Prorogati i tempi per il progetto di bonifica della LI53
PIOMBINO 2 dicembre 2016 — Il termine già fissato dalla Regione Toscana nel 30 novembre 2016 per la presentazione da parte di Fintecna e Lucchini in amministrazione straordinaria del progetto di messa in sicurezza operativa/bonifica per il sito LI-053 è stato spostato dalla stessa Regione al 31 agosto 2017.
Le due aziende sono state individuate dalla Regione come soggetti responsabili della contaminazione del sito LI-053 e dunque quali soggetti cui imputare gli obblighi di bonifica ed ingiungere l’esecuzione dei necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.
Sia Fintecnca sia Lucchini in amministrazione straordinaria hanno ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro i provvedimenti regionali ed il Tar ha già fissato l’udienza di merito per il 12 aprile 2017. Di qui la richiesta di slittamento della data per la presentazione dei progetti e l’accettazione da parte della Regione.
Nella recente Relazione finale del Commissario starordinario della Lucchini Piero Nardi si possono leggere i motivi del ricorso (quello della Fintecna è analogo):
«La responsabilità della Procedura, si può leggere nella Relazione, viene affermata in ragione della circostanza che “Lucchini S.p.A. (oggi in Amministrazione Straordinaria)” sarebbe “l’ultima società privata che ha gestito il sito, che ha detenuto in concessione le aree demaniali all’interno del sito e che ha continuato a svolgere l’attività siderurgica all’origine della contaminazione, e che pertanto attraverso la propria condotta attiva ed omissiva ha concorso al verificarsi dell’inquinamento o comunque al suo aggravamento”. La Procedura ha contestato il provvedimento, ritenendolo illegittimo, in sintesi, sulla base dei seguenti ordini di considerazioni: (1) assenza di legittimazione
passiva da parte della Procedura Lucchini rispetto agli obblighi di bonifica e messa in sicurezza dei siti che sarebbero stati asseritamente e presuntivamente contaminati dall’impresa insolvente, in quanto l’ammissione alla Procedura determina la perdita di soggettività giuridica dell’impresa in bonis e la sua sostituzione con un nuovo e differente soggetto giuridico. (2) assenza di prova chiara e circostanziata dell’esistenza di un nesso causale tra le attività della Lucchini S.p.A. (prima dell’apertura della procedura) e la contaminazione, in quanto la Regione si è limitata a fare generico riferimento al fatto che la responsabilità discenderebbe dall’aver svolto attività siderurgica “in quanto ultima società che ha gestito il sito”. Né è ammissibile un’imputazione di responsabilità in relazione esclusivamente alla posizione giuridica (di proprietario/gestore) che un soggetto riveste rispetto ad un determinato bene (rapporto di causalità) e soggettivo (dolo o colpa)”. (3) l’Amministrazione non ha distinto le quote di responsabilità imputabili alle società individuate come responsabili in ragione del principio di personalità (parziarietà) della responsabilità ambientale. L’intera disciplina del danno ambientale è infatti fondata sul principio comunitario “chi inquina paga”, in applicazione del quale l’art. 311, c. 3, D.Lgs. 152/2006, afferma chiaramente il principio secondo cui “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale”.».
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