La Toscana regola l’istituto della partecipazione
PIOMBINO 15 dicembre 2014 — Nel numero di ottobre di Stile Libero (per leggere clicca qui) avevamo trattato la normativa relativa al diritto di accesso, riconducibile al principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e, soprattutto, ai criteri di pubblicità e trasparenza. Il diritto di accesso, tuttavia, non ne costituisce l’unica espressione: vi sono altre forme in cui i cittadini possono controllare e intervenire nell’amministrazione e nella gestione dei territori. In particolare, attraverso l’istituto della partecipazione. La Toscana ha provveduto a regolamentarlo attraverso la legge regionale del 2 agosto 2013, n°46, con cui è stata completata ed integrata la disciplina del Dibattito pubblico regionale. Tale legge dev’essere collocata nel contesto della promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, già oggetto in passato di altri provvedimenti analoghi.
Come specificato nel Preambolo, la partecipazione all’elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni. Tra gli aspetti più rilevanti della normativa in questione troviamo l’istituzione dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione: essa si configura come un organo indipendente, destinato a rimanere in carica per cinque anni. E’ composto da tre membri, designati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative. Ai singoli membri si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi stabiliti dalla legge regionale in tema di nomine e designazioni di competenza delle Regioni. Interessante è la particolare attenzione riservata alle pari opportunità: in mancanza di unanimità, la commissione consiliare che ha sottoposto i nominativi al Consiglio regionale è tenuta a trasmettere l’elenco dei nomi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio che, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Vengono eletti i tre candidati più votati nel rispetto della parità di genere.
Nell’eventualità in cui le sedute dell’Autorità riguardino processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione ha diritto di partecipare e di esprimere parere.
Altro aspetto degno di nota è la definizione e disciplina del Dibattito Pubblico regionale: l’art. 7 della l.r. 46/2013 lo definisce “un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.”
Generalmente tale dibattito si svolge nelle fasi preliminari di elaborazione del progetto, dell’opera, ecc., ma è prevista la possibilità che venga spostato ad un momento successivo purché non oltre l’avvio della progettazione definitiva. L’art.8 prevede un elenco di opere che formano oggetto di Dibattito pubblico e le relative eccezioni. Tendenzialmente il Dibattito è destinato ad opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori ai 50.000.000, ma è previsto anche per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000: in tal caso il privato dovrà essere invitato dalla Regione a contribuire attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. Tuttavia, anche nel caso in cui i promotori non offrano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può procedere all’attivazione del Dibattito pubblico. Il Dibattito potrà poi essere instaurato, d’iniziativa dell’Autorità o di uno dei soggetti indicati dall’art. 7 co.3, se le opere, di iniziativa pubblica o privata, comportano investimenti compresi tra i 10.000.000 e i 50.000.000 di euro e presentano rilevanti profili d’interesse regionale. Laddove l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o provinciale ai sensi della l.r. 10/2010, lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione.
Il Dibattito viene indetto tramite atto motivato dell’Autorità, che sospende gli atti di competenza regionale la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l’esito del Dibattito Pubblico. Tale sospensione non opera verso gli atti la cui mancata adozione possa pregiudicare finanziamenti statali o comunitari. Al termine l’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico, che viene trasmesso agli organi regionali affinché ne sia data adeguata pubblicità sui siti istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro novanta giorni dalla pubblicazione il titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera deve dichiarare pubblicamente, motivando la propria scelta, se intende rinunciare o presentare formulazioni alternative, proporre modifiche, o confermare il progetto. Anche tale dichiarazione è assoggettata alle stesse forme pubblicitarie e con la pubblicazione della stessa viene meno la sospensione degli atti la cui adozione o attuazione avrebbe potuto pregiudicare l’esito del Dibattito Pubblico. Il dibattito in questione è inammissibile se venga indetto referendum consultivo sullo stesso oggetto.
Infine, la legge contiene norme relative ai requisiti d’ammissione e alla valutazione delle richieste di sostegno regionale ai processi partecipativi locali e a quelli promossi dalle istituzioni scolastiche.