Pari Opportunità: non solo una questione di Genere

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PIOMBINO 10 mag­gio 2015 — Come già dichiara­to in sede Con­sil­iare, abbi­amo provve­du­to ad  elab­o­rare una serie di pro­poste di mod­i­fi­ca all’at­tuale rego­la­men­to
del­la Com­mis­sione Pari Oppor­tu­nità. Questo doc­u­men­to è sta­to già  trasmes­so al pres­i­dente e agli uffi­ci comu­nali pre­posti, in pre­vi­sione  del­la com­mis­sione che si sarebbe dovu­ta svol­gere giovedì 7 Mag­gio,  salta­ta per assen­za del numero legale. Di segui­to il testo pro­pos­to.

MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO

COMUNE DI PIOMBINOREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA
ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA
1)  Per l’ef­fet­ti­va attuazione del prin­ci­pio di par­ità sta­bil­i­to dall’art.3 del­la Cos­ti­tuzione Ital­iana, dalle leg­gi di par­ità e pari oppor­tu­nità e dell’art. 80 del­lo Statu­to del Comune di Piom­bi­no, è isti­tui­ta la Com­mis­sione comu­nale per la pro­mozione di con­dizioni di pari oppor­tu­nità tra gli indi­vidui, per la rimozione degli osta­coli che di fat­to cos­ti­tu­is­cono dis­crim­i­nazione diret­ta o indi­ret­ta per ragioni con­nesse al genere, reli­gione, con­vinzioni per­son­ali, raz­za e orig­ine etni­ca, dis­abil­ità, età, ori­en­ta­men­to ses­suale e politi­co, e per la val­oriz­zazione del­la sogget­tiv­ità di ogni per­sona.
2)  La Com­mis­sione è organo con­sul­ti­vo del Con­siglio comu­nale e ha sede pres­so il Comune.
3)  La Com­mis­sione eserci­ta le sue fun­zioni in piena autono­mia, operan­do anche per uno stret­to rac­cor­do tra le realtà e le espe­rien­ze (fem­minili) del Comune di Piom­bi­no e i cit­ta­di­ni elet­ti nelle Isti­tuzioni. Può sta­bilire rap­por­ti esterni e pro­muo­vere inizia­tive di parte­ci­pazione, infor­mazione, ricer­ca e con­sul­tazione.
ART. 2 COMPITI
La Com­mis­sione esprime pro­poste e for­mu­la prog­et­ti di inter­ven­to locale in ordine alla final­ità di cui all’art. 1.
In par­ti­co­lare:
a) val­u­ta lo sta­to di attuazione delle leg­gi statali e region­ali riguardan­ti la con­dizione dei sogget­ti dis­crim­i­nati all’in­ter­no del Comune di Piom­bi­no;
b) ha facoltà di esprimere pareri sulle inizia­tive assunte dal Con­siglio comu­nale su temi che coin­vol­go­no la sfera dei dirit­ti indi­vid­u­ali e for­mu­la speci­fiche pro­poste;
c) svolge indagi­ni e ricerche sul­la con­dizione fem­minile e dei sogget­ti analoga­mente vit­time di dis­crim­i­nazioni nell’ambito comu­nale in tut­ti i set­tori del­la soci­età;
d) si impeg­na a favorire un’adegua­ta pre­sen­za fem­minile nei vari organi elet­tivi;
e) rac­coglie e dif­fonde infor­mazioni riguardan­ti le dis­crim­i­nazioni che afflig­gono la soci­età con­tem­po­ranea;
f) attua ogni altra inizia­ti­va idonea allo svilup­po delle pari oppor­tu­nità;
g) pro­muove forme di sol­i­da­ri­età e di coop­er­azione ver­so le donne de i pae­si in via di svilup­po e con­tro ogni vio­lazione dei dirit­ti umani.
ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA
1) La Com­mis­sione è com­pos­ta da:
a) le donne elette nel Con­siglio comu­nale, con l’aggiunta di uomi­ni per le forze politiche non rap­p­re­sen­tate da donne;
b) le donne com­po­nen­ti del­la Giun­ta comu­nale;
c) le donne rap­p­re­sen­tan­ti del­la Con­sul­ta degli Stranieri;
d) la rap­p­re­sen­tante del Cen­tro Antiv­i­o­len­za;
e) una rap­p­re­sen­tante per cias­cu­na delle asso­ci­azioni che prevedano tra le final­ità del pro­prio statu­to il persegui­men­to delle politiche di pari oppor­tu­nità, sia di genere che non.
f) Entro 60 giorni dall’insediamento del Con­siglio comu­nale è pub­bli­ca­to un Avvi­so per la pre­sen­tazione delle can­di­da­ture di cui al pun­to e) del com­ma 1, da pub­bli­ciz­zare nelle forme più ampie sul ter­ri­to­rio comu­nale.
Tutte le can­di­da­ture devono per­venire al Comune entro e non oltre 30 giorni dal­la pub­bli­cazione dell’Avviso. 
Le can­di­da­ture sono esam­i­nate da apposi­ta com­mis­sione com­pos­ta dal Seg­re­tario Gen­erale, dal Diri­gente del Set­tore Affari Gen­er­ali e Isti­tuzion­ali e dal Diri­gente del Set­tore Servizi alle Per­sone; la com­mis­sione ver­i­fi­ca il pos­ses­so dei req­ui­si­ti richi­esti e deter­mi­na l’ammissione delle can­di­da­ture. 
Il Con­siglio comu­nale prende atto delle asso­ci­azioni che entra­no a far parte del­la com­mis­sione, sec­on­do gli esi­ti delle val­u­tazioni effet­tuate dal­la com­mis­sione esam­i­na­trice.
Il Con­siglio comu­nale prende atto anche di inte­grazioni derivan­ti da ulte­ri­ori richi­este di ammis­sione avan­zate dai sogget­ti di cui al com­ma 1 pun­to e), pre­via ver­i­fi­ca del pos­ses­so dei req­ui­si­ti da parte del­la com­mis­sione esam­i­na­trice. 
Il diri­gente del Set­tore Affari Gen­er­ali e Isti­tuzion­ali con pro­pria deter­mi­nazione definisce la com­po­sizione con i nom­i­na­tivi dei lle rap­p­re­sen­tan­ti des­ig­nati, provve­den­do inoltre alle even­tu­ali sos­ti­tuzioni che si ver­i­fichi­no nel cor­so del manda­to per dimis­sioni, ces­sazione o deca­den­za.
g) i com­po­nen­ti del­la Com­mis­sione restano in car­i­ca per tut­ta la dura­ta del Con­siglio comu­nale .
ART. 4 FUNZIONAMENTO
1)  La Com­mis­sione, nel­la sua pri­ma sedu­ta, con­vo­ca­ta dal Pres­i­dente del Con­siglio Comu­nale dopo la pre­sa d’at­to del Con­siglio comu­nale e la definizione del­la com­po­sizione è pre­siedu­ta provvi­so­ri­a­mente dal­la com­po­nente più anziana di età. Fun­gono da seg­re­tarie le due com­po­nen­ti più gio­vani di età.
2)  Nel cor­so del­la pri­ma sedu­ta sono elette a mag­gio­ran­za delle pre­sen­ti la Pres­i­dente e due Vice Pres­i­den­ti, che cos­ti­tu­is­cono l’uf­fi­cio di pres­i­den­za. La Pres­i­dente des­igna di vol­ta in vol­ta la Vice Pres­i­dente che la sos­ti­tu­isce in caso di assen­za o imped­i­men­to.
3)  La Pres­i­dente rap­p­re­sen­ta la Com­mis­sione, la con­vo­ca e la pre­siede coor­di­nan­done le attiv­ità.
4)  La Com­mis­sione è con­vo­ca­ta dal­la Pres­i­dente con l’in­vio del­l’or­dine del giorno al domi­cilio delle sue com­po­nen­ti e si riu­nisce in via ordi­nar­ia ogni due mesi. Sal­vo caso di urgen­za, l’in­vio del­l’or­dine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni pri­ma del­la sedu­ta.
5)  La Com­mis­sione è con­vo­ca­ta anche quan­do ne fac­ciano richi­es­ta un quin­to delle com­po­nen­ti. In tal caso la riu­nione deve aver luo­go entro sette giorni da quan­do la richi­es­ta è per­venu­ta alla Pres­i­dente.
6)  L’or­dine del giorno è defini­to dal­la Pres­i­dente, tenen­do con­to delle pro­poste for­mu­late dal­la Com­mis­sione nelle riu­nioni prece­den­ti, inoltre cias­cu­na com­po­nente può pro­porre la trat­tazione di argo­men­ti da inserire all’or­dine del giorno del­la sedu­ta suc­ces­si­va.
7)  Per la valid­ità del­la sedu­ta devono essere pre­sen­ti almeno la metà più uno delle com­po­nen­ti la com­mis­sione.
8)  Le deci­sioni del­la Com­mis­sione sono assunte a mag­gio­ran­za delle pre­sen­ti a voto palese, sal­vo che la Com­mis­sione stes­sa deci­da di pro­cedere a voto seg­re­to, su richi­es­ta di un quin­to delle pre­sen­ti..
9)   L’assenza ingius­ti­fi­ca­ta a tre sedute con­sec­u­tive di una delle rap­p­re­sen­tan­ti delle asso­ci­azioni è comu­ni­ca­ta dal­la com­mis­sione al Diri­gente del Set­tore Affari Gen­er­ali e Isti­tuzion­ali, il quale provvede a richiederne l’eventuale sos­ti­tuzione alla rispet­ti­va asso­ci­azione di apparte­nen­za.
10)  Delle sedute del­la Com­mis­sione viene redat­to un som­mario ver­bale, a cura di un imp­ie­ga­to comu­nale. Le com­po­nen­ti che vogliono far risultare a ver­bale le loro dichiarazioni le det­tano o ne con­seg­nano il testo scrit­to.
Il ver­bale, fir­ma­to dal­la Pres­i­dente, è dis­tribuito alle com­po­nen­ti nel­la sedu­ta suc­ces­si­va del­la Com­mis­sione e approva­to in quel­la seguente.
(Ques­ta parte del rego­la­men­to dovrà essere riv­ista nel caso si deci­da di esten­dere la parte­ci­pazione alla Com­mis­sione Pari Oppor­tu­nità anche agli uomi­ni)
ART. 5 ATTIVITA
1)  La Com­mis­sione svolge la pro­pria attiv­ità anche tramite grup­pi di lavoro, per i quali può avvaler­si di esper­ti esterni da essa pro­posti.
I grup­pi di lavoro sono isti­tu­iti dal­la Com­mis­sione, che ne definisce i com­pi­ti. Di ogni grup­po fan­no parte almeno tre com­po­nen­ti la Com­mis­sione, scelte sul­la base delle loro com­pe­ten­ze e disponi­bil­ità. Di ogni grup­po di lavoro indi­vid­ua una coor­di­na­tore, che tiene i con­tat­ti con la/il Pres­i­dente.
Alla/Al Pres­i­dente devono per­venire le con­vo­cazioni e i ver­bali delle riu­nioni dei grup­pi di lavoro. 
Le/I com­po­nen­ti la Com­mis­sione pos­sono assis­tere alle riu­nioni dei grup­pi di lavoro di cui non fan­no parte, sen­za aver dirit­to al voto nelle deci­sioni del grup­po.
2)  La Com­mis­sione definisce un pro­gram­ma gen­erale di attiv­ità elab­o­ra­to in con­for­mità alle Linee pro­gram­matiche di manda­to dell’amministrazione, e redi­ge rel­a­ti­vo pre­ven­ti­vo di spese, dis­tin­to per prog­et­ti. Il pro­gram­ma viene pre­sen­ta­to sec­on­do le modal­ità e i tem­pi pre­visti per la pre­dis­po­sizione del Bilan­cio di pre­vi­sione dell’ente.
3)  La Com­mis­sione inoltre entro il 31 Mar­zo di ogni anno invia al Sin­da­co e al Pres­i­dente del Con­siglio comu­nale una relazione sul­l’at­tiv­ità svol­ta, corre­da­ta da osser­vazioni e pro­poste.
Il Pres­i­dente del Con­siglio comu­nale ne cura la trasmis­sione ai Con­siglieri per il nec­es­sario esame del Con­siglio comu­nale.
ART. 6
 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La Com­mis­sione cura i rap­por­ti con gli enti e le orga­niz­zazioni di cui all’art.6, L.R. 23 Feb­braio 1987, n.14, con i quali indi­vid­ua forme anche con­tin­u­a­tive di col­lab­o­razione e di coor­di­na­men­to di inizia­tive e di pro­gram­mi comu­ni.
In par­ti­co­lare:
a) con le orga­niz­zazioni fem­minili di Sta­ti esteri, anche in rifer­i­men­to alle donne emi­grate e immi­grate nel rispet­to del­la vigente nor­ma­ti­va in mate­ria di relazioni inter­nazion­ali, nonché con orga­niz­zazioni ;
b) analoghi Comi­tati e Com­mis­sioni isti­tu­iti nelle altre Province e pres­so gli Enti locali;
c) con gli Isti­tu­ti di ricer­ca e l’U­ni­ver­sità, anche sul­la base di appo­site con­ven­zioni.
La Com­mis­sione, al fine di perseguire le pari oppor­tu­nità anche per tut­ti i sogget­ti dis­crim­i­nati nei loro dirit­ti e nel­la loro vita sociale, col­la­bor­erà con Asso­ci­azioni, Comi­tati e orga­niz­zazioni scelte di vol­ta in vol­ta in base alle tem­atiche da affrontare, nonché con le espe­rien­ze locali, nazion­ali e inter­nazion­ali più indi­cate a fornire un val­ore aggiun­to all’obiettivo.
ART. 7 RISORSE
1)  Gli oneri finanziari per l’at­tiv­ità del­la Com­mis­sione gra­vano su apposi­ti capi­toli del Bilan­cio Comu­nale sui quali sono assun­ti i rel­a­tivi impeg­ni di spe­sa, su pro­pos­ta del­la Com­mis­sione.
2)  La com­mis­sione è dota­ta, per il pro­prio fun­zion­a­men­to, di un ido­neo locale del Comune des­ti­na­to allo scopo e for­ni­to degli arre­di e degli stru­men­ti nec­es­sari.
3)  La com­mis­sione fa rifer­i­men­to all’Assessorato ai Servizi sociali. Per il fun­zion­a­men­to sono garan­ti­ti un uffi­cio di seg­rete­ria, indi­vid­u­a­to pres­so la seg­rete­ria del­la Pres­i­den­za del Con­siglio comu­nale;
4)  Gli uffi­ci del Comune col­lab­o­ra­no con la Com­mis­sione su richi­es­ta del­la stes­sa.

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