Referendum, il tribunale ha respinto il ricorso
PIOMBINO 29 gennaio 2019 — Il tribunale si è pronunciato: ricorso respinto e fine delle attese per il referendum sull’ingresso dei soci privati in RIMateria. Il giudice ha, nella sostanza, accolto le tesi della Commissione nominata a norma di statuto per l’ esame della proposta referendaria presentata dal “Comitato per il referendum consultivo” e dal “Comitato di salute pubblica”. Le due organizzazioni si sono mobilitate nei mesi scorsi al fine di promuovere un referendum consultivo per dar modo alla cittadinanza di pronunciarsi sul progetto dell’Asiu si cedere ai privati il 60 per cento (due trance da 30 per cento) delle azioni di RIMateria, società di cui la Spa in liquidazione allora possedeva l’intero pacchetto azionario. L’iniziativa dei Comitati ha trovato il primo ostacolo nel consiglio comunale che ha bocciato a maggioranza la proposta referendaria e quindi ha incontrato il no della Commissione di valutazione sull’ammissibilità del referendum e infine l’ultimo diniego, nel secondo esame, da parte del consiglio comunale dopo l’indicazione della stessa Commissione.
Come estrema ratio i Comitati hanno prodotto il ricorso in sede civile al Tribunale di Livorno da cui è appunto scaturito il rigetto che abbiamo indicato in apertura dell’articolo.
Il giudice si è sostanzialmente trovato ad esaminare due distinte interpretazioni della vicenda. I ricorrenti hanno sottolineato che “se l’ente locale è competente ad adottare una deliberazione che, per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo, non ha bisogno di dell’ulteriore approvazione di altre autorità né del concorso di altri enti”, come conseguenza doveva essere considerata erronea la valutazione della Commissione sullo stato della procedura relativa alla vendita della seconda trance del 30%. La Commissione, dal canto proprio, ha infatti sostenuto che, giunto ormai l’iter alla fase della aggiudicazione provvisoria ai privati, la questione si pone fuori dell’ambito delle materie di esclusiva competenza del Comune di Piombino, proprietario di una quota di capitale inferiore ai 2/3. Una tesi contestata dai ricorrenti per i quali, non essendo concluso il procedimento per individuare il secondo acquirente, “esso resta ancora nelle competenza degli organi amministrativi delle società coinvolte e quindi dei Comuni, proprietari controllanti, e quindi anche del Comune di Piombino che controllava il 61,8% delle quote di Asiu”.
Con questa premessa nel ricorso si chiedeva in via principale di “disapplicare il verbale finale della Commissione per la valutazione del quesito referendario nonché la delibera di consiglio del 29 novembre 2018 numero 149 in quanto illegittimi e lesivi del diritto soggettivo pubblico all’indizione e partecipazione alla consultazione referendaria e di ordinare al Comune di Piombino di indire il referendum consultivo”.
In subordine, oltre a rendere inefficace il verbale della Commissione, i Comitati chiedevano di “ ordinare al Comune di Piombino di costituire e convocare una nuova commissione perché proceda al riesame del quesito proposto sulla base della corretta interpretazione normativa e delle circostanze di fatto così come precisate nel corpo dell’atto e cioè che il principio di esclusività locale debba essere in-teso nel senso che il Comune detiene un potere dispositivo esclusivo come previsto dallo statuto e dal regolamento comunale rispetto all’oggetto referendario proposto e quindi l’ente possa autonomamente utilizzare il diritto di voto che gli appartiene in virtù del possesso dalle quote di proprietà di Asiu, nell’ambito del Cda di Asiu e RIMateria, per l’espressione della propria autonoma volontà circa la conclusione o l’annullamento del procedimento di cessione a soggetti privati delle quote di RIMateria”.
Nella sue valutazioni il giudice ha ritenuto che “la scelta di alienare a terzi la indicata quota di Asiu non pare in conclusione più reversibile ad opera del solo Comune di Piombino, e deve convenirsi sul giudizio, dato dalla Commissione, sul fatto che la materia, nel concreto caso di specie, non sia ormai più nella esclusiva disponibilità del Comune medesimo”.
Per il magistrato infatti “non può essere condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo il quale non sarebbe necessaria la possibilità di <raggiungimento dell’obiettivo finale> di revocare la determinazione originaria di vendere la partecipazione di Asiu in RIMateria, ma solo la <possibilità>, sussistente, <di incidere sull’esercizio del potere la cui esistenza sia riconosciuta e spendibile dal Comune, legittimamente e liberamente esercitabile dai suoi organi seppure all’interno di un consesso complesso> quale il consiglio di amministrazione di Asiu”.
“Se fosse così – puntualizza al riguardo il giudice — allora, il referendum sarebbe ammissibile, pur nell’ attuale fase della procedura di vendita, anche se il Comune interessato fosse titolare di una quota minoritaria e marginale (e, al limite, di una sola azione) del capitale della società proprietaria dei beni oggetto di programmata cessione a terzi”.
“Quando il referendum è proposto prima dell’adozione della delibera di vendita, esso – continua il magistrato — è senz’altro ammissibile, perché l’ente locale proprietario ha esclusiva competenza a deliberare in materia; quando invece quella adozione è già intervenuta e la fase di attuazione della delibera è in corso, il referendum può essere indetto solo se il Comune interessato è in grado, da solo, di arrestare la pro-cedura di alienazione. Il Comune di Piombino (ndr: possiede quote inferiori a 2/3 in Asiu) non ha, da solo, questa possibilità”.
Sull’argomento il Comune di Piombino ha emesso questo comunicato:
Riconosciuta dal giudice del Tribunale di Livorno la validità degli argomenti della Commissione comunale sul referendum RIMateria, a supporto della non ammissibilità del secondo quesito relativo alla vendita delle quote azionarie a privati.
Il punto decisivo, recita il pronunciamento del giudice, è quello esattamente individuato dalla Commissione, cioè se il Comune abbia la possibilità giuridica di determinare, da solo, l’arresto del procedimento di vendita delle azioni di RIMateria. Solo se esiste questa possibilità, il referendum proposto è ammissibile.
Dal momento che la volontà di vendita delle azioni è già intervenuta (nel nostro caso la delibera è la n. 101/2016) e la fase di attuazione della delibera è in corso, il referendum potrebbe essere indetto solo se il Comune interessato fosse in grado, da solo, di arrestare la procedura di alienazione.
Ma il Comune di Piombino non ha, da solo, questa possibilità dal momento che per revocare la delibera l’assemblea straordinaria dei soci Asiu avrebbe bisogno del voto favorevole dei 2/3 del capitale e il Comune di Piombino non dispone di questa quota del capitale sociale di Asiu essendo titolare del 61,8 % delle azioni. Il Comune non ha quindi alcuna possibilità giuridica, da solo, di deliberare la revoca di messa in liquidazione o di modificare i criteri di liquidazione.
“La scelta di alienare a terzi la indicata quota di Asiu non pare in conclusione più reversibile ad opera del solo Comune di Piombino, e deve convenirsi sul giudizio, dato dalla Commissione, sul fatto che la materia, non sia ormai più nella esclusiva disponibilità del Comune medesimo”.
“Siamo soddisfatti dell’operato della Commissione rispetto alla quale abbiamo sempre nutrito la massima fiducia. – afferma il sindaco Giuliani — Il giudice è entrato nel merito dando pieno riconoscimento al lavoro fatto dalla Commissione. Detto questo i problemi sul tappeto rimangono e il lavoro da fare è molto, considerando tutte le criticità da affrontare L’obiettivo comune che dobbiamo avere è quello di risolvere le questioni ambientali, che per noi sono una priorità, insieme ai cittadini e su questo lavoreremo con convinzione, con il coinvolgimento di tutti, cercando un terreno di dialogo e di collaborazione per l’interesse del territorio.”