Trasparenza e accesso, le regole ci sono

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Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 otto­bre 2014 — Nel­l’u­ni­ver­so nor­ma­ti­vo che rego­la­men­ta l’at­tiv­ità delle Pub­bliche Ammin­is­trazioni ed i loro rap­por­ti con i cit­ta­di­ni un ruo­lo chi­ave è svolto dal­l’art. 97 del­la Cos­ti­tuzione, che con­tiene due prin­cipi fon­da­men­tali: quel­lo di buon anda­men­to del­la P.A. (rel­a­ti­vo alla neces­sità che vengano adot­tati com­por­ta­men­ti quan­to più adeguati e con­ve­ni­en­ti pos­si­bile) e quel­lo d’im­parzial­ità. Il con­cet­to di imparzial­ità, che si sostanzia in un gen­erale dovere di non dis­crim­i­nazione dei des­ti­natari del­l’azione ammin­is­tra­ti­va, è suscettibile di ram­i­fi­car­si in una miri­ade di appli­cazioni dif­fer­en­ti ed in par­ti­co­lare nei cri­teri di pub­blic­ità e di trasparen­za. Essi atten­gono sia al dovere del­la P.A. di comu­ni­care tutte le infor­mazioni rel­a­tive ai pro­pri doc­u­men­ti, atti, notizie ecc., che a quel­lo di ren­dere pos­si­bile la parte­ci­pazione degli inter­es­sati in ogni momen­to del pro­ced­i­men­to di for­mazione degli atti stes­si. In par­ti­co­lare, il d.lgs. 33/2013 (Riordi­no del­la dis­ci­plina riguardante gli obb­lighi di pub­blici­ta’, trasparen­za e dif­fu­sione di infor­mazioni da parte delle pub­bliche ammin­is­trazioni) definisce la trasparen­za come “acces­si­bil­ità totale delle infor­mazioni con­cer­nen­ti l’or­ga­niz­zazione e l’at­tiv­ità delle pub­bliche ammin­is­trazioni, allo scopo di favorire forme dif­fuse di con­trol­lo sul persegui­men­to delle fun­zioni isti­tuzion­ali e sul­l’u­ti­liz­zo delle risorse pub­bliche.” Questo decre­to indi­vid­ua i liv­el­li essen­ziali delle prestazioni ero­gate dalle ammin­is­trazioni pub­bliche a fini di trasparen­za, pre­ven­zione, con­trasto del­la cor­ruzione e del­la cat­ti­va ammin­is­trazione ed è final­iz­za­to a favorire la pre­ven­zione del­la cor­ruzione, sostenere il miglio­ra­men­to delle per­for­mance, miglio­rare l’accountability (cioè la respon­s­abil­ità in capo ad uno o più sogget­ti per il risul­ta­to con­se­gui­to da un’organizzazione sul­la base delle pro­prie capac­ità, abil­ità ed eti­ca) dei man­ag­er pub­bli­ci, abil­itare nuovi mec­ca­n­is­mi di parte­ci­pazione e col­lab­o­razione tra PA e cit­ta­di­ni e, soprat­tut­to, atti­vare un nuo­vo tipo di con­trol­lo sociale det­to “acces­so civi­co”, dis­ci­plina­to dal­l’art. 5. In sostan­za tale arti­co­lo recu­pera ed amplia il dirit­to di acces­so, già pre­vis­to da nor­ma­tive pre­gresse (esercitabile non solo nei con­fron­ti delle pub­bliche ammin­is­trazioni ma anche di tut­ti quegli enti, pub­bli­ci o pri­vati, lim­i­tata­mente alle attiv­ità di pub­bli­co inter­esse svolte ai sen­si del­la nor­ma­ti­va nazionale o comu­ni­taria e applic­a­bile a tut­ti i doc­u­men­ti ammin­is­tra­tivi, in qualunque for­ma essi siano prodot­ti o con­ser­vati), preve­den­do che in caso di omes­sa pub­bli­cazione chi­unque, sen­za alcu­na lim­i­tazione e in modo com­ple­ta­mente gra­tu­ito, pos­sa richiedere doc­u­men­ti, infor­mazioni e dati all’am­min­is­trazione.
All’art. 3, il decre­to fis­sa l’im­por­tante prin­ci­pio sec­on­do cui “tut­ti i doc­u­men­ti, le infor­mazioni e i dati ogget­to di pub­bli­cazione obbli­ga­to­ria ai sen­si del­la nor­ma­ti­va vigente sono pub­bli­ci e chi­unque ha dirit­to di conoscer­li, di fruirne gra­tuita­mente, e di uti­liz­zarli e riu­ti­liz­zarli ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 7” (il quale, sostanzial­mente, obbli­ga chi voglia avvaler­si di tali dati ad indi­care la fonte e ripro­durli in modo fedele al dato let­terale). Le ammin­is­trazioni sono tenute a pub­bli­care tem­pes­ti­va­mente i doc­u­men­ti con­te­nen­ti atti ogget­to di pub­bli­cazione obbli­ga­to­ria e a ren­der­li acces­si­bili per un peri­o­do di cinque anni, o comunque per l’in­tero peri­o­do di vigen­za degli stes­si. A tal fine deve essere isti­tui­ta una sezione sui rel­a­tivi siti defini­ta “Ammin­is­trazione Traspar­ente” e le ammin­is­trazioni non pos­sono dis­porre né fil­tri né altre soluzioni tec­niche in gra­do di lim­itare l’ac­ces­so o la ricer­ca attra­ver­so gli apposi­ti motori. In ogni caso, decor­si i ter­mi­ni, i doc­u­men­ti devono essere archiviati in modo tale che ne sia sem­pre pos­si­bile la con­sul­tazione. Oltre a fis­sare obb­lighi speci­fi­ci di pub­bli­cazione sia con rifer­i­men­to all’or­ga­niz­zazione e all’at­tiv­ità delle pub­bliche ammin­is­trazioni, all’u­so delle risorse pub­bliche e alle prestazioni offerte e servizi ero­gati, il decre­to indi­vid­ua una figu­ra di garanzia nel “Respon­s­abile per la pre­ven­zione del­la cor­ruzione” (gen­eral­mente reclu­ta­to tra i diri­gen­ti ammin­is­tra­tivi di ruo­lo di pri­ma fas­cia in servizio; nel con­testo degli enti locali a meno che non osti­no situ­azioni par­ti­co­lari tale figu­ra coin­cide con il seg­re­tario). Tale Respon­s­abile viene infat­ti investi­to di una plu­ral­ità di com­pi­ti atti­nen­ti al con­trol­lo sul­l’adem­pi­men­to degli obb­lighi di trasparen­za da parte delle ammin­is­trazioni: dal­la seg­nalazione di ritar­di e inadem­pi­men­ti ai min­is­teri, agli organ­is­mi indipen­den­ti di val­u­tazione e agli organi dis­ci­pli­nari, ad una gen­erale sorveg­lian­za sul rispet­to del­la nor­ma­ti­va.
Per assi­cu­rare l’osser­van­za del pre­sente decre­to, gli arti­coli 43 e seguen­ti preve­dono una serie di sanzioni da ricol­le­gare alle vio­lazioni del­la nor­ma­ti­va: tali vio­lazioni infat­ti cos­ti­tu­is­cono ele­men­to di val­u­tazione del­la respon­s­abil­ità diri­gen­ziale (nel­l’even­tu­al­ità, anche per aver reca­to dan­no all’im­mag­ine del­l’am­min­is­trazione) e saran­no val­u­tate anche ai fini del­la cor­re­spon­sione del­la ret­ribuzione di risul­ta­to e del trat­ta­men­to acces­so­rio col­le­ga­to alla per­for­mance indi­vid­uale dei respon­s­abili.
Infine, la parte­ci­pazione pro­ced­i­men­tale è dis­ci­plina­ta dal­la l. 241/1990 e con­siste nel dirit­to di pren­dere visione dei rel­a­tivi atti e nel­la pre­sen­tazione di mem­o­rie scritte o doc­u­men­ti. Legit­ti­mati all’in­ter­ven­to sono i sogget­ti des­ti­natari degli effet­ti diret­ti del­l’at­to finale, quel­li pre­visti dal­la legge e quel­li che potreb­bero subire un pregiudizio dal pro­ced­i­men­to o dal­l’at­to finale purché indi­vid­uati o facil­mente indi­vidu­a­bili, oppure se por­ta­tori di inter­es­si pub­bli­ci, pri­vati o dif­fusi (se cos­ti­tu­iti in asso­ci­azioni o comi­tati).
Nel quadro nor­ma­ti­vo gen­erale, il T.U. enti locali deman­da alle Regioni, per mez­zo degli Statu­ti, il com­pi­to di fis­sare le modal­ità di eser­cizio di tali dirit­ti: in questo modo viene assi­cu­ra­ta la pos­si­bil­ità dei cit­ta­di­ni di inter­venire anche su ques­tioni di ril­e­van­za locale o ter­ri­to­rial­mente lim­i­ta­ta attra­ver­so stru­men­ti idonei, come istanze, petizioni, pro­poste e, soprat­tut­to, ref­er­en­dum e azioni popo­lari.

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