Discarica, ecco il decreto bis: si torna all’antico
PIOMBINO 24 aprile 2018 — La direzione ambiente e energia, settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, della Regione Toscana ha emesso il secondo decreto sulla discarica di Ischia di Crociano, ovvero il provvedimento che modifica l’analogo atto del 20 aprile di cui Stile libero e quasi tutti gli altri media hanno riferito a lungo. Di fatto, col secondo decreto di modifica, la Regione si adegua al pronunciamento di dissequestro dell’impianto adottato dal Gip di Livorno il 17 aprile scorso.
Nella sostanza, pur “nulla essendo mutato rispetto alle esigenze di cautela ravvisate” nei precedenti atti, si “ritiene opportuno un temporaneo dissequestro funzionale al completamento delle opere” in corso da parte di RiMateria per mettere a norma la discarica.
Ne consegue, come di fatto è già avvenuto, che l’impianto di Ischia può continuare a ricevere rifiuti sotto la vigilanza dei carabinieri nel Noe peraltro in zona distante da quella in cui vengono eseguiti i lavori che dovranno essere realizzati secondo un cronoprogramma con l’indicazione del termine dell’attività, da produrre alle autorità competenti entro 15 giorni. Ovviamente tutti i dipendenti di RiMateria possono tornare alla loro occupazione.
Resta ovviamente in piedi l’indagine della Procura ma operativamente si torna nel frattempo all’antico con l’obbligo di concludere il risanamento.
Di seguito il decreto del responsabile del settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione pubblica il 23 aprile scorso
IL DIRIGENTE
VISTE le seguenti normative:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
— D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
— DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto2005”;
— Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
— Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
— Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città
metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rimateria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
VISTI i seguenti atti:
l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
il proprio decreto dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata con nota n. 325081 del 09/08/2016;
presa d’atto di modifica non sostanziale propria comunicazione n. OGRT/384134/P.050.040.020 del 03/08/2017; che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 di diffida alla Soc. Rimateria ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010, ordinando l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell’atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando una serie di seguenti azioni minime;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018, con il quale:
accertato che, nonostante il gestore avesse attuato alcuni interventi a seguito della diffida, la gestionedella discarica risultava ancora condotta in maniera non completamente adeguata e conforme alle norme tecniche di riferimento di cui al D.lgs 36/2003 e a quanto autorizzato e che il gestore non aveva risolto e attuato tutto quanto rilevato e prescritto con il precedente atto di diffida n. 17478 del 29/11/2017;
ritenuto che il perdurare delle difformità rilevate manifestava una situazione di potenziale pericolo per l’ambiente e che si rendeva necessario imporre al gestore il completamento degli interventi già oggetto di precedente diffida, di cui al decreto 17478 del 29/11/2017; si diffidava la soc. Rimateria spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA e della normativa di settore, ottemperando a quanto prescritto ed eliminando le difformità rilevate;
PRESO ATTO che con il medesimo atto di diffida n. 5859 del 20/04/2018, si stabiliva di sospendere il conferimento dei rifiuti, sino alla valutazione, da parte di questa autorità competente, dell’attuazione di quanto in esso riportato;
VISTO il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno del 17/04/2018, inerente i procedimenti n. 5796/17 NR e 1240/18 GIP, e considerate le seguenti motivazioni del GIP:
“…letta l’istanza di dissequestro pervenuta in data 16.04.2018, visto il parere parzialmente favorevole del PM; letti gli atti,
- rilevato che è stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto di discarica sito in Piombino, loc. Ischia di Crociano;
- rilevato che l’istante ha dedotto che la società attualmente proprietaria dell’impianto aveva già avviato una massiccia opera di adeguamento che il sequestro attualmente ostacola, oltre a non consentire gli introiti connessi ai conferimenti di rifiuti speciali, essenziali per poter disporre di forze utili all’impiego nelle opere di adeguamento anzidette; ritenuto che rispetto alle esigenze di cautela ravvisate nulla è ad oggi mutato; ritenuto, tuttavia, che proprio guardando alla necessità di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato, direttamente connesse al mancato adeguamento dell’impianto, l’ipotizzato temporaneo dissequestro funzionale al completamento delle opere è quantomeno opportuno; rilevato, peraltro, che risulta adeguatamente documentato che i conferimenti di rifiuti interessano zona dell’impianto distante e, comunque, differente da quella ove sono previste le opere, sicché nulla è di ostacolo allo svincolo di tali aree,…” in ragione delle quali è stato disposto il dissequestro temporaneo della discarica, funzionale all’esecuzione e al completamento delle opere di adeguamento, autorizzando l’impianto alla ricezione del conferimento di rifiuti, previo accertamento e monitoraggio da parte della P.G. della zona interessata dai conferimenti medesimi e prescrivendo di produrre entro 15 gg, un cronoprogramma dei lavori di adeguamento con previsione del termine di ultimazione e ha delegato il NOE dei Carabinieri di Grosseto perché provveda alla verifica e al monitoraggio del conferimento dei rifiuti e alla verifica dell’attuazione dei lavori di adeguamento;
PRESO ATTO delle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, con l’atto del GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno sopra richiamato;
RITENUTO prioritario raggiungere quanto prima l’obiettivo della realizzazione dei prescritti interventi, necessari a ripristinare e garantire la conformità e il pieno funzionamento dei presidi ambientali dell’impianto, ai fini di garantire il rispetto dell’AIA vigente in attuazione del principio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/20061;
RITENUTO opportuno conformare l’azione amministrativa a quanto disposto con atto della Procura della Repubblica sopra richiamato, al fine di consentirne la piena attuazione, nell’intento condiviso di raggiungere nel minor tempo possibile l’obbiettivo sopra richiamato, di realizzazione degli interventi necessari al ripristino dei presidi ambientali;
RITENUTO quindi di modificare il decreto n. 5859 del 20/04/2018, nelle parti in cui risulta superato da quanto disposto dal decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno del 17/04/2018;
VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto “Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia” con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla l.r. n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;
1 I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile della Posizione organizzativa “Autorizzazioni Discariche, Impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana”;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa,
DI SOSTITUIRE, come di seguito riportato, il punto 2 del proprio decreto n. 5859 del 20/04/2018:
DI CONSENTIRE il proseguo dei conferimenti dei rifiuti autorizzati, alle condizioni stabilite nell’Atto di dissequestro temporaneo, assunto dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, in data 17/04/2018;”
DI STABILIRE che a seguito del temporaneo dissequestro, i punti 3, 7 e 8 del decreto n 5859 del 20/04/2018 sono superati;
DI PRECISARE che sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018;
DI PRECISARE che il presente atto modifica il proprio decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018, del quale è parte integrante e sostanziale, e pertanto dovrà essere conservato congiuntamente ad esso;
DI PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto all’articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:
- il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente Andrea Rafanelli;
DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec ai seguenti soggetti:
- Soc. Rimateria spa;
- Comune di Piombino;
- ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Al Tribunale di Livorno — Ufficio del G.I.P. (Procedimento 1240/18);
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Livorno (procedimento n. 5796/17);
- Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di egittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.
IL DIRIGENTE