Se un solo impianto fotovoltaico a terra non vi basta
PIOMBINO 3 marzo 2020 – È ancora in corso il procedimento di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale riguardante il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico “a terra”, in località Bocca di Cornia a Piombino, proposto da SPV Energy1. Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne ha parlato diffusamente il 28 dicembre 2019 con l’articolo Impianto fotovoltaico di 15 ettari in Bocca di Cornia e il 14 febbraio 2020 con l’articolo Fotovoltaico: Comune e Soprintendenza contrari, sottolinendo il parere negativo del Comune di Piombino e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
Il parere negativo è scaturito da valutazioni sull’inserimento nel paesaggio e nel territorio e sulle componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora, vegetazione, fauna, paesaggio e beni culturali, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, beni materiali e aspetti socio-economici. Tutto, fuorché l’aderenza agli strumenti urbanistici comunali. Ma del resto non lo poteva fare e vedremo il perché, anticipando che siamo di fronte ad un problema rilevante riguardante proprio il ruolo del Comune e come l’ha esercitato, un po’ per forza ed un po’ per volontà, nel passato in materia di insediamento di impianti per le energie rinnovabili.
Cominciamo con una domanda.
Sarà possibile che altri progetti simili così impattanti (l’impianto, costituito complessivamente da 30.528 pannelli fotovoltaici, montati su strutture fisse di supporto metalliche infisse nel terreno, occupa una superficie di circa 15,5 ettari) possano essere presentati e che il Comune abbia poche carte da giocare e nessuna dal punto di vista delle sue responsabilità urbanistiche?
La domanda non è di secondaria importanza dato che basta confrontare le due cartografie visibili sotto per vedere quanto estese sono le aree considerate nelle legislazione regionale idonee ad impiani fotovoltaici a terra, quelle cioé dove simili impianti possono essere costruiti e gestiti, rispetto a quei 15 ettari dell’impianto di cui si parla.
La normativa del regolamento urbanistico del Comune di Piombino dice semplicemente “La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n° 387 e ad eventuali ulteriori disposizioni in attuazione del PIT e del PTC” rimandando alle disposizioni regionali e affermando in sostanza che nelle aree giudicate idonee dalla Regione gli impianti fotovoltaici a terra si possono realizzare. La destinazione urbanistica è agricola ma simili impianti si possono costruire e gestire ugualmente. Situazione generata soprattutto da una sconsiderata legislazione nazionale (non è il solo caso) fondata sul fatto che tutti gli impianti per energie rinnovabili sono il bene assoluto e pertanto si può superare anche la tradizionale competenza comunale sull’assetto del territorio, tema evidentemente considerato secondario anzi ostacolante. La conclusione è che il Comune non può operare con divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elttrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità.
Continuiamo con un’altra domanda.
Ma il Comune di Piombino ha, in qualche modo, tentato di arginare una simile situazione? Ne ha capito il pericolo? Almeno nelle fasi di consultazione delle decisioni regionali ha fatto sentire la sua voce?
Purtroppo anche a questo proposito la risposta è negativa.
Non l’ha fatto in sede di adozione del regolamento urbanistico il 26 giugno 2012 quando ha scritto nelle norme tecniche di attuazione: “La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387”.
Non l’ha fatto in sede di approvazione dello stesso regolamento urbanistico il 25 marzo 2014 quando ha scritto: “La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n° 387 e ad eventuali ulteriori disposizioni in attuazione del PIT e del PTC”.
Non l’ha fatto in sede di valutazione ambientale strategica della proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER 2012–2015) il 20 dicembre 2012 dove non una parola è scritta in merito agli impianti fotovoltaici.
Eppure la proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER 2012–2015), poi approvato l’1 febbraio 2015, conteneva proprio la descrizione delle aree non idonee, e di conseguenza quelle idonee, agli impianti fotovoltaici, che, per quel che riguarda Piombino, sono leggibili sopra. L’individuazione riprendeva quella già effettuata dalla legge regionale 11/2011, modificata dalla legge regionale 56/2011 e completata dalla deliberazione del consiglio regionale 26 ottobre 2011 n. 68.
Ma dal punto di vista della non assunzione di responsabilità c’era stato un precedente.
Le Officine Elettriche Balsini il 30 settembre 2010 avevano presentato alla Regione Toscana l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto dell’impianto fotovoltaico “Bocca di Cornia” con potenza complessiva pari a 18 MW nel Comune di Piombino e la Regione Toscana il 12 dicembre 2011 si era pronunciata favorevolmente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni.
L’area interessata era situata in località Bocca di Cornia, all’interno di un triangolo delimitato ad est dall’argine del Fiume Cornia, a sud dalla S.P. 23 bis “Strada della Base Geodetica” e ad ovest dal Fosso del Cornia Vecchio, che corre lungo la S.S. 398. La superficie totale del lotto era di circa 47 ettari, di cui circa 25 occupati dal campo fotovoltaico mentre nei restanti 22 erano previste attività agricole-pastorali ed una vasca di compensazione.
In quell’occasione il Comune di Piombino in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica aveva espresso delle valutazioni su connessioni, rischio idraulico, acque di lavaggio, rumore, aspetti edlizi, illuminazione senza pronunciare un esplicito parere finale né positivo né negativo.
Poi l’opera non fu realizzata.
L’interpretazione di un simile atteggiamento comunale, almeno omissivo rispetto alle proprie competenze, non è semplice. Ossequio alle volontà regionali? Atteggiamento ideologico in difesa delle energie rinnovabili a prescindere? Troppo diffcile rispondere, ognuno tiri, documentatamente, le conclusioni che ritiene più appropriate.
L’impianto fotovoltaico del Cornia è una boiata pazzesca, favorita dal delirio ambientalista di quei comunisti che, passando attraverso diverse sigle, PCI PDS DS PD, hanno portato alla rovina Piombino.
Si può discutere sulla collocazione che non è certo felice, si poteva fare scelte diverse, come ad esempio l’utilizzo di aree ormai irrecuperabili sotto l’aspetto ambientale, ma bisogna decidersi con quale energia si vuole accendere le lampadine di casa, se con quella ottenuta da idrocarburi o da fonti rinnovabili.