Sei osservazioni contro pale eoliche a monte Calvi
CAMPIGLIA 15 marzo 2018 — Nelle sue osservazioni mandate oggi alla Regione Toscana, il Comitato per Campiglia elenca sei elementi che giustificano la sua richiesta di dare parere negativo alla VIA presentata dalla società Cave di Campiglia per il suo progetto di un impianto eolico in cima al Monte Calvi.
Di seguito le osservazioni:
REGIONE TOSCANA
- SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE
Oggetto:
D.Lgs 152/2006, art. 23 e seguenti; L:R: 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico per la produzione di energia ecosostenibile. Comune di San Vincenzo e Campiglia Marittima (LI). Proponente Cave di Campiglia S.p.A.
Il sottoscritto Arch. Alberto Primi (nella foto in alto a sinistra, ndr) nato a Prato (PO) il 3 aprile 1942, residente a Firenze c.a.p. 50131 in Viale dei Mille 139, c.f. PRMLRT42D03G999C, in veste di presidente del “COMITATO PER CAMPIGLIA” con sede in via Parenti 4 a Campiglia Marittima, presenta n. 6 osservazioni alla VIA pubblicata sul sito web della Regione Toscana in data 16/01/2018.
Premesso che le Osservazioni che seguono prendono spunto dagli elementi integrativi richiesti in data 02/01/2018 dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia Marittima, il Comitato per Campiglia chiede che venga dato parere negativo alla richiesta di Valutazione di impatto ambientale in base alle seguenti osservazioni, finalizzate a mettere in evidenza non solo gli aspetti di illegittimità, ma il fatto stesso che il progetto non può essere corretto con semplici adeguamenti o approfondimenti e che deve essere respinto in toto:
A) Nel progetto si parla di diffuse coerenze condizionate al soddisfacimento di specifici requisiti di compatibilizzazione per garantire la coerenza con gli obiettivi del PIT. Tali requisiti, per altro impossibili a raggiungere, non sono specificati. Il progetto è quindi incompatibile con la disciplina del Piano Paesaggistico del PIT in quanto interviene pesantemente sugli elementi geomorfologici che condizionano il paesaggio quali il crinale collinare di Monte Calvi.
B) Nel progetto viene riportato: “Il sito scelto per il progetto del campo eolico è stato ritenuto particolarmente idoneo sia dal punto di vista dell’orografia del terreno anche se localizzato su un crinale con dimensioni ridotte, sia in relazione alla minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico che un impianto di questo genere può determinare, essendo localizzato all’interno dell’area di cava, come previsto dalla normativa, come area da eleggere per lo sviluppo di tali impianti”. Questa considerazione non tiene conto del fatto che l’inserimento delle pale all’interno dell’area di cava è puramente nominale in quanto queste si troveranno al limite dell’area di cava, “per altro nell’unica porzione di coltivazione già interessata da faticose opere di ripristino ambientale” e nella parte più alta (il crinale appunto). L’impatto paesaggistico delle pale non sarà riassorbito da quello della cava esistente, ma addirittura sarà esaltato in maniera esponenziale. Citando il documento del Comune di Campiglia Marittima: ”Si ritiene infatti che sotto il profilo dell’impatto paesaggistico le opere in progetto determinino un significativo effetto cumulativo con il versante di cava fortemente compromesso, innalzandone il livello di intervisibilità da tutta la fascia costiera e la pianura della Val di Cornia”. Inoltre non si tiene conto che il progetto di coltivazione della cava prevede comunque la rinaturalizzazione dei luoghi e che quindi a completamento dell’estrazione concessa e ad area rinaturalizzata il paesaggio resterà compromesso dalla presenza delle pale poste sul crinale.
C) Il progetto prevede di utilizzare la viabilità esistente all’interno della cava, per raggiungere il piano di installazione delle pale eoliche, in parte adeguandola per permettere il passaggio degli automezzi, trasporto di aerogeneratori e pale Se si considerano le caratteristiche degli automezzi con traini lunghi 40 mt, le caratteristiche dei luoghi e la mancanza di un progetto che individui esattamente gli adeguamenti, è difficile credere che non saranno necessari interventi sulle aree boscate e quindi tutelate all’art. 142 c. 1, lett. g) Foreste e boschi del D.lgs. 42/2004 s.m.i. A tal proposito si cita il progetto: “Si rammenta che, qualora in fase esecutiva la sommatoria delle superfici asportate classificate come bosco (ai sensi art. 3 della L.R. 39/00 s.m.i.) per la realizzazione delle piazzole e la posa in opera dei cavidotti (specialmente nel tratto dalla cabina d’impianto alla viabilità di cava e dal pozzetto 3 alla cabina MT) fosse superiore a 2.000 mq, sarà cura della Proponente intraprendere un percorso di compensazione secondo quanto previsto dall’art. 44 Rimboschimento compensativo della L.R. 39/2000 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 48/R/2003.” . Si prevede cioè di procedere con riporti di terreno vegetale e posa di arbusti e alberi che nulla hanno a che vedere con la flora originaria. Infatti va tenuto conto che per creare su Monte Calvi il terreno sul quale è nata la vegetazione originaria sono occorsi alla natura dai 100 ai 400 anni per creare uno spessore di 10 millimetri e da 2000 a 8500 anni per creare 20 centimetri (R. Allen – Salvare il mondo; una strategia per la conservazione della natura- 1981). Da quanto detto discende che la realizzazione delle opere viabilistiche necessarie, così come la realizzazione delle piazzole di posa delle pale (mq. 450 circa) non potrà comunque raggiungere gli obiettivi di qualità, conservazione e riqualificazione paesaggistici definiti dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico. A tal proposito si cita il documento del Comune di Campiglia Marittima: “Inoltre, in considerazione dell’elevata tortuosità della viabilità di arrocco verso il crinale di Monte Calvi, appare del tutto irrealizzabile il trasporto delle turbine, dei tralicci e delle pale eoliche, secondo le modalità indicate dal proponente.”
D) Una valutazione altrettanto negativa va data alla soluzione proposta per la realizzazione dei cavidotti. “Sia l’ambito Fb-Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio che le aree boscate sono considerati invarianti strutturali dal P.S. e dal R.U., ove la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono da perseguire ordinariamente, a ciò valendo la qualità della progettazione e della realizzazione di tutti gli interventi ammessi. compresi gli impianti di produzione di energia eolica, fatti salvi piccoli generatori ad uso domestico)”. Sugli stessi beni sono sempre vietate nuove infrastrutture. Per tale motivo non è accettabile la soluzione progettuale che prevede due tratti di cavidotto: un tratto interrato in uno scavo profondo mt.1,20 su sottofondo roccioso, ed uno con uno sviluppo di 495 mt posto in una tubazione esterna in cls staffata sulla roccia. Se quest’ultimo è in contrasto con il patrimonio paesaggistico, il primo tratto interrato difficilmente potrà essere realizzato mantenendo funzionante la viabilità. Mancano infatti approfondimenti tali da rassicurare su una eventuale necessità di ampliare la sede stradale interferendo con la vegetazione originaria ancora esistente. È evidente che in tal caso si ricadrebbe negli aspetti ostativi di cui al punto “C”:
E) Altro elemento che giustifica la richiesta del Comitato per Campiglia alla Regione di dare parere negativo alla VIA presentata è quanto il progetto prevede in merito alle misure di compensazione. Infatti a fronte dell’installazione di due pale alte mt. 125 che determineranno inevitabilmente durante l’esercizio la morte di molti esemplari di rapaci diurni-notturni come dichiarato dallo stesso richiedente, nonché di numerosi chirotteri, si propone di proteggere i luoghi di nidificazione dei chirotteri stessi con opere ben poco descritte e non meglio specificati “nidi artificiali”. Queste forse potranno essere opere di mitigazione ai danni che le pale porteranno alla fauna, ma non certo opere in grado di mitigare il danno che le stesse porteranno al paesaggio. In conclusione il progetto non prevede alcuna vera opera di mitigazione, per altro impossibile, all’impatto delle pale sul paesaggio.
F) In merito alla relazione tra impianto eolico e patrimonio storico archeologico presente su Monte Calvi, l’approccio è dei più rozzi. Infatti l’unica preoccupazione del richiedente è dimostrare che l’aerogeneratore CC01 e relativa piazzola, posti presso la Scala Santa non si trovano all’interno della zona di interesse archeologico ai sensi dell’art.142c.1, lett. m) D. Lgs. 42/2004 per la presenza di una cinta muraria di epoca protostorica. Occorre invece tenere conto del fatto che il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, con sentenza Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16, ha ricordato autorevolmente che “costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l’esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato”. In proposito, “è stato, in ogni caso, affermato che «in tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo” e che “ai fini della valutazione dell’impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale» (ex aliis, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378)”. Quanto detto dimostra chiaramente che l’impianto eolico non rispetta minimamente i criteri ormai assodati e accettati nell’intendere il termine “Tutela”. Infatti il progetto non solo non tiene conto delle ricadute negative sul sito archeologico, ma neppure sul complesso della Rocca di San Silvestro, di villa Lanzi e del Palazzo Gowett. Inoltre il progetto non è conforme all’art.2 comma 2.4 dell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del PIT” secondo il quale: Nelle aree di cui all’art. 142 comma 1 del Codice lett. m) “zone di interesse archeologico” non sono ammessi impianti eolici, fatta eccezione di impianti con potenza inferiore a 60 kW e determinate caratteristiche tecniche (si ricorda che ogni pala proposta ha una potenza di 1.500 kW). Il progetto è totalmente in contrasto poi con i criteri espressi da molti studiosi e, a titolo esemplificativo, da Valentino Izzo, capo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che in una intervista dice : “…la consapevolezza che ogni traccia del passato, anche la più umile, può avere una rilevanza inestimabile se inserita nel contesto originario e recuperata insieme alla sua ramificazione di rapporti con la realtà circostante”. Il progetto quindi, oltre a non rispettare il PIT, è ben lontano anche dalle recenti linee scientifiche del settore e per tanto è indispensabile che venga espresso parere negativo al progetto presentato.
Campiglia Marittima, 11 marzo 2018
Comitato per Campiglia
Arch. Alberto Primi