RIMateria ed il socio Lucchini (12,25%) litigano
PIOMBINO 3 gennaio 2020 — L’ 8 gennaio 2020 alle ore 10:40 si terrà presso il Tribunale Ordinario di Livorno l’udienza per decidere sull’ammissibilità o meno della domanda tardiva di credito proposta da RIMateria nei confronti di Lucchini in Amministrazione Straordinaria relativa agli oneri per la chiusura e la gestione post operativa della discarica ex Lucchini, autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 276 del 2007 e volturata a RIMateria con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 10791 del 2019, per una cifra pari a 4.345.678,34 euro.
RIMateria è il titolare attuale della discarica ex Lucchini a seguito delle comunicazioni della variazione nella titolarità della Autorizzazione Integrata Ambientale e della concessione demaniale dell’area.
Nel passato era Lucchini sia il titolare dell’AIA sia della concessione demaniale.
La storia
Nel giugno 1998 la Provincia di Livorno approvò il progetto definitivo di una discarica a servizio dello stabilimento Lucchini di Piombino, autorizzandone la realizzazione in tre lotti da predisporre in fasi successive ed aventi volumetrie rispettivamente di 159.000, 194.000 e 177.000 metri cubi, per un totale di 530.000 metri cubi.
Nel maggio 2000 venne autorizzato l’esercizio del lotto 1.
Attraverso passaggi successivi si arrivò all’ agosto 2006 quando venne autorizzato l’esercizio del lotto 3 e la discarica assunse la seguente conformazione:
Nell’ottobre 2007 fu rilasciata dalla Provincia di Livorno l’Autorizzazione Integrata Ambientale nella quale si stabiliva che
- la discarica era al servizio delle acciaierie Lucchini e vi venivano conferiti solo rifiuti provenienti dal ciclo produttivo,
- la discarica già autorizzata allo smaltimento di tali rifiuti occupava una superficie di 63.400 metri quadrati ed aveva un volume previsto di di 530.000 metri cubi.
Nel settembre 2008 sempre la Provincia di Livorno approvò l’ampliamento da 530.000 a 625.000 metri cubi con soprelevazione delle sponde.
Si arrivò infine al 20 luglio 2010 data di sospensione del conferimento di rifiuti, rimanendo una volumetria residua di 15.000 metri cubi.
Il conferimento di rifiuti non è stato più ripreso (da allora e fino al 2014 i rifiuti furono conferiti all’impianto T.A.P. e ad impianti esterni) ed inoltre la chiusura definitiva non è mai stata realizzata.
Il contenzioso
RIMateria sostiene sostanzialmente che Lucchini nel corso della sua gestione della discarica deve aver ottenuto attraverso il prezzo dei conferimenti le provviste finanziarie per sostenere le attività di chiusura della discarica e della sua gestione post mortem per trent’anni e dunque deve contribuire con queste somme a simili attività la cui responsabilità è ora passata a RIMateria. Ed aggiunge che “non riconoscere all’istante il diritto ad ottenere quanto percepito quanto percepito dalla società Lucchini quale corrispettivo per la chiusura e la gestione post operativa dell’invaso, in quanto incluso pro quota nel prezzo di conferimento dei rifiuti in discarica, integrerebbe un’ipotesi di indebito arricchimento”.
La tesi di Piero Nardi, Commisssario Straordinario di Lucchini in Amministrazione Straordinaria è che debba essere escluso dai crediti ammessi l’intero importo richiesto in quanto la domanda di ammissione al passivo di RIMateria è, non solo inammissibile perché presentata oltre il termini previsti dalla legge, ma anche radicalmente infondata non sussistendo alcun credito di RIMateria (men che meno sorto in corso di procedura e quindi di natura prededucibile).
Ed infatti, afferma testualmente il Commissario
- la normativa vigente non prevede alcun onere, da parte del gestore di una discarica, di effettuare accantonamenti/costituire fondi a copertura delle spese per la gestione post operativa;
- RIMateria ha stipulato con l’Agenzia del Demanio una nuova (e totalmente autonoma) concessione per l’area della discarica, all’esito di una gara pubblica, a seguito della quale la Regione Toscana (e non la Procedura Lucchini) ha provveduto alla voltura a favore di RIMateria – quale nuova titolare della predetta concessione – della relativa AIA; la Procedura Lucchini non ha quindi “ceduto” a RIMateria l’AIA relativa alla gestione della discarica (né avrebbe in alcun modo potuto procedere in tal senso);
- i relativi obblighi fanno esclusivamente capo a RIMateria (quale nuovo concessionario e nuovo titolare dell’AIA) per essere stati direttamente ed autonomamente imposti a quest’ultima dalle competenti Autorità nell’ambito dell’iter amministrativo di cui sopra.
La decisione è nelle mani del Giudice Delegato Dott. Massimo Orlando.