2004 e s.m.i.).
Il val­ore ambi­en­tale e pae­sag­gis­ti­co del­la stor­i­ca Tenu­ta di Rim­igliano, con­tigua al par­co nat­u­rale costiero di Rim­igliano, dev’essere sal­va­guarda­to e la sua tutela è un vero e pro­prio ban­co di pro­va di quel buon gov­er­no del ter­ri­to­rio tan­to caro alla Toscana, ma oggi trop­po spes­so appan­na­to.
La Soprint­en­den­za per Arche­olo­gia, Belle Arti e Pae­sag­gio di Pisa ha già espres­so chiara­mente la sua posizione neg­a­ti­va, Regione e Comune che cosa aspet­tano?

Grup­po d’Intervento Giuridi­co onlus

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