Le norme per mettere in sicurezza l’area industriale
PIOMBINO 15 novembre 2015 — Ma quali sono i passaggi necessari per la bonifica ambientale dell’area industriale di Piombino da cui deriva poi la possibilità della sua resindustrializzazione e quali sono gli strumenti da approvare che condizionano i tempi di realizzazione?
L’accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino, firmato il 30 giugno 2015, attua l’articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il suddetto articolo, il cui titolo è “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”, stabilisce che dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma in tali siti, compresi quelli con aree demaniali e acque di falda contaminate, sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo.
I provvedimenti relativi agli interventi di risanamento e di reindustrializzazione sono approvati previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l’intervento di bonifica e l’intervento di reindustrializzazione.
Nel caso di Piombino, limitandoci agli aspetti del risanamento ambientale, è prevista da parte di Aferpi la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa indicati in modo non esaustivo nelle Linee guida allegate all’accordo di programma; questi interventi devono essere coordinati con quelli individuati nello Studio di fattibilità predisposto da Invitalia anch’essi allegati allo stesso accordo di programma. Come è noto Aferpi interverrà sulle aree di proprietà e Invitalia sulle aree demaniali.
Il progetto di messa in sicurezza operativa delle aree di competenza Aferpi ed il relativo piano finanziario devono essere presentati, entro 120 giorni dalla stipula dell’ accordo di programma al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che, entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine, convoca una Conferenza di servizi per approvarli. Da tener presente che in materia di bonifiche Piombino è un sito di interesse nazionale costituito nel gennaio 2000 con un decreto ministeriale (SIN).
Un recente comunicato della sottosegretaria Velo dice che il 28 ottobre «…ha preso il via…, presso il Ministero dell’Ambiente, il tavolo tecnico per dare attuazione all’Accordo di Programma di Piombino ai sensi dell’articolo 252 bis.
Nel corso della riunione, tra le altre cose, sono stati illustrati da Aferpi i punti portanti del progetto integrato per la messa in sicurezza e per la reindustrializzazione dell’area di Piombino e allo stesso tempo sono stati fissati i prossimi appuntamenti per la verifica tecnica. Aferpi si è impegnata a trasmettere entro il 20 novembre una prima proposta di analisi di rischio elaborata per l’individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza operativa mentre il Ministero dell’Ambiente convocherà un tavolo tecnico specifico per l’esame della proposta…».
In realtà le scelte concordate vanno oltre, perché il resoconto della riunione così le enuncia: «…
- entro il 20 novembre Aferpi si è impegnata ad inviare al Ministero dell’ Ambiente una prima bozza dell’ Analisi di Rischio aggiornata;
- entro 10 giorni dalla ricezione del documento il Ministero convocherà il tavolo tecnico per l’analisi del documento presentato da Aferpi;
- nella prima decade di Dicembre verrà convocata, presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), la riunione del comitato di indirizzo e controllo sull’implementazione dell’ Accordo di Programma, che terrà in considerazione il documento di Analisi di Rischio presentato ad esito delle osservazioni del tavolo tecnico. Nel medesimo contesto Aferpi si è impegnata a presentare il cronoprogramma di attuazione dei lavori e la documentazione relativa alle tecnologie di intervento…».
Inutile sottolineare che il percorso è solo agli inizi, che gli strumenti da approvare sono complessi e che dunque fare previsioni di tempi ravvicinati è molto rischioso.
Glossario
Sito di interesse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) d’intesa con le Regioni interessate.
La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi anche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Agenzie Regionali o Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), dell’Istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati.
L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39.
La competenza amministrativa sui 18 siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni.
Analisi di rischio sanitario-ambientale
L’analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.
Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito (MCS), basato sull’individuazione e parametrizzazione dei 3 elementi principali:
1) la sorgente di contaminazione;
2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali;
3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno.
Si può determinare un rischio per la salute umana unicamente nel caso in cui in un dato sito i 3 elementi siano presenti e collegati tra loro.
Il calcolo del rischio così come codificato dalla National Academy of Science (NAS, 1983) segue quattro fasi.
Il rischio stimato viene confrontato con i criteri di accettabilità definiti dalla normativa. L’analisi di rischio può essere applicata come sopra descritto in modo diretto (forward) stimando il rischio associato allo stato di contaminazione rilevato nel sito; oppure in modo inverso (backward), a partire dai criteri di accettabilità del rischio, per la determinazione dei livelli di contaminazione accettabili e degli obiettivi di bonifica per il sito in esame.
Messa in sicurezza operativa
La messa in sicurezza operativa è l’insieme degli interventi da eseguire in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività; essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti; in tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate.