Ecco le tesi dei due commissari favorevoli alla consultazione

Quelli che hanno votato per i referedum

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PIOMBINO 21 novem­bre 2018 — Due com­mis­sioni comu­nali dis­tinte per la ver­i­fi­ca del­l’am­mis­si­bil­ità dei due ref­er­en­dum, il pri­mo rel­a­ti­vo al con­sis­tente ampli­a­men­to del­la dis­car­i­ca di Ischia di Cro­ciano e il sec­on­do riguardante la pre­sen­za di sogget­ti pri­vati nel­la com­pagine soci­etaria di RIMa­te­ria. Nel rispet­to del­lo statu­to comu­nale entrambe le com­mis­sioni sono state com­poste da cinque mem­bri: il pres­i­dente del con­siglio comu­nale, il seg­re­tario gen­erale del Comune di Piom­bi­no, due diri­gen­ti del­lo stes­so Comune e un com­po­nente scel­to dal sin­da­co. Ad essi si è aggiun­to un com­po­nente indi­ca­to dal Comi­ta­to pro­mo­tore del ref­er­en­dum. L’indi­cazione in questo caso è cadu­ta su due con­siglieri di oppo­sizione: Francesco Fer­rari nel­la com­mis­sione per l’am­pli­a­men­to del­la dis­car­i­ca a Fab­rizio Callaioli per la com­mis­sione sul­l’aper­tu­ra ai soci pri­vati.
Nelle votazioni che, come è noto, han­no dec­re­ta­to la non ammis­si­bil­ità del­la richi­es­ta ref­er­en­daria, sia Fer­rari che Callaioli han­no espres­so voto favorev­ole con­trari­a­mente al resto dei com­mis­sari che invece si sono espres­si neg­a­ti­va­mente all’­ef­fet­tuazione del­la con­sul­tazione. Entram­bi di pro­fes­sione avvo­ca­to, Fer­rari e Callaioli, al ter­mine dei lavori, han­no rib­a­di­to e argo­men­ta­to pub­bli­ca­mente le loro posizioni. Stile libero Idee dal­la Val di Cor­nia, per garan­tire una più com­ple­ta infor­mazione sul­la vicen­da, riferisce di segui­to le tesi sostenute dai due com­mis­sari.

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Francesco Fer­rari

 

Ho avu­to l’onore e l’onere di essere scel­to dal Comi­ta­to pro­mo­tore dei due ref­er­en­dum quale mem­bro del­la com­mis­sione tec­ni­ca chia­ma­ta a decidere sull’ammissibilità o meno del que­si­to ref­er­en­dario avente ad ogget­to il rad­doppio dei volu­mi di dis­car­i­ca.
Dopo le riu­nioni del 10 otto­bre e del 29 otto­bre, come noto, lo scor­so 12 novem­bre la com­mis­sione delib­er­a­va l’inammissibilità del que­si­to ref­er­en­dario. Sono sta­to il solo mem­bro di com­mis­sione ad essere in dis­ac­cor­do con tale deci­sione, assun­ta dagli altri cinque mem­bri (il Pres­i­dente del Con­siglio comu­nale, il Seg­re­tario Gen­erale del Comune di Piom­bi­no, due Diri­gen­ti del Comune di Piom­bi­no ed il mem­bro scel­to dal Sin­da­co).
Le ragioni giuridiche che han­no indot­to la mag­gio­ran­za a sostenere l’inammissibilità del que­si­to ref­er­en­dario sono due.
1) è sta­to sostenu­to che la ques­tione non sarebbe di “esclu­si­va com­pe­ten­za locale”, come invece pre­vis­to dal­la nor­ma­ti­va nazionale (Decre­to Leg­isla­ti­vo 267/2000) e dal­lo Statu­to del Comune di Piom­bi­no (Art. 34), dato che la deci­sione se accettare il prog­et­to di rad­doppio del­la dis­car­i­ca non è assun­ta dal solo Comune di Piom­bi­no, doven­do essere investi­ta del­la ques­tione anche la Regione, i cui uffi­ci tec­ni­ci dovran­no pro­nun­cia­r­si sulle richi­este di Val­u­tazione di Impat­to Ambi­en­tale (VIA) e di Autor­iz­zazione di Impat­to Ambi­en­tale (AIA).
Riten­go l’assunto infonda­to.
Da un lato, infat­ti, gli altri enti, a dif­feren­za del Comune di Piom­bi­no, dovran­no pro­nun­cia­r­si solo sul­la con­for­mità del prog­et­to alla nor­ma­ti­va ambi­en­tale ad oggi vigente, men­tre il Comune di Piom­bi­no con­ser­va un potere “politi­co” volto a val­utare l’opportunità di dare ese­cuzione a quel prog­et­to di rad­doppio di volu­mi di dis­car­i­ca.
Dall’altro lato, anche a vol­er tacere le ragioni che pre­ce­dono, non potrà essere igno­ra­to che nel 2008 i Giu­di­ci del Tri­bunale di Livorno si pro­nun­cia­rono su una ques­tione molto sim­i­le, che riguar­da­va pro­prio Piom­bi­no: si parla­va dei “famosi” fanghi di Bag­no­li. In quell’occasione il Tri­bunale, pur rib­aden­do l’inammissibilità del ref­er­en­dum in quan­to ora­mai super­a­to dalle deci­sioni allo­ra assunte, pre­cisò che la mate­ria era comunque di esclu­si­va com­pe­ten­za locale, benché vi fos­sero altri enti (in quel caso il Min­is­tero) a dover e pot­er decidere sul­la des­ti­nazione dei fanghi stes­si. All’epoca il Tri­bunale affer­mò: “se si ritiene infat­ti, come pare cor­ret­to, di priv­i­le­gia­re l’interpretazione sec­on­do la quale deb­bono con­sid­er­ar­si materie di esclu­si­va com­pe­ten­za locale quelle nelle quali l’ente locale ha un pro­prio ed uni­co potere deci­sion­ale e sia comunque in gra­do di delib­er­are autono­ma­mente, cioè “com­pe­tente ad adottare una delib­er­azione che per rag­giun­gere il suo scopo non abbisog­ni di altre autorità, né del con­cor­so di altri enti” (Cons. Sta­to, Sez. I, Parere 2079 del 10.2.1993), è suf­fi­ciente ril­e­vare che, nel­la fat­tispecie, nel con­testo nor­ma­ti­vo di rifer­i­men­to, spet­ta solo ed esclu­si­va­mente al Comune di Piom­bi­no la deci­sione di accogliere o meno nel pro­prio ter­ri­to­rio i mate­ri­ali prove­ni­en­ti dal sito di Bag­no­li”.
In buona sostan­za, il Comune di Piom­bi­no è ente che, in auto­suf­fi­cien­za, potrebbe legit­ti­ma­mente dare con­cretez­za alla deci­sione popo­lare, lad­dove il ref­er­en­dum otte­nesse la mag­gio­ran­za dei sì; ed infat­ti, il que­si­to investe il prog­et­to di RIma­te­ria per la real­iz­zazione di una nuo­va dis­car­i­ca da 2.500.000 metri cubi, che ben il Comune potrebbe impedire, a pre­scindere dai pareri di altri enti.
2) In sec­on­do luo­go, sec­on­do i mie cinque col­leghi – che rispet­to e sti­mo, pur in dis­ac­cor­do con la loro posizione – se un sogget­to pri­va­to pre­sen­ta un’istanza tesa ad ottenere un per­me­s­so a costru­ire nel rispet­to del­la des­ti­nazione urban­is­ti­ca dell’area, il Comune non può negare il per­me­s­so stes­so. Da qui l’inammissibilità del ref­er­en­dum.
In realtà, basterà notare che il Comune con­ser­va comunque il dirit­to di impedire la real­iz­zazione di qual­si­asi prog­et­to, lad­dove non anco­ra autor­iz­za­to.
Lo può fare, per esem­pio, attra­ver­so un inter­ven­to sul Rego­la­men­to Urban­is­ti­co; del resto, la nos­tra ammin­is­trazione ci ha da tem­po abit­u­a­to a vari­anti urban­is­tiche ad per­son­am: nel caso di specie si trat­terebbe di farne una al con­trario, inter­ve­nen­do per dec­retare l’inammissibilità del prog­et­to.
Nep­pure potrebbe essere con­tes­ta­ta la cir­costan­za che allo­ra si vert­erebbe su un ref­er­en­dum avente per ogget­to il rego­la­men­to urban­is­ti­co (in tal caso, il que­si­to sarebbe per statu­to inam­mis­si­bile): infat­ti, la vari­ante urban­is­ti­ca non sarebbe l’oggetto del ref­er­en­dum ben­sì lo stru­men­to per dare attuazione alla volon­tà popo­lare espres­sa con quel ref­er­en­dum.
In con­clu­sione, ero e sono fer­ma­mente con­vin­to che il que­si­to fos­se ammis­si­bile e che, dunque, il ref­er­en­dum potesse e dovesse essere indet­to. Nonos­tante l’esito del lavoro del­la com­mis­sione, conser­vo anco­ra la sper­an­za che la cit­tà pos­sa pro­nun­cia­r­si e conser­vo pure il sog­no che a RIma­te­ria sia impos­to di accogliere i soli rifiu­ti del Sin di Piom­bi­no, sen­za ampli­a­men­ti e sen­za pri­va­tiz­zazioni.
Ne va del­la riqual­i­fi­cazione ambi­en­tale e del­la diver­si­fi­cazione eco­nom­i­ca di Piom­bi­no; ne va del nos­tro futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fab­rizio Callaioli

 

È venu­to il momen­to di tirare le somme sul­l’at­tiv­ità del­la com­mis­sione ref­er­en­daria. Come molti san­no, io ero il com­mis­sario nom­i­na­to dal Comi­ta­to pro­mo­tore del ref­er­en­dum sul­la ven­di­ta delle azioni ai pri­vati.
L’inizio non è sta­to dei migliori, io ho chiesto che ci fos­se la ripresa delle riu­nioni, ma il pres­i­dente Trot­ta e gli altri com­mis­sari non han­no volu­to, allo­ra ho chiesto che almeno si facesse la reg­is­trazione fono­grafi­ca (l’ho fat­to ver­bal­iz­zare), ma non c’è sta­to ver­so. Eppure ogni riu­nione delle com­mis­sioni con­sil­iari, così come anche del­la capi­grup­po, è reg­is­tra­ta. Ma non han­no volu­to. Las­cio a chi legge ogni giudizio.
Ci siamo riu­ni­ti 5 volte, quin­di non sto a riper­cor­rere i sen­si di tutte le dis­cus­sioni, mi lim­i­to a spie­gare, con grande sin­te­si, per­ché la scelta del­la com­mis­sione è erra­ta.
Gli altri com­mis­sari han­no ritenu­to che il que­si­to sia inam­mis­si­bile osser­va­to che, a mente dell’articolo 2487 del codice civile, i cri­teri per la liq­uidazione del­la soci­età (Asiu, pro­pri­etaria delle azioni di RIma­te­ria è in liq­uidazione) sono impar­ti­ti dall’assemblea con mag­gio­ranze pre­viste per la mod­i­fi­ca dell’atto cos­ti­tu­ti­vo e quin­di di due terzi, ciò impli­can­do che, per mod­i­fi­care la dis­po­sizione for­ni­ta al liq­uida­tore di vendere le azioni, sia nec­es­saria una mag­gio­ran­za qual­i­fi­ca­ta e quin­di sia nec­es­saria anche la volon­tà degli altri comu­ni azion­isti. Ciò com­porterebbe la natu­ra non pret­ta­mente locale del que­si­to ref­er­en­dario. Pre­mes­so anche che la ven­di­ta dei cespi­ti azien­dali cos­ti­tu­is­ca un cri­te­rio per la ven­di­ta. Le eccezioni sono infon­date.
È erra­ta intan­to la pre­mes­sa: le azioni di RIma­te­ria sono di pro­pri­età di Asiu e quin­di per quest’ultima rap­p­re­sen­tano uno dei cespi­ti da vendere con la liq­uidazione. La ven­di­ta dei cespi­ti è onto­logi­ca­mente un’attività di liq­uidazione non assim­i­l­abile ad un cri­te­rio del­la ven­di­ta. Un cri­te­rio è, per esem­pio, il prez­zo di ven­di­ta, indi­ca­to appun­to dai soci pro­pri­etari, non cer­to la ven­di­ta in sé. Ciò è diri­mente e capace di porre nel nul­la la con­tes­tazione.
Ma a tut­to vol­er con­cedere, si può anco­ra repli­care che l’attività di ven­di­ta non fu asseg­na­ta al liq­uida­tore in maniera orig­i­nar­ia, per­ché la delib­era di vendere le azioni di Asiu fu assun­ta dal Comune di Piom­bi­no nel giug­no 2016, men­tre la mes­sa in liq­uidazione – e i con­seguen­ti com­pi­ti e cri­teri impar­ti­ti al liq­uida­tore – sono deliberati dell’assemblea dei soci del gen­naio 2017. Tant’è che il liq­uida­tore prende atto del­la volon­tà già espres­sa fuori e prece­den­te­mente all’assemblea e che il proces­so di ven­di­ta ha già avu­to inizio nell’agosto 2016 (per il pri­mo pac­chet­to azionario del 30%). Le assem­blee di Asiu prece­den­ti alla mes­sa in liq­uidazione han­no infat­ti delib­er­a­to sem­pre a mag­gio­ran­za sem­plice.
Tut­to ciò ammes­so e non con­ces­so che la volon­tà degli altri comu­ni nel­la deci­sione di non pro­cedere con la ven­di­ta delle azioni rile­vi per togliere al que­si­to la con­no­tazione del­la natu­ra locale. È infat­ti da smen­tire anche un ind­i­riz­zo di tal guisa. Ciò che ril­e­va non è il risul­ta­to del­la votazione in assem­blea, ma il com­por­ta­men­to che il Comune di Piom­bi­no, tramite il suo sin­da­co, deve assumere in seno all’assemblea di Asiu. Con l’eventuale approvazione del que­si­to ref­er­en­dario, anche con il suc­ces­so del­la con­sul­tazione, si andrebbe a dire al sin­da­co che la popo­lazione non con­cor­da con la ven­di­ta delle azioni e che quin­di, sarebbe politi­ca­mente cor­ret­to (atte­sa la natu­ra solo con­sul­ti­va del ref­er­en­dum) che il rap­p­re­sen­tante dei cit­ta­di­ni votasse con­tro la ven­di­ta. È il proces­so di for­mazione del­la volon­tà che per­tiene a ques­ta dis­cus­sione e non gli effet­ti del­la man­i­fes­tazione di volon­tà degli altri comu­ni.
Gli altri com­mis­sari con­sid­er­a­vano anche tar­di­va la richi­es­ta ref­er­en­daria, vis­to che il proces­so di ven­di­ta delle azioni era ormai usci­to dal­la sfera pub­blicis­ti­ca ed entra­to defin­i­ti­va­mente in un ambito pri­vatis­ti­co sot­trat­to alla pos­si­bil­ità di inter­ven­to pub­bli­co. È erra­to.
L’at­to iniziale del­la pro­ce­du­ra negozi­a­ta di ven­di­ta delle azioni di Rima­te­ria, del 27.09.2018, ter­mi­na recitan­do le seguen­ti parole: “Né l’indizione del­la pro­ce­du­ra, né la for­mazione del­la grad­u­a­to­ria, cos­ti­tu­is­cono vin­co­lo per RIma­te­ria spa, la quale sarà lib­era di non dar cor­so all’aggiudicazione, nonché di dif­ferire il per­fezion­a­men­to del­la stes­sa. In tal caso il con­cor­rente che avrà for­mu­la­to la migliore offer­ta non potrà far valere alcu­na for­ma di respon­s­abil­ità, neanche di natu­ra pre­con­trat­tuale, nei con­fron­ti di RIma­te­ria spa.”
È chiaro quin­di nes­sun obbli­go si è for­ma­to in capo alla pro­pri­età di RIma­te­ria in segui­to alla offer­ta con­forme al ban­do per­venu­ta da una spa.
Ma è nec­es­sario anche ricor­dare che in data 26.10.2018 (pri­ma del­la mes­sa in liq­uidazione) il CdA di RIma­te­ria deliberò di pro­porre alla pro­pria assem­blea, e suc­ces­si­va­mente a Asiu, l’aggiudicazione provvi­so­ria del II lot­to del 30% di azioni di RIma­te­ria a Navar­ra spa.
Ciò sig­nifi­ca che il proces­so di ven­di­ta non sia anco­ra con­clu­so, almeno fin quan­do l’assemblea di Asiu non deliberi l’aggiudicazione delle azioni alla soci­età offer­ente. Cir­costan­za del resto in lin­ea con l’architettura pre­vista dall’atto di inizio del­la pro­ce­du­ra negozi­a­ta di ven­di­ta delle azioni del 27.09.18.
Come evi­den­zi­a­to in prece­den­za, il per­cor­so si con­clude con la delib­era di aggiu­di­cazione, anco­ra non inter­venu­ta.
E ciò va con­sid­er­a­to in uno con la pre­vi­sione dell’atto di inizio del­la pro­ce­du­ra del 27.09.18 (suc­ces­si­vo di ben 9 giorni al depos­i­to del­la richi­es­ta di ref­er­en­dum del 18.09.18) sec­on­do la quale RIma­te­ria, anche suc­ces­si­va­mente alla for­mazione del­la grad­u­a­to­ria, è lib­era di non dar cor­so all’aggiudicazione.
Quin­di, non solo la pro­ce­du­ra non è anco­ra con­clusa, ma è chiaro che la chiusura del­la stes­sa è di asso­lu­ta com­pe­ten­za pub­bli­ca, per­ché è l’assem­blea di cui fan­no parte i sin­daci che decide di aggiu­di­care o meno le azioni alla soci­età offer­ente. E il que­si­to ref­er­en­dario, evi­den­te­mente, è volto ad indurre al sin­da­co di Piom­bi­no il com­por­ta­men­to da tenere in occa­sione di quel­la delib­era sul­l’ag­giu­di­cazione.
È chiaro che non vi era­no motivi vali­di per non ammet­tere il ref­er­en­dum.

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