Trasparenza e accesso, le regole ci sono
PIOMBINO 15 ottobre 2014 — Nell’universo normativo che regolamenta l’attività delle Pubbliche Amministrazioni ed i loro rapporti con i cittadini un ruolo chiave è svolto dall’art. 97 della Costituzione, che contiene due principi fondamentali: quello di buon andamento della P.A. (relativo alla necessità che vengano adottati comportamenti quanto più adeguati e convenienti possibile) e quello d’imparzialità. Il concetto di imparzialità, che si sostanzia in un generale dovere di non discriminazione dei destinatari dell’azione amministrativa, è suscettibile di ramificarsi in una miriade di applicazioni differenti ed in particolare nei criteri di pubblicità e di trasparenza. Essi attengono sia al dovere della P.A. di comunicare tutte le informazioni relative ai propri documenti, atti, notizie ecc., che a quello di rendere possibile la partecipazione degli interessati in ogni momento del procedimento di formazione degli atti stessi. In particolare, il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Questo decreto individua i livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione ed è finalizzato a favorire la prevenzione della corruzione, sostenere il miglioramento delle performance, migliorare l’accountability (cioè la responsabilità in capo ad uno o più soggetti per il risultato conseguito da un’organizzazione sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica) dei manager pubblici, abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini e, soprattutto, attivare un nuovo tipo di controllo sociale detto “accesso civico”, disciplinato dall’art. 5. In sostanza tale articolo recupera ed amplia il diritto di accesso, già previsto da normative pregresse (esercitabile non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche di tutti quegli enti, pubblici o privati, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte ai sensi della normativa nazionale o comunitaria e applicabile a tutti i documenti amministrativi, in qualunque forma essi siano prodotti o conservati), prevedendo che in caso di omessa pubblicazione chiunque, senza alcuna limitazione e in modo completamente gratuito, possa richiedere documenti, informazioni e dati all’amministrazione.
All’art. 3, il decreto fissa l’importante principio secondo cui “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7” (il quale, sostanzialmente, obbliga chi voglia avvalersi di tali dati ad indicare la fonte e riprodurli in modo fedele al dato letterale). Le amministrazioni sono tenute a pubblicare tempestivamente i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria e a renderli accessibili per un periodo di cinque anni, o comunque per l’intero periodo di vigenza degli stessi. A tal fine deve essere istituita una sezione sui relativi siti definita “Amministrazione Trasparente” e le amministrazioni non possono disporre né filtri né altre soluzioni tecniche in grado di limitare l’accesso o la ricerca attraverso gli appositi motori. In ogni caso, decorsi i termini, i documenti devono essere archiviati in modo tale che ne sia sempre possibile la consultazione. Oltre a fissare obblighi specifici di pubblicazione sia con riferimento all’organizzazione e all’attività delle pubbliche amministrazioni, all’uso delle risorse pubbliche e alle prestazioni offerte e servizi erogati, il decreto individua una figura di garanzia nel “Responsabile per la prevenzione della corruzione” (generalmente reclutato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; nel contesto degli enti locali a meno che non ostino situazioni particolari tale figura coincide con il segretario). Tale Responsabile viene infatti investito di una pluralità di compiti attinenti al controllo sull’adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle amministrazioni: dalla segnalazione di ritardi e inadempimenti ai ministeri, agli organismi indipendenti di valutazione e agli organi disciplinari, ad una generale sorveglianza sul rispetto della normativa.
Per assicurare l’osservanza del presente decreto, gli articoli 43 e seguenti prevedono una serie di sanzioni da ricollegare alle violazioni della normativa: tali violazioni infatti costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (nell’eventualità, anche per aver recato danno all’immagine dell’amministrazione) e saranno valutate anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Infine, la partecipazione procedimentale è disciplinata dalla l. 241/1990 e consiste nel diritto di prendere visione dei relativi atti e nella presentazione di memorie scritte o documenti. Legittimati all’intervento sono i soggetti destinatari degli effetti diretti dell’atto finale, quelli previsti dalla legge e quelli che potrebbero subire un pregiudizio dal procedimento o dall’atto finale purché individuati o facilmente individuabili, oppure se portatori di interessi pubblici, privati o diffusi (se costituiti in associazioni o comitati).
Nel quadro normativo generale, il T.U. enti locali demanda alle Regioni, per mezzo degli Statuti, il compito di fissare le modalità di esercizio di tali diritti: in questo modo viene assicurata la possibilità dei cittadini di intervenire anche su questioni di rilevanza locale o territorialmente limitata attraverso strumenti idonei, come istanze, petizioni, proposte e, soprattutto, referendum e azioni popolari.