Pari Opportunità: non solo una questione di Genere
PIOMBINO 10 maggio 2015 — Come già dichiarato in sede Consiliare, abbiamo provveduto ad elaborare una serie di proposte di modifica all’attuale regolamento
della Commissione Pari Opportunità. Questo documento è stato già trasmesso al presidente e agli uffici comunali preposti, in previsione della commissione che si sarebbe dovuta svolgere giovedì 7 Maggio, saltata per assenza del numero legale. Di seguito il testo proposto.
MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO
COMUNE DI PIOMBINO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA’
1) Per l’effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall’art.3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità e dell’art. 80 dello Statuto del Comune di Piombino, è istituita la Commissione comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra gli individui, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta per ragioni connesse al genere, religione, convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e politico, e per la valorizzazione della soggettività di ogni persona.
2) La Commissione è organo consultivo del Consiglio comunale e ha sede presso il Comune.
3) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze (femminili) del Comune di Piombino e i cittadini eletti nelle Istituzioni. Può stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.
ART. 2 COMPITI
La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all’art. 1.
In particolare:
a) valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali riguardanti la condizione dei soggetti discriminati all’interno del Comune di Piombino;
b) ha facoltà di esprimere pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio comunale su temi che coinvolgono la sfera dei diritti individuali e formula specifiche proposte;
c) svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile e dei soggetti analogamente vittime di discriminazioni nell’ambito comunale in tutti i settori della società;
d) si impegna a favorire un’adeguata presenza femminile nei vari organi elettivi;
e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti le discriminazioni che affliggono la società contemporanea;
f) attua ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo delle pari opportunità;
g) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne de i paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani.
ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA
1) La Commissione è composta da:
a) le donne elette nel Consiglio comunale, con l’aggiunta di uomini per le forze politiche non rappresentate da donne;
b) le donne componenti della Giunta comunale;
c) le donne rappresentanti della Consulta degli Stranieri;
d) la rappresentante del Centro Antiviolenza;
e) una rappresentante per ciascuna delle associazioni che prevedano tra le finalità del proprio statuto il perseguimento delle politiche di pari opportunità, sia di genere che non.
f) Entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale è pubblicato un Avviso per la presentazione delle candidature di cui al punto e) del comma 1, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio comunale.
Tutte le candidature devono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
Le candidature sono esaminate da apposita commissione composta dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone; la commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti e determina l’ammissione delle candidature.
Il Consiglio comunale prende atto delle associazioni che entrano a far parte della commissione, secondo gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione esaminatrice.
Il Consiglio comunale prende atto anche di integrazioni derivanti da ulteriori richieste di ammissione avanzate dai soggetti di cui al comma 1 punto e), previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione esaminatrice.
Il dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali con propria determinazione definisce la composizione con i nominativi dei lle rappresentanti designati, provvedendo inoltre alle eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso del mandato per dimissioni, cessazione o decadenza.
g) i componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale .
ART. 4 FUNZIONAMENTO
1) La Commissione, nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale dopo la presa d’atto del Consiglio comunale e la definizione della composizione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età. Fungono da segretarie le due componenti più giovani di età.
2) Nel corso della prima seduta sono elette a maggioranza delle presenti la Presidente e due Vice Presidenti, che costituiscono l’ufficio di presidenza. La Presidente designa di volta in volta la Vice Presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3) La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone le attività.
4) La Commissione è convocata dalla Presidente con l’invio dell’ordine del giorno al domicilio delle sue componenti e si riunisce in via ordinaria ogni due mesi. Salvo caso di urgenza, l’invio dell’ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta.
5) La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti. In tal caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
6) L’ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti, inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all’ordine del giorno della seduta successiva.
7) Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno delle componenti la commissione.
8) Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza delle presenti a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti..
9) L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di una delle rappresentanti delle associazioni è comunicata dalla commissione al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, il quale provvede a richiederne l’eventuale sostituzione alla rispettiva associazione di appartenenza.
10) Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale, a cura di un impiegato comunale. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni le dettano o ne consegnano il testo scritto.
Il verbale, firmato dalla Presidente, è distribuito alle componenti nella seduta successiva della Commissione e approvato in quella seguente.
(Questa parte del regolamento dovrà essere rivista nel caso si decida di estendere la partecipazione alla Commissione Pari Opportunità anche agli uomini)
ART. 5 ATTIVITA’
1) La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce i compiti. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione, scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità. Di ogni gruppo di lavoro individua una coordinatore, che tiene i contatti con la/il Presidente.
Alla/Al Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.
Le/I componenti la Commissione possono assistere alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte, senza aver diritto al voto nelle decisioni del gruppo.
2) La Commissione definisce un programma generale di attività elaborato in conformità alle Linee programmatiche di mandato dell’amministrazione, e redige relativo preventivo di spese, distinto per progetti. Il programma viene presentato secondo le modalità e i tempi previsti per la predisposizione del Bilancio di previsione dell’ente.
3) La Commissione inoltre entro il 31 Marzo di ogni anno invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
Il Presidente del Consiglio comunale ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame del Consiglio comunale.
ART. 6
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La Commissione cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all’art.6, L.R. 23 Febbraio 1987, n.14, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
In particolare:
a) con le organizzazioni femminili di Stati esteri, anche in riferimento alle donne emigrate e immigrate nel rispetto della vigente normativa in materia di relazioni internazionali, nonché con organizzazioni ;
b) analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Province e presso gli Enti locali;
c) con gli Istituti di ricerca e l’Università, anche sulla base di apposite convenzioni.
La Commissione, al fine di perseguire le pari opportunità anche per tutti i soggetti discriminati nei loro diritti e nella loro vita sociale, collaborerà con Associazioni, Comitati e organizzazioni scelte di volta in volta in base alle tematiche da affrontare, nonché con le esperienze locali, nazionali e internazionali più indicate a fornire un valore aggiunto all’obiettivo.
ART. 7 RISORSE
1) Gli oneri finanziari per l’attività della Commissione gravano su appositi capitoli del Bilancio Comunale sui quali sono assunti i relativi impegni di spesa, su proposta della Commissione.
2) La commissione è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato allo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari.
3) La commissione fa riferimento all’Assessorato ai Servizi sociali. Per il funzionamento sono garantiti un ufficio di segreteria, individuato presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale;
4) Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione su richiesta della stessa.