Se c’è un credito privilegiato è dei lavoratori

· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 giug­no 2016 — Piom­bi­no dodices­i­mo mese dell’Era Cevi­tal. Nel comu­ni­ca­to sin­da­cale del 14 giug­no 2016 si infor­mano i lavo­ra­tori che “ la Cas­sazione ha reso inam­mis­si­bile la richi­es­ta del Min­is­tero dell’ambiente di avere dirit­to di prelazione nei con­fron­ti dei lavo­ra­tori “. Augu­ran­do­ci che la sen­ten­za che sarà emes­sa prossi­ma­mente dia cor­so al paga­men­to delle nos­tre spet­tanze TFR , FERIE NON FRUITE , ECC., res­ti­amo alli­biti da tale richi­es­ta in quan­to per legge i cred­i­ti del lavo­ra­tore han­no la prece­den­za rispet­to a ogni altro cred­i­to priv­i­le­gia­to. Il priv­i­le­gio gen­erale si eserci­ta su tut­ti i beni mobili del deb­itore (impren­di­tore fal­li­to) ed è riconosci­u­to nel nos­tro caso dall’art 2751 bis cc : le ret­ribuzioni dovute, sot­to qual­si­asi for­ma, ai presta­tori di lavoro sub­or­di­na­to e tutte le inden­nità dovute per effet­to del­la ces­sazione del rap­por­to di lavoro.
Sape­va­mo del­la richi­es­ta di ris­arci­men­to per dan­no ambi­en­tale da parte del Min­is­tero dell’ ambi­ente, ma non che addirit­tura il min­is­tero stes­so (cioè lo Sta­to) avesse fat­to richi­es­ta all’ autorità giudiziaria per antepor­si ai lavo­ra­tori per il ris­arci­men­to nel­la causa fal­li­menta­re del­la Luc­chi­ni. Tale atteggia­men­to ha di fat­to bloc­ca­to la pos­si­bile erogazione degli emol­u­men­ti ai lavo­ra­tori inserite al pas­si­vo; tali somme avreb­bero alle­vi­a­to i gravi dis­a­gi eco­nomi­ci che gli stes­si e le loro famiglie stan­no suben­do.
Per il dan­no ambi­en­tale quan­tifi­ca­to con la som­ma di 400 mil­ioni di euro e del quale i lavo­ra­tori sono oltremo­do incolpevoli, lo Sta­to invece di agevolar­li si è con­trap­pos­to a loro.
Ripor­ti­amo un pas­so di una inter­rogazione par­la­mentare a sup­por­to di quan­to su espos­to pre­sen­ta­ta da alcu­ni sen­a­tori dell’ oppo­sizione ( M5S) del­la 17ª Leg­is­latu­ra — Aula — Reso­con­to stenografi­co del­la sedu­ta n. 492 del 28/07/2015 : “a parere degli inter­ro­gan­ti le isti­tuzioni avreb­bero dovu­to lavo­rare soprat­tut­to nel­l’in­ter­esse dei lavo­ra­tori e invece ci si è trovati di fronte ad un con­tenzioso tra Min­is­tero delle politiche ambi­en­tali e la Luc­chi­ni SpA in pro­ce­du­ra di ammin­is­trazione stra­or­di­nar­ia, ammes­sa dal Min­is­tero del­lo svilup­po eco­nom­i­co, che penal­iz­za ulte­ri­or­mente i lavo­ra­tori del­la Luc­chi­ni, i quali non sono cer­ta­mente i respon­s­abili del dan­no ambi­en­tale; lo spir­i­to con cui il leg­is­la­tore con­cepisce il decre­to Ronchi del 2006 è quel­lo di far ris­ar­cire ai respon­s­abili il dan­no ambi­en­tale procu­ra­to; nel caso in ques­tione accade che i veri respon­s­abili restano total­mente impuni­ti, men­tre i lavo­ra­tori, che sono sem­pre il sogget­to più debole, finis­cono con il pagare per un dan­no ambi­en­tale del quale non sono sogget­ti respon­s­abili”.
I politi­ci locali, par­la­men­tari di mag­gio­ran­za, han­no sem­pre assi­cu­ra­to i lavo­ra­tori  che la causa di ris­arci­men­to era un “atto dovu­to”, invece a noi sem­bra essere tutt’altro.
Infine con­fidi­amo nel­la Supre­ma Corte di Cas­sazione affinché gius­tizia sia fat­ta.

Coor­di­na­men­to art. 1 — Camp­ing CIG

(Foto di Pino Bertel­li)

 

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