Sei osservazioni contro pale eoliche a monte Calvi

· Inserito in Lettere
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 15 mar­zo 2018 — Nelle sue osser­vazioni man­date oggi alla Regione Toscana, il Comi­ta­to per Campiglia elen­ca sei ele­men­ti che gius­ti­f­i­cano la sua richi­es­ta di dare parere neg­a­ti­vo alla VIA pre­sen­ta­ta dal­la soci­età Cave di Campiglia per il suo prog­et­to di un impianto eoli­co in cima al Monte Calvi.
Di segui­to le osser­vazioni:

REGIONE TOSCANA
- SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Ogget­to:
D.Lgs 152/2006, art. 23 e seguen­ti; L:R: 10/2010, Tito­lo III. Istan­za di avvio del pro­ced­i­men­to di val­u­tazione di impat­to ambi­en­tale (VIA) nonché di rilas­cio di provved­i­men­ti autor­iz­za­tivi ai sen­si dell’art.27 bis del D.Lgs 152/2006, rel­a­ti­va al prog­et­to di un impianto eoli­co per la pro­duzione di ener­gia ecososteni­bile. Comune di San Vin­cen­zo e Campiglia Marit­ti­ma (LI). Pro­po­nente Cave di Campiglia S.p.A.

Il sot­to­scrit­to Arch. Alber­to Pri­mi (nel­la foto in alto a sin­is­tra, ndr) nato a Pra­to (PO) il 3 aprile 1942, res­i­dente a Firen­ze c.a.p. 50131 in Viale dei Mille 139, c.f. PRMLRT42D03G999C, in veste di pres­i­dente del “COMITATO PER CAMPIGLIA” con sede in via Par­en­ti 4 a Campiglia Marit­ti­ma, pre­sen­ta n. 6 osser­vazioni alla VIA pub­bli­ca­ta sul sito web del­la Regione Toscana in data 16/01/2018.

Pre­mes­so che le Osser­vazioni che seguono pren­dono spun­to dagli ele­men­ti inte­gra­tivi richi­esti in data 02/01/2018 dal Set­tore Asset­to del Ter­ri­to­rio del Comune di Campiglia Marit­ti­ma, il Comi­ta­to per Campiglia chiede che ven­ga dato parere neg­a­ti­vo alla richi­es­ta di Val­u­tazione di impat­to ambi­en­tale in base alle seguen­ti osser­vazioni, final­iz­zate a met­tere in evi­den­za non solo gli aspet­ti di ille­git­tim­ità, ma il fat­to stes­so che il prog­et­to non può essere cor­ret­to con sem­pli­ci adegua­men­ti o appro­fondi­men­ti e che deve essere respin­to in toto:

A) Nel prog­et­to si par­la di dif­fuse coeren­ze con­dizion­ate al sod­dis­faci­men­to di speci­fi­ci req­ui­si­ti di com­pat­i­bi­liz­zazione per garan­tire la coeren­za con gli obi­et­tivi del PIT. Tali req­ui­si­ti, per altro impos­si­bili a rag­giun­gere, non sono spec­i­fi­cati. Il prog­et­to è quin­di incom­pat­i­bile con la dis­ci­plina del Piano Pae­sag­gis­ti­co del PIT in quan­to inter­viene pesan­te­mente sug­li ele­men­ti geo­mor­fo­logi­ci che con­dizio­nano il pae­sag­gio quali il crinale col­linare di Monte Calvi.

B) Nel prog­et­to viene ripor­ta­to: “Il sito scel­to per il prog­et­to del cam­po eoli­co è sta­to ritenu­to par­ti­co­lar­mente ido­neo sia dal pun­to di vista dell’orografia del ter­reno anche se local­iz­za­to su un crinale con dimen­sioni ridotte, sia in relazione alla min­i­miz­zazione dell’impatto ambi­en­tale e pae­sag­gis­ti­co che un impianto di questo genere può deter­minare, essendo local­iz­za­to all’interno dell’area di cava, come pre­vis­to dal­la nor­ma­ti­va, come area da eleg­gere per lo svilup­po di tali impianti”. Ques­ta con­sid­er­azione non tiene con­to del fat­to che l’in­ser­i­men­to delle pale all’in­ter­no del­l’area di cava è pura­mente nom­i­nale in quan­to queste si tro­ver­an­no al lim­ite del­l’area di cava, “per altro nell’unica porzione di colti­vazione già inter­es­sa­ta da fati­cose opere di ripristi­no ambi­en­tale” e nel­la parte più alta (il crinale appun­to). L’im­pat­to pae­sag­gis­ti­co delle pale non sarà rias­sor­bito da quel­lo del­la cava esistente, ma addirit­tura sarà esalta­to in maniera espo­nen­ziale. Citan­do il doc­u­men­to del Comune di Campiglia Marit­ti­ma: ”Si ritiene infat­ti che sot­to il pro­fi­lo del­l’im­pat­to pae­sag­gis­ti­co le opere in prog­et­to deter­mini­no un sig­ni­fica­ti­vo effet­to cumu­la­ti­vo con il ver­sante di cava forte­mente com­pro­mes­so, innalzan­done il liv­el­lo di inter­vis­i­bil­ità da tut­ta la fas­cia costiera e la pia­nu­ra del­la Val di Cor­nia”. Inoltre non si tiene con­to che il prog­et­to di colti­vazione del­la cava prevede comunque la rinat­u­ral­iz­zazione dei luoghi e che quin­di a com­ple­ta­men­to del­l’es­trazione con­ces­sa e ad area rinat­u­ral­iz­za­ta il pae­sag­gio resterà com­pro­mes­so dal­la pre­sen­za delle pale poste sul crinale.

C) Il prog­et­to prevede di uti­liz­zare la via­bil­ità esistente all’in­ter­no del­la cava, per rag­giun­gere il piano di instal­lazione delle pale eoliche, in parte adeguan­dola per per­me­t­tere il pas­sag­gio degli automezzi, trasporto di aero­gen­er­a­tori e pale Se si con­sid­er­a­no le carat­ter­is­tiche degli automezzi con trai­ni lunghi 40 mt, le carat­ter­is­tiche dei luoghi e la man­can­za di un prog­et­to che indi­vidui esat­ta­mente gli adegua­men­ti, è dif­fi­cile credere che non saran­no nec­es­sari inter­ven­ti sulle aree boscate e quin­di tute­late all’art. 142 c. 1, lett. g) Foreste e boschi del D.lgs. 42/2004 s.m.i. A tal propos­i­to si cita il prog­et­to: “Si ram­men­ta che, qualo­ra in fase esec­u­ti­va la som­ma­to­ria delle super­fi­ci asportate clas­sifi­cate come bosco (ai sen­si art. 3 del­la L.R. 39/00 s.m.i.) per la real­iz­zazione delle piaz­zole e la posa in opera dei cavi­dot­ti (spe­cial­mente nel trat­to dal­la cab­i­na d’impianto alla via­bil­ità di cava e dal pozzet­to 3 alla cab­i­na MT) fos­se supe­ri­ore a 2.000 mq, sarà cura del­la Pro­po­nente intrapren­dere un per­cor­so di com­pen­sazione sec­on­do quan­to pre­vis­to dall’art. 44 Rim­boschi­men­to com­pen­sati­vo del­la L.R. 39/2000 s.m.i. e rel­a­ti­vo Rego­la­men­to di attuazione di cui al D.P.G.R. 48/R/2003.” . Si prevede cioè di pro­cedere con ripor­ti di ter­reno veg­e­tale e posa di arbusti e alberi che nul­la han­no a che vedere con la flo­ra orig­i­nar­ia. Infat­ti va tenu­to con­to che per creare su Monte Calvi il ter­reno sul quale è nata la veg­e­tazione orig­i­nar­ia sono occor­si alla natu­ra dai 100 ai 400 anni per creare uno spes­sore di 10 mil­limetri e da 2000 a 8500 anni per creare 20 cen­timetri (R. Allen – Sal­vare il mon­do; una strate­gia per la con­ser­vazione del­la natu­ra- 1981). Da quan­to det­to dis­cende che la real­iz­zazione delle opere via­bilis­tiche nec­es­sarie, così come la real­iz­zazione delle piaz­zole di posa delle pale (mq. 450 cir­ca) non potrà comunque rag­giun­gere gli obi­et­tivi di qual­ità, con­ser­vazione e riqual­i­fi­cazione pae­sag­gis­ti­ci defin­i­ti dal PIT con valen­za di Piano Pae­sag­gis­ti­co. A tal propos­i­to si cita il doc­u­men­to del Comune di Campiglia Marit­ti­ma: “Inoltre, in con­sid­er­azione del­l’el­e­va­ta tor­tu­osità del­la via­bil­ità di arroc­co ver­so il crinale di Monte Calvi, appare del tut­to irre­al­iz­z­abile il trasporto delle tur­bine, dei tral­ic­ci e delle pale eoliche, sec­on­do le modal­ità indi­cate dal pro­po­nente.

D) Una val­u­tazione altret­tan­to neg­a­ti­va va data alla soluzione pro­pos­ta per la real­iz­zazione dei cavi­dot­ti. “Sia l’am­bito Fb-Par­co pub­bli­co ter­ri­to­ri­ale di Monte Calvi e Monte Vale­rio che le aree boscate sono con­siderati invari­anti strut­turali dal P.S. e dal R.U., ove la tutela e la val­oriz­zazione del pae­sag­gio sono da perseguire ordi­nar­i­a­mente, a ciò val­en­do la qual­ità del­la prog­et­tazione e del­la real­iz­zazione di tut­ti gli inter­ven­ti ammes­si. com­pre­si gli impianti di pro­duzione di ener­gia eoli­ca, fat­ti salvi pic­coli gen­er­a­tori ad uso domes­ti­co)”. Sug­li stes­si beni sono sem­pre vietate nuove infra­strut­ture. Per tale moti­vo non è accetta­bile la soluzione prog­et­tuale che prevede due trat­ti di cavi­dot­to: un trat­to inter­ra­to in uno sca­vo pro­fon­do mt.1,20 su sot­to­fon­do roc­cioso, ed uno con uno svilup­po di 495 mt pos­to in una tubazione ester­na in cls staffa­ta sul­la roc­cia. Se quest’ul­ti­mo è in con­trasto con il pat­ri­mo­nio pae­sag­gis­ti­co, il pri­mo trat­to inter­ra­to dif­fi­cil­mente potrà essere real­iz­za­to man­te­nen­do fun­zio­nante la via­bil­ità. Man­cano infat­ti appro­fondi­men­ti tali da ras­si­cu­rare su una even­tuale neces­sità di ampli­are la sede stradale inter­fer­en­do con la veg­e­tazione orig­i­nar­ia anco­ra esistente. È evi­dente che in tal caso si ricadrebbe negli aspet­ti osta­tivi di cui al pun­to “C”:

E) Altro ele­men­to che gius­ti­fi­ca la richi­es­ta del Comi­ta­to per Campiglia alla Regione di dare parere neg­a­ti­vo alla VIA pre­sen­ta­ta è quan­to il prog­et­to prevede in mer­i­to alle mis­ure di com­pen­sazione. Infat­ti a fronte del­l’in­stal­lazione di due pale alte mt. 125 che deter­min­er­an­no inevitabil­mente durante l’e­ser­cizio la morte di molti esem­plari di rapaci diurni-not­turni come dichiara­to dal­lo stes­so richiedente, nonché di numerosi chi­rot­teri, si pro­pone di pro­teggere i luoghi di nid­i­fi­cazione dei chi­rot­teri stes­si con opere ben poco descritte e non meglio spec­i­fi­cati “nidi arti­fi­ciali”. Queste forse potran­no essere opere di mit­igazione ai dan­ni che le pale porter­an­no alla fau­na, ma non cer­to opere in gra­do di mit­i­gare il dan­no che le stesse porter­an­no al pae­sag­gio. In con­clu­sione il prog­et­to non prevede alcu­na vera opera di mit­igazione, per altro impos­si­bile, all’im­pat­to delle pale sul pae­sag­gio.

F) In mer­i­to alla relazione tra impianto eoli­co e pat­ri­mo­nio stori­co arche­o­logi­co pre­sente su Monte Calvi, l’ap­proc­cio è dei più rozzi. Infat­ti l’u­ni­ca pre­oc­cu­pazione del richiedente è dimostrare che l’aero­gen­er­a­tore CC01 e rel­a­ti­va piaz­zo­la, posti pres­so la Scala San­ta non si trovano all’in­ter­no del­la zona di inter­esse arche­o­logi­co ai sen­si dell’art.142c.1, lett. m) D. Lgs. 42/2004 per la pre­sen­za di una cin­ta muraria di epoca pro­to­stor­i­ca. Occorre invece tenere con­to del fat­to che il T.A.R. Emil­ia-Romagna, sede di Bologna, con sen­ten­za Sez. II, 10 gen­naio 2018, n. 16, ha ricorda­to autorevol­mente che “cos­ti­tu­isce mas­si­ma giurispru­den­ziale con­sol­i­da­ta quel­la sec­on­do cui il potere di con­trol­lo del Min­is­tero dei beni cul­tur­ali ai sen­si dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il dato mera­mente car­tografi­co del vin­co­lo o di quel­lo fisi­co del bene tute­la­to, pur doven­do esso sem­pre gius­ti­fi­care l’esercizio dei pro­pri poteri sulle aree esterne di inter­feren­za, in quan­to stret­ta­mente stru­men­tali alla con­ser­vazione del bene pae­sag­gis­ti­co tute­la­to”. In propos­i­to, “è sta­to, in ogni caso, affer­ma­to che «in tale ambito val­u­ta­ti­vo, infat­ti, il pae­sag­gio, quale bene poten­zial­mente pregiu­di­ca­to dal­la real­iz­zazione di opere di ril­e­vante impat­to ambi­en­tale, si man­i­fes­ta in una proiezione spaziale più ampia di quel­la rive­niente dal­la sua sem­plice perime­trazione fisi­ca con­sen­ti­ta dalle indi­cazioni con­tenute nel decre­to di vin­co­lo” e che “ai fini del­la val­u­tazione dell’impatto ambi­en­tale il pae­sag­gio si man­i­fes­ta quale com­po­nente qual­i­fi­ca­ta ed essen­ziale dell’ambiente, nel­la lata accezione che di tale bene giuridi­co ha for­ni­to l’evoluzione giurispru­den­ziale, anche cos­ti­tuzionale» (ex ali­is, Corte Cost. 14 novem­bre 2007, n. 378)”. Quan­to det­to dimostra chiara­mente che l’impianto eoli­co non rispet­ta min­i­ma­mente i cri­teri ormai asso­dati e accettati nel­l’in­ten­dere il ter­mine “Tutela”. Infat­ti il prog­et­to non solo non tiene con­to delle ricadute neg­a­tive sul sito arche­o­logi­co, ma nep­pure sul com­p­lesso del­la Roc­ca di San Sil­ve­stro, di vil­la Lanzi e del Palaz­zo Gowett. Inoltre il prog­et­to non è con­forme all’art.2 com­ma 2.4 del­l’Al­le­ga­to 1b “Norme comu­ni energie rin­nov­abili impianti eoli­ci. Aree non idonee e pre­scrizioni per il cor­ret­to inser­i­men­to nel pae­sag­gio e sul ter­ri­to­rio” del PIT sec­on­do il quale: Nelle aree di cui all’art. 142 com­ma 1 del Codice lett. m) “zone di inter­esse arche­o­logi­co” non sono ammes­si impianti eoli­ci, fat­ta eccezione di impianti con poten­za infe­ri­ore a 60 kW e deter­mi­nate carat­ter­is­tiche tec­niche (si ricor­da che ogni pala pro­pos­ta ha una poten­za di 1.500 kW). Il prog­et­to è total­mente in con­trasto poi con i cri­teri espres­si da molti stu­diosi e, a tito­lo esem­pli­fica­ti­vo, da Valenti­no Izzo, capo del Museo Nazionale Etr­usco di Vil­la Giu­lia, che in una inter­vista dice : “…la con­sapev­olez­za che ogni trac­cia del pas­sato, anche la più umile, può avere una ril­e­van­za ines­tima­bile se inseri­ta nel con­testo orig­i­nario e recu­per­a­ta insieme alla sua ram­i­fi­cazione di rap­por­ti con la realtà cir­costante”. Il prog­et­to quin­di, oltre a non rispettare il PIT, è ben lon­tano anche dalle recen­ti linee sci­en­ti­fiche del set­tore e per tan­to è indis­pens­abile che ven­ga espres­so parere neg­a­ti­vo al prog­et­to pre­sen­ta­to.

Campiglia Marit­ti­ma, 11 mar­zo 2018

Comi­ta­to per Campiglia
Arch. Alber­to Pri­mi

Commenta il post