Prorogate scadenze urbanistiche e ambientali
PIOMBINO 1 aprile 2020 — Sono state approvate dalla Giunta regionale due importanti deliberazioni in materia urbanistica ed ambientale. Esse riguardano il differimento o la sospensione dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AUA, AIA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale per gli atti amministrativi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
Sono decisioni che interessano direttamente Piombino perché incidono sui tempi della variante urbanistica adottata a suo tempo che ha previsto per la zona di Ischia di Crociano, già destinata a smaltimento rifiuti, la destinazione di Parco pubblico urbano e possono incidere sulle scadenze date a RIMateria per la messa a norma della discarica attuale.
Secondo a legge regionale sull’assetto del territorio la variante adottata avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque a condizione che il Comune avesse avviato il procedimento del nuovo piano operativo prima dell’approvazione delle variante medesima. Pare di capire che il termine del 30 giugno viene differito di 52 giorni pari al periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile in applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità degli atti in scadenza.
L’altra deliberazione di carattere ambientale fissa dei termini temporali massimi per l’attuazione degli adempimenti anche nel caso che nelle AIA esistano prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza Covid-19 che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, facendoli decorrere dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell’impianto nel periodo di emergenza sanitaria. Naturalmente il gestore ne deve dare comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga.
I termini temporali massimi per l’attuazione degli adempimenti sono stati così fissati dalla Regione:
a) nel caso di campionamenti (autocontrolli):
- 60 gg in caso di fermo impianto;
- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg. in caso di impianto in pieno esercizio;
b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali:
- 60 gg in caso di fermo impianto;
- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio;
c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report:
- 60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto;
- 30 gg in caso di impianto in pieno esercizio.
Documentazione
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
(GU n.70 del 17–3‑2020)
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita’ per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita’
fino al 15 giugno 2020”.