Navi da demolire sono rifiuti: la Regione autorizza
PIOMBINO 28 marzo 2019 — La Regione Toscana ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale a Piombino Industrie Marittime (PIM) relativamente all’installazione di un impianto industriale presso la nuova banchina realizzata nel porto di Piombino per svolgere l’attività di demolizione e riciclaggio navi, attività di refitting navale e la costruzione di mezzi navali. L’attività svolta per la quale viene rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale è quella di demolizione navale regolamentata anche dal Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 dato che gli impianti di riciclaggio navi si possono configurare come impianti di trattamento rifiuti in quanto la nave a fine vita può essere considerata a tutti gli effetti come rifiuto pericoloso. Anche alcuni mezzi e/o manufatti utilizzati in ambito navale, che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE, potrebbero essere configurabili come rifiuti.
In particolare, il progetto è inerente l’installazione di:
un impianto di demolizione navale controllata, inteso come impianto di trattamento rifiuti pericolosi (e non) avente capacità superiore a 10Mg/giorno (Mg=tonnellata);
l’accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi;
un impianto di costruzione/riparazione/manutenzione/trasformazione navale, inteso come cantiere navale avente superficie superiore a 20.000 metri quadrati — opera connessa a quelle summenzionate.
La Regione precisa che l’impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto presentato e approvato dal Comune di Piombino il 5 dicembre 2018 e che l’ AIA non comprende l’Autorizzazione di cui all’art. 14 del Regolamento 1257/2013/UE, cioè “l’Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro”, che viene rilasciata dallo Stato membro e comunicata alla Commissione europea.
Una vicenda tortuosa, che il lettore può leggere nel decreto regionale e i relativi allegati, cominciata il 27 dicembre 2016 quando PIM ha depositato, presso il Comune di Piombino, istanza di AIA e AUA per l’impianto in oggetto. L’assetto impiantistico finale autorizzato è quello riportato nelle planimetria sottostante.
L’area in cui verranno svolte le lavorazioni, nella configurazione finale, avrà un’estensione totale pari a circa 103.295 metri quadrati suddivise come segue:
A) Attività di costruzione, manutenzione/riparazione/trasformazione navale:
FASE 1: 77.415 metri quadrati;
FASE 2: 103.295 metri quadrati;
B) Attività di demolizione navale ai sensi del Reg. UE n. 1257/2013 e più in generale di gestione rifiuti:
FASE 1: 53.690 metri quadrati;
FASE 2: 75.950 metri quadrati.
Le aree utilizzate sono parzialmente sovrapposte ma non vi sarà commistione tra le attività in quanto, per le operazioni di demolizione navale/gestione e trattamento rifiuti, verranno definite e chiaramente identificate le aree utilizzate attraverso idonea documentazione da trasmettere agli enti di competenza prima di attuare tali attività anche attraverso il piano di riciclaggio navi di cui al Reg. UE n.1257/2013.
Il 9 settembre 2016, l’Autorità portuale di Piombino ha consegnato il primo lotto a PIM.
Il secondo lotto, pari ad ulteriori 26.000 metri quadrati circa (più 6.000 metri quadrati di specchio acqueo), verrà consegnato, presumibilmente secondo la Regione, entro il primo trimestre del 2019. Le strutture facenti parti del secondo lotto verranno realizzate a valle dell’ottenimento della relativa concessione e previa autorizzazione alla realizzazione delle stesse da parte degli enti di competenza.
Pertanto, le attività (Fase 1 e Fase 2) verranno adeguate in funzione dell’effettiva consegna del secondo lotto.
Gli impianti di riciclaggio navi si possono configurare come impianti di trattamento rifiuti in quanto la nave a fine vita può essere considerata a tutti gli effetti come rifiuto pericoloso. Anche alcuni mezzi e/o manufatti utilizzati in ambito navale, che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE, potrebbero essere configurabili come rifiuti.
I quantitativi di rifiuti oggetto di autorizzazione da trattare è pari a:
15.000 Mg/anno di trattamento (operazioni R4/R12)
80 Mg/giorno di trattamento (operazioni R4/R12)
15.000 Mg di stoccaggio di rifiuti (operazione R13) propedeutico alle successive operazioni di recupero R12/R4 presso l’impianto per i rifiuti riportati nella Tabella 1 “Elenco dei CER e delle operazioni autorizzate”.
È prevista inoltre la possibilità di stoccare, in aree opportunamente identificate, un quantitativo massimo di 1.500 Mg di rifiuti non identificati nella definizione di nave che verranno inviati direttamente a successive operazioni di recupero/smaltimento presso impianti terzi.
Il totale dei rifiuti stoccabile come sommatoria non può comunque superare il quantitativo di 15.000 Mg.