Le norme per mettere in sicurezza l’area industriale

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PIOMBINO 15 novem­bre 2015 — Ma quali sono i pas­sag­gi nec­es­sari per la bonifi­ca ambi­en­tale del­l’area indus­tri­ale di Piom­bi­no da cui deri­va poi la pos­si­bil­ità del­la sua resin­dus­tri­al­iz­zazione e quali sono gli stru­men­ti da approvare che con­dizio­nano i tem­pi di real­iz­zazione?
L’ac­cor­do di pro­gram­ma per l’at­tuazione del prog­et­to inte­gra­to di mes­sa in sicurez­za, ricon­ver­sione indus­tri­ale e svilup­po eco­nom­i­co pro­dut­ti­vo nel­l’area dei com­p­lessi azien­dali di Piom­bi­no, fir­ma­to il 30 giug­no 2015, attua l’ar­ti­co­lo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sud­det­to arti­co­lo, il cui tito­lo è “Siti di pre­m­i­nente inter­esse pub­bli­co per la ricon­ver­sione indus­tri­ale”, sta­bilisce che dopo la sot­to­scrizione del­l’ac­cor­do di pro­gram­ma in tali siti, com­pre­si quel­li con aree dema­niali e acque di fal­da con­t­a­m­i­nate, sono attuati prog­et­ti di riparazione dei ter­reni e delle acque assieme ad inter­ven­ti mirati allo svilup­po eco­nom­i­co pro­dut­ti­vo.
I provved­i­men­ti rel­a­tivi agli inter­ven­ti di risana­men­to e di rein­dus­tri­al­iz­zazione sono approvati pre­vio svol­gi­men­to di due con­feren­ze di servizi, aven­ti ad ogget­to rispet­ti­va­mente l’in­ter­ven­to di bonifi­ca e l’in­ter­ven­to di rein­dus­tri­al­iz­zazione.
Nel caso di Piom­bi­no, lim­i­tan­do­ci agli aspet­ti del risana­men­to ambi­en­tale, è pre­vista da parte di Afer­pi la real­iz­zazione degli inter­ven­ti di mes­sa in sicurez­za oper­a­ti­va indi­cati in modo non esaus­ti­vo nelle Linee gui­da alle­gate all’ac­cor­do di pro­gram­ma; questi inter­ven­ti devono essere coor­di­nati con quel­li indi­vid­uati nel­lo Stu­dio di fat­tibil­ità pre­dis­pos­to da Invi­talia anch’es­si alle­gati allo stes­so accor­do di pro­gram­ma. Come è noto Afer­pi inter­ver­rà sulle aree di pro­pri­età e Invi­talia sulle aree dema­niali.
Il prog­et­to di mes­sa in sicurez­za oper­a­ti­va delle aree di com­pe­ten­za Afer­pi ed il rel­a­ti­vo piano finanziario devono essere pre­sen­tati, entro 120 giorni dal­la stip­u­la dell’ accor­do di pro­gram­ma al Min­is­tero dell’ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare (MATTM) che, entro trenta giorni dal­la sca­den­za di det­to ter­mine, con­vo­ca una Con­feren­za di servizi per approvar­li. Da ten­er pre­sente che in mate­ria di boni­fiche Piom­bi­no è un sito di inter­esse nazionale cos­ti­tu­ito nel gen­naio 2000 con un decre­to min­is­te­ri­ale (SIN).

La sottosegretaria Silvia Velo

La sot­toseg­re­taria Sil­via Velo

Un recente comu­ni­ca­to del­la sot­toseg­re­taria Velo  dice che il 28 otto­bre «…ha pre­so il via…, pres­so il Min­is­tero dell’Ambiente, il tavo­lo tec­ni­co per dare attuazione all’Accordo di Pro­gram­ma di Piom­bi­no ai sen­si dell’articolo 252 bis.
Nel cor­so del­la riu­nione, tra le altre cose, sono sta­ti illus­trati da Afer­pi i pun­ti por­tan­ti del prog­et­to inte­gra­to per la mes­sa in sicurez­za e per la rein­dus­tri­al­iz­zazione dell’area di Piom­bi­no e allo stes­so tem­po sono sta­ti fis­sati i prossi­mi appun­ta­men­ti per la ver­i­fi­ca tec­ni­ca. Afer­pi si è impeg­na­ta a trasmet­tere entro il 20 novem­bre una pri­ma pro­pos­ta di anal­isi di ris­chio elab­o­ra­ta per l’individuazione degli inter­ven­ti nec­es­sari per la mes­sa in sicurez­za oper­a­ti­va men­tre il Min­is­tero dell’Ambiente con­vocherà un tavo­lo tec­ni­co speci­fi­co per l’esame del­la pro­pos­ta…».
In realtà le scelte con­cor­date van­no oltre, per­ché il reso­con­to del­la riu­nione così le enun­cia: «…

  • entro il 20 novem­bre Afer­pi si è impeg­na­ta ad inviare al Min­is­tero dell’ Ambi­ente una pri­ma boz­za dell’ Anal­isi di Ris­chio aggior­na­ta;
  • entro 10 giorni dal­la ricezione del doc­u­men­to il Min­is­tero con­vocherà il tavo­lo tec­ni­co per l’anal­isi del doc­u­men­to pre­sen­ta­to da Afer­pi;
  • nel­la pri­ma decade di Dicem­bre ver­rà con­vo­ca­ta, pres­so il Min­is­tero del­lo svilup­po eco­nom­i­co (MISE), la riu­nione del comi­ta­to di ind­i­riz­zo e con­trol­lo sul­l’im­ple­men­tazione  dell’ Accor­do di Pro­gram­ma, che ter­rà in con­sid­er­azione il doc­u­men­to di Anal­isi di Ris­chio pre­sen­ta­to ad esi­to delle osser­vazioni del tavo­lo tec­ni­co. Nel medes­i­mo con­testo Afer­pi si è impeg­na­ta a pre­sentare il crono­pro­gram­ma di attuazione dei lavori e la doc­u­men­tazione rel­a­ti­va alle tec­nolo­gie di inter­ven­to…».

Inutile sot­to­lin­eare che il per­cor­so è solo agli inizi, che gli stru­men­ti da approvare sono com­p­lessi e che dunque fare pre­vi­sioni di tem­pi ravvi­c­i­nati è molto ris­chioso.

Glos­sario
Sito di inter­esse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale, ai fini del­la bonifi­ca, sono indi­vidu­a­bili in relazione alle carat­ter­is­tiche del sito, alle quan­tità e peri­colosità degli inquinan­ti pre­sen­ti, al rilie­vo dell’impatto sul­l’am­bi­ente cir­costante in ter­mi­ni di ris­chio san­i­tario ed eco­logi­co, nonché di pregiudizio per i beni cul­tur­ali ed ambi­en­tali. (Art. 252, com­ma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I siti d’interesse nazionale sono sta­ti indi­vid­uati con norme di varia natu­ra e di rego­la perime­trati medi­ante decre­to del Min­is­tero dell’ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare (MATTM) d’intesa con le Regioni inter­es­sate.
La pro­ce­du­ra di bonifi­ca dei SIN è attribui­ta alla com­pe­ten­za del MATTM, che può avvaler­si anche del­l’Is­ti­tu­to Supe­ri­ore per la Pro­tezione e la Ricer­ca Ambi­en­tale (ISPRA), delle Agen­zie Region­ali o Provin­ciali per la Pro­tezione Ambi­en­tale (ARPA/APPA), dell’Istituto Supe­ri­ore di San­ità ed altri sogget­ti qual­i­fi­cati pub­bli­ci o pri­vati.
L’art. 36-bis del­la Legge 07 agos­to 2012 n. 134 ha appor­ta­to delle modiche ai cri­teri di indi­vid­u­azione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sul­la base di tali cri­teri è sta­ta effet­tua­ta una ric­og­nizione dei 57 siti clas­si­fi­cati di inter­esse nazionale e, con il D.M. 11 gen­naio 2013, il numero dei SIN è sta­to ridot­to a 39.
La com­pe­ten­za ammin­is­tra­ti­va sui 18 siti che non sod­dis­fano i nuovi cri­teri è pas­sa­ta alle rispet­tive Regioni.

Anal­isi di ris­chio san­i­tario-ambi­en­tale
L’anal­isi di ris­chio san­i­tario-ambi­en­tale è attual­mente lo stru­men­to più avan­za­to di sup­por­to alle deci­sioni nel­la ges­tione dei siti con­t­a­m­i­nati che con­sente di val­utare, in via quan­ti­ta­ti­va, i rischi per la salute umana con­nes­si alla pre­sen­za di inquinan­ti nelle matri­ci ambi­en­tali.
rischio_sanit_modello_concettualeIl pun­to di parten­za per l’applicazione dell’analisi di ris­chio è lo svilup­po del Mod­el­lo Con­cettuale del Sito (MCS), basato sull’individuazione e param­e­triz­zazione dei 3 ele­men­ti prin­ci­pali:
1) la sor­gente di con­t­a­m­i­nazione;
2) i per­cor­si di migrazione degli inquinan­ti attra­ver­so le matri­ci ambi­en­tali;
3) i bersagli o recet­tori del­la con­t­a­m­i­nazione nel sito o nel suo intorno.
Si può deter­minare un ris­chio per la salute umana uni­ca­mente nel caso in cui in un dato sito i 3 ele­men­ti siano pre­sen­ti e col­le­gati tra loro.
Il cal­co­lo del ris­chio così come cod­i­fi­ca­to dal­la Nation­al Acad­e­my of Sci­ence (NAS, 1983) segue quat­tro fasi.
Il ris­chio sti­ma­to viene con­fronta­to con i cri­teri di accetta­bil­ità defin­i­ti dal­la nor­ma­ti­va. L’analisi di ris­chio può essere appli­ca­ta come sopra descrit­to in modo diret­to (for­ward) sti­man­do il ris­chio asso­ci­a­to allo sta­to di con­t­a­m­i­nazione ril­e­va­to nel sito; oppure in modo inver­so (back­ward), a par­tire dai cri­teri di accetta­bil­ità del ris­chio, per la deter­mi­nazione dei liv­el­li di con­t­a­m­i­nazione accetta­bili e degli obi­et­tivi di bonifi­ca per il sito in esame.

Mes­sa in sicurez­za oper­a­ti­va
La mes­sa in sicurez­za oper­a­ti­va è l’in­sieme degli inter­ven­ti da eseguire in un sito con attiv­ità in eser­cizio atti a garan­tire un adegua­to liv­el­lo di sicurez­za per le per­sone e per l’am­bi­ente, in atte­sa di ulte­ri­ori inter­ven­ti di mes­sa in sicurez­za per­ma­nente o bonifi­ca da real­iz­zarsi alla ces­sazione del­l’at­tiv­ità; essi com­pren­dono altresì gli inter­ven­ti di con­teni­men­to del­la con­t­a­m­i­nazione da met­tere in atto in via tran­si­to­ria fino all’ese­cuzione del­la bonifi­ca o del­la mes­sa in sicurez­za per­ma­nente, al fine di evitare la dif­fu­sione del­la con­t­a­m­i­nazione all’in­ter­no del­la stes­sa matrice o tra matri­ci dif­fer­en­ti; in tali casi devono essere pre­dis­posti idonei piani di mon­i­tor­ag­gio e con­trol­lo che con­sen­tano di ver­i­fi­care l’ef­fi­ca­cia delle soluzioni adot­tate.

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