LA REGIONE TOSCANA SI ADEGUA ALL'ATTO DI DISSEQUESTRO DEL GIP

Discarica, ecco il decreto bis: si torna all’antico

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PIOMBINO 24 aprile 2018 — La direzione ambi­ente e ener­gia, set­tore boni­fiche e autor­iz­zazioni rifiu­ti, del­la Regione Toscana ha emes­so il sec­on­do decre­to sul­la dis­car­i­ca di Ischia di Cro­ciano, ovvero il provved­i­men­to che mod­i­fi­ca l’anal­o­go atto del 20 aprile di cui Stile libero e qua­si tut­ti gli altri media han­no rifer­i­to a lun­go. Di fat­to, col sec­on­do decre­to di mod­i­fi­ca, la Regione si adegua al pro­nun­ci­a­men­to di dis­se­que­stro del­l’impianto adot­ta­to dal Gip di Livorno il 17 aprile scor­so.
Nel­la sostan­za, pur “nul­la essendo muta­to rispet­to alle esi­gen­ze di cautela ravvisate” nei prece­den­ti atti, si “ritiene oppor­tuno un tem­po­ra­neo dis­se­que­stro fun­zionale al com­ple­ta­men­to delle opere” in cor­so da parte di RiMa­te­ria per met­tere a nor­ma la dis­car­i­ca.
Ne con­segue, come di fat­to è già avvenu­to, che l’impianto di Ischia può con­tin­uare a rice­vere rifiu­ti sot­to la vig­i­lan­za dei cara­binieri nel Noe per­al­tro in zona dis­tante da quel­la in cui ven­gono ese­gui­ti i lavori che dovran­no essere real­iz­za­ti sec­on­do un crono­pro­gram­ma con l’indi­cazione del ter­mine del­l’at­tiv­ità, da pro­durre alle autorità  com­pe­ten­ti entro 15 giorni. Ovvi­a­mente tut­ti i dipen­den­ti di RiMa­te­ria pos­sono tornare alla loro occu­pazione.
Res­ta ovvi­a­mente in pie­di l’indagine del­la Procu­ra ma oper­a­ti­va­mente si tor­na nel frat­tem­po  all’an­ti­co con l’ob­bli­go di con­clud­ere il risana­men­to.

Di segui­to il decre­to del respon­s­abile del set­tore Boni­fiche e autor­iz­zazioni rifiu­ti del­la Regione pub­bli­ca il 23 aprile scor­so  

IL DIRIGENTE

VISTE le seguen­ti nor­ma­tive:

- Decre­to Leg­isla­ti­vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in mate­ria ambi­en­tale”;
— D.Lgs. 13 gen­naio 2003, n. 36 “Attuazione del­la diret­ti­va 1999/31/CE rel­a­ti­va alle dis­cariche”;
DM 27/09/2010 “Cri­teri di ammis­si­bil­ità dei rifiu­ti in dis­car­i­ca – Abrogazione Dm 3 agosto2005”;
— Legge Regionale 18 mag­gio 1998, n. 25, “Norme per la ges­tione dei rifiu­ti e la bonifi­ca dei siti inquinati”;
— Legge Regionale 3 mar­zo 2015, n. 22 “Riordi­no delle fun­zioni provin­ciali e attuazione del­la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Dis­po­sizioni sulle cit­tà met­ro­pol­i­tane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comu­ni). Mod­i­fiche alle leg­gi region­ali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
— Legge Regionale 5 feb­braio 2016, n. 9 “Riordi­no delle fun­zioni delle province e del­la Cit­tà
met­ro­pol­i­tana di Firen­ze. Mod­i­fiche alle leg­gi region­ali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rima­te­ria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore del­la dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi sita in comune di Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano;
VISTI i seguen­ti atti:
l’autorizzazione inte­gra­ta ambi­en­tale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilas­ci­ate dal­la Provin­cia di Livorno a favore di ASIU Spa;
il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei suc­c­i­tati atti a Rima­te­ria spa;
la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di mod­i­fi­ca sostanziale dell’AIA n. 189/2011, noti­fi­ca­ta con nota n. 325081 del 09/08/2016;
pre­sa d’atto di mod­i­fi­ca non sostanziale pro­pria comu­ni­cazione n. OGRT/384134/P.050.040.020 del 03/08/2017; che autor­iz­zano la soc. Rima­te­ria alla real­iz­zazione e all’esercizio del­la dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi sita in comune di Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano;
RICHIAMATO il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 17478 del 29/11/2017 di dif­fi­da alla Soc. Rima­te­ria ad attuare tutte le azioni e gli inter­ven­ti nec­es­sari a ricon­durre la ges­tione del­la dis­car­i­ca nel rispet­to delle pre­scrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilas­ci­a­ta dal­la Provin­cia di Livorno, come mod­i­fi­ca­ta dal­la DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei det­ta­mi nor­ma­tivi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010, ordi­nan­do l’attivazione imme­di­a­ta, sen­za ulte­ri­ori e immo­ti­vati ritar­di e non oltre il ter­mine mas­si­mo di 30 giorni dal­la noti­fi­ca dell’atto, di tutte le azioni nec­es­sarie a elim­inare le inosser­vanze ril­e­vate, imple­men­tan­do una serie di seguen­ti azioni min­ime;
RICHIAMATO il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 5859 del 20/04/2018, con il quale:
accer­ta­to che, nonos­tante il gestore avesse attua­to alcu­ni inter­ven­ti a segui­to del­la dif­fi­da, la ges­tionedel­la dis­car­i­ca risul­ta­va anco­ra con­dot­ta in maniera non com­ple­ta­mente adegua­ta e con­forme alle norme tec­niche di rifer­i­men­to di cui al D.lgs 36/2003 e a quan­to autor­iz­za­to e che il gestore non ave­va risolto e attua­to tut­to quan­to ril­e­va­to e pre­scrit­to con il prece­dente atto di dif­fi­da n. 17478 del 29/11/2017;
ritenu­to che il per­du­rare delle dif­for­mità ril­e­vate man­i­fes­ta­va una situ­azione di poten­ziale peri­co­lo per l’ambiente e che si ren­de­va nec­es­sario imporre al gestore il com­ple­ta­men­to degli inter­ven­ti già ogget­to di prece­dente dif­fi­da, di cui al decre­to 17478 del 29/11/2017; si dif­fi­da­va la soc. Rima­te­ria spa ad attuare tutte le azioni e gli inter­ven­ti nec­es­sari a ricon­durre la ges­tione del­la dis­car­i­ca nel rispet­to delle pre­scrizioni di cui all’AIA e del­la nor­ma­ti­va di set­tore, ottem­peran­do a quan­to pre­scrit­to ed elim­i­nan­do le dif­for­mità ril­e­vate;
PRESO ATTO che con il medes­i­mo atto di dif­fi­da n. 5859 del 20/04/2018, si sta­bili­va di sospendere il con­fer­i­men­to dei rifiu­ti, sino alla val­u­tazione, da parte di ques­ta autorità com­pe­tente, dell’attuazione di quan­to in esso ripor­ta­to;
VISTO il decre­to del­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca pres­so il Tri­bunale di Livorno del 17/04/2018, iner­ente i pro­ced­i­men­ti n. 5796/17 NR e 1240/18 GIP, e con­sid­er­ate le seguen­ti moti­vazioni del GIP:
“…let­ta l’istanza di dis­se­que­stro per­venu­ta in data 16.04.2018, vis­to il parere parzial­mente favorev­ole del PM; let­ti gli atti,
- ril­e­va­to che è sta­to dis­pos­to il seque­stro pre­ven­ti­vo dell’impianto di dis­car­i­ca sito in Piom­bi­no, loc. Ischia di Cro­ciano;
- ril­e­va­to che l’istante ha dedot­to che la soci­età attual­mente pro­pri­etaria dell’impianto ave­va già avvi­a­to una mas­s­ic­cia opera di adegua­men­to che il seque­stro attual­mente osta­co­la, oltre a non con­sen­tire gli introiti con­nes­si ai con­fer­i­men­ti di rifiu­ti spe­ciali, essen­ziali per pot­er dis­porre di forze utili all’impiego nelle opere di adegua­men­to anzidette; ritenu­to che rispet­to alle esi­gen­ze di cautela ravvisate nul­la è ad oggi muta­to; ritenu­to, tut­tavia, che pro­prio guardan­do alla neces­sità di evitare l’aggravamento delle con­seguen­ze del reato, diret­ta­mente con­nesse al man­ca­to adegua­men­to dell’impianto, l’ipotizzato tem­po­ra­neo dis­se­que­stro fun­zionale al com­ple­ta­men­to delle opere è quan­tomeno oppor­tuno; ril­e­va­to, per­al­tro, che risul­ta adeguata­mente doc­u­men­ta­to che i con­fer­i­men­ti di rifiu­ti inter­es­sano zona dell’impianto dis­tante e, comunque, dif­fer­ente da quel­la ove sono pre­viste le opere, sic­ché nul­la è di osta­co­lo allo svin­co­lo di tali aree,…” in ragione delle quali è sta­to dis­pos­to il dis­se­que­stro tem­po­ra­neo del­la dis­car­i­ca, fun­zionale all’esecuzione e al com­ple­ta­men­to delle opere di adegua­men­to, autor­iz­zan­do l’impianto alla ricezione del con­fer­i­men­to di rifiu­ti, pre­vio accer­ta­men­to e mon­i­tor­ag­gio da parte del­la P.G. del­la zona inter­es­sa­ta dai con­fer­i­men­ti medes­i­mi e pre­scriven­do di pro­durre entro 15 gg, un crono­pro­gram­ma dei lavori di adegua­men­to con pre­vi­sione del ter­mine di ulti­mazione e ha del­e­ga­to il NOE dei Cara­binieri di Gros­se­to per­ché provve­da alla ver­i­fi­ca e al mon­i­tor­ag­gio del con­fer­i­men­to dei rifiu­ti e alla ver­i­fi­ca dell’attuazione dei lavori di adegua­men­to;
PRESO ATTO delle dis­po­sizioni impar­tite dall’Autorità Giudiziaria, con l’atto del GIP del­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca pres­so il Tri­bunale di Livorno sopra richiam­a­to;
RITENUTO pri­or­i­tario rag­giun­gere quan­to pri­ma l’obiettivo del­la real­iz­zazione dei pre­scrit­ti inter­ven­ti, nec­es­sari a ripristinare e garan­tire la con­for­mità e il pieno fun­zion­a­men­to dei pre­si­di ambi­en­tali dell’impianto, ai fini di garan­tire il rispet­to dell’AIA vigente in attuazione del prin­ci­pio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/20061;
RITENUTO oppor­tuno con­for­mare l’azione ammin­is­tra­ti­va a quan­to dis­pos­to con atto del­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca sopra richiam­a­to, al fine di con­sen­tirne la piena attuazione, nell’intento con­di­vi­so di rag­giun­gere nel minor tem­po pos­si­bile l’obbiettivo sopra richiam­a­to, di real­iz­zazione degli inter­ven­ti nec­es­sari al ripristi­no dei pre­si­di ambi­en­tali;
RITENUTO quin­di di mod­i­fi­care il decre­to n. 5859 del 20/04/2018, nelle par­ti in cui risul­ta super­a­to da quan­to dis­pos­to dal decre­to del­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca pres­so il Tri­bunale di Livorno del 17/04/2018;
VISTO il decre­to del Diri­gente del­la Direzione Ambi­ente ed Ener­gia n. 6353 del 24/12/2015 ad ogget­to “Orga­niz­zazione Direzione Ambi­ente ed Ener­gia” con cui sono state def­i­nite declara­to­rie e com­pe­ten­za dei Set­tori del­la Direzione anche a segui­to del rias­set­to isti­tuzionale di cui alla l.r. n. 22/2015 che ha deter­mi­na­to il nuo­vo asset­to del­la Direzione a par­tire dal 1 gen­naio 2016;
1 I rifiu­ti sono gesti­ti sen­za peri­co­lo per la salute del­l’uo­mo e sen­za usare pro­ced­i­men­ti o meto­di che potreb­bero recare pregiudizio all’am­bi­ente e, in par­ti­co­lare:

  1. a) sen­za deter­minare rischi per l’ac­qua, l’aria, il suo­lo, nonché per la fau­na e la flo­ra;
  2. b) sen­za causare incon­ve­ni­en­ti da rumori o odori;
    c) sen­za dan­neg­gia­re il pae­sag­gio e i siti di par­ti­co­lare inter­esse, tute­lati in base alla nor­ma­ti­va vigente.”


DICHIARATA l’assenza di con­flit­to di inter­es­si da parte del Diri­gente sot­to­scrit­tore, ai sen­si dell’art. 6 bis del­la L. 7 agos­to 1990, n. 241, introdot­to dal­la L. 6 novem­bre 2012, n. 190;
DATO ATTO che il pre­sente provved­i­men­to è sta­to vision­a­to dal fun­zionario respon­s­abile del­la Posizione orga­niz­za­ti­va “Autor­iz­zazioni Dis­cariche, Impianti di trat­ta­men­to rifiu­ti di derivazione urbana”;

DECRETA

per le moti­vazioni ripor­tate in pre­mes­sa,
DI SOSTITUIRE, come di segui­to ripor­ta­to, il pun­to 2 del pro­prio decre­to n. 5859 del 20/04/2018:
DI CONSENTIRE il pros­eguo dei con­fer­i­men­ti dei rifiu­ti autor­iz­za­ti, alle con­dizioni sta­bilite nell’Atto di dis­se­que­stro tem­po­ra­neo, assun­to dal GIP del­la Procu­ra del­la Repub­bli­ca pres­so il Tri­bunale di Livorno, in data 17/04/2018;”
DI STABILIRE che a segui­to del tem­po­ra­neo dis­se­que­stro, i pun­ti 3, 7 e 8 del decre­to n 5859 del 20/04/2018 sono superati;
DI PRECISARE che sono fat­te salve, per quan­to non espres­sa­mente pre­vis­to nel pre­sente provved­i­men­to, tutte le con­dizioni e pre­scrizioni con­tenute nel sud­det­to decre­to diri­gen­ziale n. 5859 del 20/04/2018;
DI PRECISARE che il pre­sente atto mod­i­fi­ca il pro­prio decre­to diri­gen­ziale n. 5859 del 20/04/2018, del quale è parte inte­grante e sostanziale, e per­tan­to dovrà essere con­ser­va­to con­giun­ta­mente ad esso;
DI PRECISARE, in ottem­per­an­za di quan­to pre­scrit­to all’ar­ti­co­lo 5, com­ma 3, del­la Legge 241/1990 che:

  • il Set­tore respon­s­abile del pro­ced­i­men­to di cui al pre­sente atto ammin­is­tra­ti­vo è il Set­tore Boni­fiche e Autor­iz­zazioni Rifiu­ti ed Ener­getiche del­la Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firen­ze;
  • la respon­s­abil­ità del pro­ced­i­men­to è asseg­na­ta al Diri­gente Andrea Rafanel­li;

DI DISPORRE la trasmis­sione del pre­sente provved­i­men­to tramite Pec ai seguen­ti sogget­ti:

  • Soc. Rima­te­ria spa;
  • Comune di Piom­bi­no;
  • ARPAT sub-dipar­ti­men­to di Piom­bi­no-Elba;
  • Dipar­ti­men­to del­la pre­ven­zione del­la Azien­da USL Toscana Nord Ovest;
  • Al Tri­bunale di Livorno — Uffi­cio del G.I.P. (Pro­ced­i­men­to 1240/18);
  • Alla Procu­ra del­la Repub­bli­ca c/o il Tri­bunale di Livorno (pro­ced­i­men­to n. 5796/17);
  • Coman­do Cara­binieri Tutela per l’Am­bi­ente Nucleo Oper­a­ti­vo Eco­logi­co di Gros­se­to;

Avver­so il pre­sente decre­to è ammes­so ricor­so giuris­dizionale innanzi al TAR nei ter­mi­ni di legge, ovvero ricor­so stra­or­di­nario al Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca per soli motivi di egit­tim­ità nel ter­mine di 120 giorni dal­la data di noti­fi­ca, comu­ni­cazione o piena conoscen­za comunque acquisi­ta.

Il pre­sente atto, espli­ca i suoi effet­ti a far data dal­la noti­fi­ca al sogget­to inter­es­sato, che si intende assol­ta con la trasmis­sione tramite Pec.

IL DIRIGENTE

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