Quando un’impresa ottiene gli aiuti di Stato

· Inserito in Leggi e normative
Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 novem­bre 2013 — La dis­ci­plina comu­ni­taria rel­a­ti­va agli aiu­ti di Sta­to è oggi con­tenu­ta negli artt. 107 e 108 del Trat­ta­to di Lis­bona (http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm). Per “aiu­ti di Sta­to” si intende ogni for­ma di van­tag­gio eco­nomi­ca­mente apprez­z­abile di cui le imp­rese abbiano potu­to ben­e­fi­cia­re gra­zie all’intervento degli Sta­ti mem­bri, nel caso in cui tale van­tag­gio sia sta­to eroga­to diret­ta­mente da un organo statale o da un organo inter­me­dio: quin­di, la cat­e­go­ria ricom­prende anche tut­ti quei ben­efi­ci derivan­ti dall’intervento di enti for­mal­mente dis­tin­ti dal­lo Sta­to, ma di cui lo stes­so si sia avval­so. La ratio dell’intera dis­ci­plina risiede nel­la neces­sità di sal­va­guardare il “mer­ca­to uni­co”, evi­tan­do che gli Sta­ti mem­bri inter­vengano fal­san­do la lib­era con­cor­ren­za all’interno dei suoi con­fi­ni.

Gli aiu­ti di sta­to legit­ti­mi
Tut­tavia, la nor­ma­ti­va con­sente di derog­a­rvi lad­dove vengano in con­sid­er­azione altri inter­es­si, altret­tan­to impor­tan­ti per la real­iz­zazione dei fini del­la Comu­nità (par. 2 e 3 dell’art. 107). Il sec­on­do para­grafo in par­ti­co­lare elen­ca gli aiu­ti com­pat­i­bili “de iure”, cioè quel­li che di per sé ven­gono con­siderati pien­amente legit­ti­mi:
a) gli aiu­ti a carat­tere sociale con­ces­si ai sin­goli con­suma­tori, a con­dizione che siano accor­dati sen­za dis­crim­i­nazioni deter­mi­nate dal­l’o­rig­ine dei prodot­ti;
b) gli aiu­ti des­ti­nati a ovviare ai dan­ni arrecati dalle calamità nat­u­rali oppure da altri even­ti eccezion­ali;
c) gli aiu­ti con­ces­si all’e­cono­mia di deter­mi­nate regioni del­la Repub­bli­ca fed­erale di Ger­ma­nia che risentono del­la divi­sione del­la Ger­ma­nia, nel­la misura in cui sono nec­es­sari a com­pen­sare gli svan­tag­gi eco­nomi­ci provo­cati da tale divi­sione. (Quest’ultima dis­po­sizione è sta­ta mod­i­fi­ca­ta dal trat­ta­to di Lis­bona, il quale sta­bilisce che, entro cinque anni dall’entrata in vig­ore del­lo stes­so il Con­siglio, su pro­pos­ta del­la Com­mis­sione, può adottare una deci­sione che abro­ga la pre­sente let­tera).

Gli aiu­ti di sta­to poten­zial­mente com­pat­i­bili
Il ter­zo para­grafo invece fa rifer­i­men­to agli aiu­ti poten­zial­mente com­pat­i­bili, sot­to­posti alla val­u­tazione dis­crezionale del­la Com­mis­sione: in par­ti­co­lare, i casi più fre­quen­ti di dero­ga si ver­i­f­i­cano in relazione agli aiu­ti di Sta­to volti a far fronte a dif­fi­coltà region­ali (quel­li des­ti­nati a favorire lo svilup­po delle “regioni ove il tenore di vita sia anor­mal­mente bas­so, oppure si abbia una grave for­ma di sot­toc­cu­pazione”, basati su cri­teri comu­ni­tari, nonché quel­li volti ad assis­tere Regioni in con­dizioni di svan­tag­gio rispet­to alla media nazionale e per­tan­to basati su cri­teri nazion­ali).
Sono poi con­sen­ti­ti gli aiu­ti deter­mi­nati da nor­ma­tive “oriz­zon­tali”, non col­le­gati a par­ti­co­lari situ­azioni di squilib­rio set­to­ri­ale e fun­zion­ali all’attuazione di obi­et­tivi e politiche comu­ni­tarie, fino­ra deter­mi­nati dal­la Com­mis­sione attra­ver­so l’adozione di “ori­en­ta­men­ti”, “dis­ci­pline” o “rego­la­men­ti di esen­zione per cat­e­go­ria” che sta­bilis­cono i cri­teri da appli­care alle seguen­ti cat­e­gorie di aiu­ti:
• aiu­ti per la lot­ta con­tro i cam­bi­a­men­ti cli­mati­ci e per altra tutela dell’ambiente;
• aiu­ti alla ricer­ca, svilup­po e inno­vazione;
• aiu­ti per il sal­vatag­gio e la ristrut­turazione di imp­rese in dif­fi­coltà;
• aiu­ti alle pic­cole e medie imp­rese;
• aiu­ti all’occupazione;
• aiu­ti alla for­mazione;
• aiu­ti per il cap­i­tale di ris­chio;
• aiu­ti per servizi di inter­esse eco­nom­i­co gen­erale.
Vi sono poi altre norme det­tate dal­la Comu­nità a sal­va­guardia di deter­mi­nati set­tori che richiedono inter­ven­ti pun­tu­ali e speci­fi­ci, come ad esem­pio nel set­tore dell’agricoltura, sil­vi­coltura, pesca e acqua­coltura, dei trasporti, del­la pro­duzione audio­vi­si­va ecc.
Infine, vi sono i cosid­det­ti aiu­ti “de min­imis”, che sono esonerati dal­la dis­ci­plina dell’art. 107 in virtù del man­ca­to rag­giung­i­men­to di par­ti­co­lari soglie dimen­sion­ali (gen­eral­mente 200.000€), in quan­to il leg­is­la­tore comu­ni­tario ha ritenu­to questi aiu­ti minori inin­flu­en­ti rispet­to alla tutela del­la con­cor­ren­za.

Gli aiu­ti di sta­to per ricer­ca, svilup­po e inno­vazione
Nel cam­po del set­tore siderur­gi­co, lo speci­fi­co rego­la­men­to gen­erale di esen­zione per cat­e­go­ria da pren­dere in con­sid­er­azione è quel­lo rac­chiu­so nel­la “dis­ci­plina comu­ni­taria in mate­ria di aiu­ti di Sta­to a favore di ricer­ca, svilup­po e inno­vazione”, (Gazzetta uffi­ciale C 323 del 30.12.2006, pag. 1) (per leg­gere clic­ca qui). In essa viene spec­i­fi­ca­to il con­cet­to di RSI, rite­nen­dosi che i prog­et­ti di aiu­to di Sta­to, per essere com­pat­i­bili con la nor­ma­ti­va comu­ni­taria, deb­bano aver chiara­mente def­i­nite le modal­ità di ese­cuzione, i parte­ci­pan­ti e gli obi­et­tivi; essere di comune inter­esse europeo: con­tribuire in maniera conc­re­ta, chiara e iden­ti­fi­ca­bile all’in­ter­esse comu­ni­tario. Il van­tag­gio con­se­gui­to dagli obi­et­tivi dei prog­et­ti non deve lim­i­tar­si allo Sta­to mem­bro o agli Sta­ti mem­bri che lo real­iz­zano, ma deve esten­der­si all’in­tera Comu­nità. Tali prog­et­ti devono rap­p­re­sentare un pro­gres­so sostanziale per la real­iz­zazione degli obi­et­tivi comu­ni­tari e i van­tag­gi non devono lim­i­tar­si al set­tore diret­ta­mente inter­es­sato, ma i suoi risul­tati devono trovare più ampia ril­e­van­za e appli­cazione nel­l’e­cono­mia del­la Comu­nità; devono infine essere “sig­ni­fica­tivi” ed essere di dimen­sioni con­sid­erevoli. Alla nozione comu­ni­taria di RSI si devono ricon­durre i seguen­ti con­cetti:
a. Ricer­ca fon­da­men­tale: Lavori sper­i­men­tali o teori­ci svolti soprat­tut­to per acquisire nuove conoscen­ze sui fon­da­men­ti di fenomeni e di fat­ti osserv­abili, sen­za che siano pre­viste appli­cazioni o uti­liz­zazioni pratiche dirette;
b. Ricer­ca indus­tri­ale: ricer­ca piani­fi­ca­ta o indagi­ni critiche miran­ti ad acquisire nuove conoscen­ze, da uti­liz­zare per met­tere a pun­to nuovi prodot­ti, pro­ces­si o servizi o per­me­t­tere un notev­ole miglio­ra­men­to dei prodot­ti, pro­ces­si o servizi esisten­ti;
c. Svilup­po sper­i­men­tale: acqui­sizione, com­bi­nazione, strut­turazione e uti­liz­zo delle conoscen­ze e capac­ità esisten­ti di natu­ra sci­en­tifi­ca, tec­no­log­i­ca, com­mer­ciale e altro, allo scopo di pro­durre piani, prog­et­ti o dis­eg­ni per prodot­ti, pro­ces­si o servizi nuovi, mod­i­fi­cati o miglio­rati, inclusi la creazione di un pro­totipo uti­liz­z­abile per scopi com­mer­ciali o prog­et­ti pilota quan­do il pro­totipo o il prog­et­to pilota è nec­es­sari­a­mente il prodot­to com­mer­ciale finale e il suo cos­to di fab­bri­cazione è trop­po lev­a­to per poter­lo usare soltan­to a fini di dimostrazione e di con­va­l­i­da; l’even­tuale, ulte­ri­ore sfrut­ta­men­to di prog­et­ti di dimostrazione o di prog­et­ti pilota a scopo com­mer­ciale com­por­ta la deduzione dei red­di­ti così generati dai costi ammis­si­bili.

Le mis­ure finanzi­a­bili
Lad­dove i pro­gram­mi vengano con­siderati ricon­ducibili alle cat­e­gorie sud­dette ven­gono con­sid­er­ate com­pat­i­bili le seguen­ti mis­ure:
a) aiu­ti a favore di prog­et­ti di ricer­ca e svilup­po;
b) aiu­ti per stu­di di fat­tibil­ità tec­ni­ca;
c) aiu­ti des­ti­nati a coprire le spese rel­a­tive ai dirit­ti di pro­pri­età indus­tri­ale delle PMI;
d) aiu­ti alle nuove imp­rese inno­va­tri­ci;
e) aiu­ti per l’innovazione dei pro­ces­si e dell’organizzazione nei servizi;
f) aiu­ti per servizi di con­sulen­za in mate­ria di inno­vazione e per servizi di sup­por­to all’innovazione;
g) aiu­ti per la mes­sa a dis­po­sizione di per­son­ale alta­mente qual­i­fi­ca­to;
h) aiu­ti ai poli di inno­vazione.
Infine ven­gono effet­tuate val­u­tazioni ulte­ri­ori cir­ca i costi ammis­si­bili e l’intensità degli aiu­ti, le quali var­i­ano a sec­on­da del­la misura adot­ta­ta.
Ulte­ri­ori inter­ven­ti di speci­fi­cazione degli aiu­ti nell’ambito di “ricer­ca, svilup­po e inno­vazione” sono sta­ti effet­tuati con il rego­la­men­to 800/2008 (per leg­gere clic­ca qui), che ha anche pre­cisato l’ammissibilità degli stes­si in set­tori par­ti­co­lar­mente esposti al “fal­li­men­to del mer­ca­to”, o alle dis­fun­zioni legate alla con­cor­ren­za sleale, come le pic­cole e medie imp­rese, l’imprenditoria fem­minile, la tutela dell’ambiente e l’incentivazione delle energie prove­ni­en­ti da fonti rin­nov­abili, ecc.

La siderur­gia e gli aiu­ti di sta­to
Nel quadro del “Piano d’azione per una siderur­gia euro­pea com­pet­i­ti­va e sosteni­bile”, COM(2013) 407, la Com­mis­sione si focal­iz­za sul­la situ­azione di grave crisi che sta investen­do l’Europa, anche a fronte del­la cresci­ta del­la pro­duzione e del mer­ca­to cinese, prospet­tan­do soluzioni a lun­go ter­mine. Nel luglio 2012 è sta­ta isti­tui­ta dal vicepres­i­dente del­la Com­mis­sione euro­pea e com­mis­sario respon­s­abile per l’In­dus­tria e l’im­pren­di­to­ria, in col­lab­o­razione con il com­mis­sario respon­s­abile del­l’Oc­cu­pazione e degli affari sociali, una tavola roton­da ad alto liv­el­lo (HLR — high lev­el round table) quale piattafor­ma di dial­o­go tra Com­mis­sione, imp­rese e sin­da­cati. Alle riu­nioni han­no parte­ci­pa­to anche rap­p­re­sen­tan­ti del Par­la­men­to europeo e dei prin­ci­pali Sta­ti mem­bri pro­dut­tori di acciaio.
La strate­gia, per rilan­cia­re il mer­ca­to europeo a liv­el­lo glob­ale, si ispi­ra ad una serie di obi­et­tivi:
1. Innanz­i­tut­to, val­oriz­zare la pos­si­bil­ità di rici­clo dell’acciaio: questo potrebbe portare a risparmi­are ener­gia fino al 75%, a ridurre il con­sumo di materie prime fino al 90% e a ridurre l’inquinamento in pro­porzioni vari­abili (dal 40% del risparmio dell’acqua, al 97% dei rifiu­ti da attiv­ità estrat­ti­va);
2. Sti­mo­lare la cresci­ta del mer­ca­to dei met­al­li sec­on­dari;
3. Con­trastare le esportazioni ille­gali di rot­ta­mi;
4. Rag­giun­gere una mag­giore effi­cien­za nell’impiego delle risorse e nell’impatto sul cli­ma: in par­ti­co­lar modo, si sot­to­lin­ea come con i forni elet­tri­ci ad arco la mate­ria pri­ma metal­li­ca può essere cos­ti­tui­ta al 100% da rot­ta­mi rici­clati;
5. Favorire la lib­er­al­iz­zazione del mer­ca­to.
In quest’ottica di rilan­cio del­la siderur­gia euro­pea a liv­el­lo glob­ale, all’interno del­la quale spic­ca una par­ti­co­lare sen­si­bil­ità ver­so il prob­le­ma ambi­en­tale ed ener­geti­co, nel quadro di Oriz­zonte 2020 (pro­gram­ma per il pros­egui­men­to del sosteg­no alla ricer­ca e all’in­no­vazione nel cam­po delle tec­nolo­gie ener­getiche, attual­mente allo sta­to di pro­pos­ta) pren­derà in con­sid­er­azione la pos­si­bil­ità di accor­dare un sosteg­no, in con­for­mità delle norme applic­a­bili in mate­ria di aiu­ti di Sta­to, ai prog­et­ti di R&S, di dimostrazione e pilota nel cam­po di nuove tec­nolo­gie più pulite e più effi­ci­en­ti sot­to il pro­fi­lo ener­geti­co e del­l’impiego delle risorse. Il sosteg­no potrà essere con­ces­so anche a parte­nar­iati pub­bli­co-pri­va­to che sod­dis­fi­no i req­ui­si­ti pre­visti.

Le pro­ce­dure per legit­ti­mare gli aiu­ti di sta­to
Affinché gli Sta­ti pos­sano quin­di pro­cedere all’istituzione dell’aiuto di Sta­to, l’art. 108 (ex. 88) del Trat­ta­to richiede che lo Sta­to inter­es­sato inoltri alla Com­mis­sione un prog­et­to, e con­ferisce alla Com­mis­sione il potere dis­crezionale di decidere se l’aiuto può ben­e­fi­cia­re del­la dero­ga, ovvero se deb­ba essere mod­i­fi­ca­to o sop­pres­so. La val­u­tazione del­la com­pat­i­bil­ità si basa sul­la com­para­zione degli effet­ti dell’aiuto: in pri­mo luo­go gli effet­ti pos­i­tivi (l’aiuto è utile al rag­giung­i­men­to di obi­et­tivi comu­ni?), quel­li neg­a­tivi (è lesi­vo del­la con­cor­ren­za e del libero scam­bio?). In par­ti­co­lare, per quan­to con­cerne gli effet­ti pos­i­tivi, gli aiu­ti devono sod­dis­fare i req­ui­si­ti di adeguatez­za strate­gi­ca, incen­ti­vazione rispet­to ai com­por­ta­men­ti del des­ti­natari e di pro­porzion­al­ità rispet­to al prob­le­ma affronta­to: si deve val­utare quin­di la pos­si­bil­ità di ricor­rere a stru­men­ti dif­fer­en­ti ed ugual­mente effi­caci.
Il con­trol­lo comu­ni­tario si basa su un duplice prin­ci­pio: quel­lo del­la “noti­fi­ca ex ante” e quel­lo del­la “sospen­sione”. I prog­et­ti di isti­tuzione e mod­i­fi­ca degli aiu­ti di Sta­to (tranne quel­li rien­tran­ti nei rego­la­men­ti gen­er­ali d’esenzione o con­siderati “de min­imis”) devono essere trasmes­si alla Com­mis­sione e pos­sono essere attuati solo a segui­to del­la noti­fi­ca e dell’autorizzazione dell’organo comu­ni­tario: in man­can­za, gli aiu­ti sono defin­i­ti “ille­gali”. Per un’analisi det­tagli­a­ta del­la nor­ma­ti­va comu­ni­taria in mate­ria di aiu­ti di Sta­to è utile la let­tura del “vade­me­cum com­mu­ni­ty rules on State Aid”. (per leg­gere clic­ca qui)
Per “aiu­ti ille­gali”, si inten­dono quel­li con­ces­si sen­za noti­fi­ca, quel­li posti in essere pri­ma del­la noti­fi­ca e quel­li posti in essere suc­ces­si­va­mente alla noti­fi­ca ma pri­ma che la Com­mis­sione abbia adot­ta­to una deci­sione. La Com­mis­sione, in queste ipote­si, dispone del potere di adottare alcune mis­ure caute­lari: ai sen­si dell’art. 11 del Rego­la­men­to 659/1999, può adottare sia un’ingiunzione di sospen­sione, che ordi­na di sospendere l’erogazione dell’aiuto, o addirit­tura un’ingiunzione di recu­pero, che con­sente di recu­per­are a tito­lo provvi­so­rio l’aiuto: questo però può avvenire solo nei casi più gravi, in pre­sen­za di tre con­dizioni:
a. Insus­sis­ten­za di dub­bi, sul­la base di una pras­si con­sol­i­da­ta, cir­ca il carat­tere di aiu­to del­la misura in ques­tione;
b. Neces­sità di affrontare una misura di emer­gen­za;
c. Ris­chio di dan­no con­sis­tente ed irrepara­bile ad un con­cor­rente.
Lad­dove la deci­sione del­la Com­mis­sione san­cis­ca l’incompatibilità del­la misura di aiu­to, “impor­rà allo Sta­to mem­bro inter­es­sato di adottare tutte le mis­ure nec­es­sarie per recu­per­are l’aiuto dal ben­e­fi­cia­rio” (art. 14 par. 1 del Rego­la­men­to 659/1999), il quale dovrà provvedere tramite l’autorità com­pe­tente anche lad­dove i ter­mi­ni pre­visti dal dirit­to nazionale siano scadu­ti. L’unico lim­ite pos­to al recu­pero, in questi casi, è l’eventuale con­trasto con un prin­ci­pio gen­erale del dirit­to comu­ni­tario. Inoltre, se lo Sta­to dovesse incor­rere in dif­fi­coltà impre­viste od impreved­i­bili nel dare ese­cuzione alla deci­sione, oppure riten­ga che sus­sis­tano con­seguen­ze non con­sid­er­ate dal­la Com­mis­sione, deve sot­to­por­le tali prob­le­mi: il prin­ci­pio ispi­ra­tore del­la mate­ria è quel­lo del­la leale col­lab­o­razione tra gli Sta­ti e le isti­tuzioni comu­ni­tarie.

 

Commenta il post