Nuove norme per la trasparenza delle amministrazioni

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Si amplia per tut­ti la pos­si­bil­ità di pot­er con­sultare un atto di una pub­bli­ca ammin­is­trazione sen­za dover fare il giro delle sette chiese come spes­so fino­ra è accadu­to. Nel­la sedu­ta del 22 gen­naio scor­so il Con­siglio dei min­istri ha infat­ti approva­to lo schema di decre­to leg­isla­ti­vo per il riordi­no del­la dis­ci­plina sug­li obb­lighi di pub­blic­ità, trasparen­za e dif­fu­sione di infor­mazioni, da parte delle pub­bliche ammin­is­trazioni e sui rel­a­tivi dirit­ti dei cit­ta­di­ni. Fra le novità pre­viste l’introduzione dell’istituto dell’accesso civi­co. A fronte dell’obbligo pre­vis­to per le pub­bliche ammin­is­trazioni di pub­bli­care doc­u­men­ti, infor­mazioni o dati, viene cioè riconosci­u­to il dirit­to a chi­unque di richiedere i medes­i­mi doc­u­men­ti, nei casi in cui sia sta­ta omes­sa la loro pub­bli­cazione. In par­ti­co­lare l’articolo 5 del nuo­vo provved­i­men­to riconoscen­do a «chi­unque» il dirit­to di acces­so civi­co, lo estende anche a col­oro che non sono por­ta­tori di alcun inter­esse giuridi­co diret­to, con­cre­to e attuale. La richi­es­ta di acces­so civi­co non è sot­to­pos­ta ad alcu­na lim­i­tazione quan­to alla legit­ti­mazione sogget­ti­va del richiedente, non deve essere moti­va­ta, è gra­tui­ta e va pre­sen­ta­ta al respon­s­abile del­la trasparen­za dell’amministrazione obbli­ga­ta alla pub­bli­cazione. Quest’ultima, entro 30 giorni, pro­cede alla pub­bli­cazione nel sito del doc­u­men­to, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette con­tes­tual­mente al richiedente, ovvero comu­ni­ca al medes­i­mo l’avvenuta pub­bli­cazione, indi­can­do il col­lega­men­to ipertes­tuale a quan­to richiesto. Se il doc­u­men­to, l’informazione o il dato richiesto risul­tano già pub­bli­cati nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va vigente, l’amministrazione indi­ca al richiedente il rel­a­ti­vo col­lega­men­to ipertes­tuale.
La trasparen­za è assun­ta quin­di dal leg­is­la­tore come prin­ci­pio ed obbli­go di tutte le pub­bliche ammin­is­trazioni. La trasparen­za, dice il decre­to leg­isla­ti­vo, con­corre ad attuare il prin­ci­pio demo­c­ra­ti­co e i prin­cipi cos­ti­tuzion­ali di eguaglian­za, di imparzial­ità, buon anda­men­to, respon­s­abil­ità, effi­ca­cia ed effi­cien­za nell’utilizzo di risorse pub­bliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione . Essa è con­dizione di garanzia delle lib­ertà indi­vid­u­ali e col­let­tive, nonché dei dirit­ti civili, politi­ci e sociali, inte­gra il dirit­to ad un a buona ammin­is­trazione e con­corre alla real­iz­zazione di una ammin­is­trazione aper­ta, al servizio del cit­tadi­no.
La trasparen­za è inte­sa come acces­si­bil­ità totale delle infor­mazioni con­cer­nen­ti l’organizzazione e l’attività delle pub­bliche ammin­is­trazioni, allo scopo di favorire forme dif­fuse di con­trol­lo sul persegui­men­to delle fun­zioni isti­tuzion­ali e sull’ uti­liz­zo delle risorse pub­bliche.

 

 

 

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