Poggio all'Agnello: 108 residenze non più turistiche

Seconde case: si volevano scoraggiare e invece

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Redazione

PIOMBINO 8 dicem­bre 2016 — Lunedì prossi­mo sarà dis­cus­sa dal con­siglio comu­nale di Piom­bi­no la “Vari­ante sem­pli­fi­ca­ta al Piano Strut­turale d’Area e al Rego­la­men­to Urban­is­ti­co per il Com­p­lesso ricetti­vo di Pog­gio All’Ag­nel­lo”. Sem­pli­fi­ca­ta vuol dire che il tem­po per la pre­sen­tazione delle osser­vazioni, una vol­ta pub­bli­ca­ta, si riducono da ses­san­ta a trenta giorni. L’ar­go­men­to ha già sus­ci­ta­to un ampio dibat­ti­to al momen­to del­l’avvio del pro­ced­i­men­to, ma vale la pena di far riemerg­ere il prob­le­ma che non è di poco con­to. Si trat­ta di una vari­ante pun­tuale che per­me­t­terà il cam­bio di des­ti­nazione d’u­so da tur­is­ti­co a res­i­den­ziale di 108 unità ricettive del­la res­i­den­za tur­is­ti­co alberghiera (RTA) di Pog­gio all’Ag­nel­lo. In altri ter­mi­ni il 40% del com­p­lesso, che attual­mente com­prende 202 unità ricettive per 711 posti let­to gestite uni­tari­a­mente, potrà essere ven­du­to come sin­gole res­i­den­ze. Nat­u­ral­mente questo pone un prob­le­ma di pri­mo piano sul­la coeren­za tra l’o­bi­et­ti­vo del­lo svilup­po tur­is­ti­co, ad ogni piè sospin­to man­i­fes­ta­to dal­la giun­ta comu­nale, e ques­ta oper­azione la cui final­ità dichiara­ta è quel­la di pot­er vendere sec­onde case. Il prob­le­ma è così reale che nel­la stes­sa vari­ante si ril­e­vano “alcu­ni pro­fili di poten­ziale crit­ic­ità rel­a­ti­va­mente ad alcu­ni speci­fi­ci obi­et­tivi enun­ciati dal piano ter­ri­to­ri­ale di coor­di­na­men­to [PTC] provin­ciale“. Quegli obi­et­tivi riguardano “la dis­in­cen­ti­vazione di pro­ces­si di trasfor­mazione immo­bil­iare ten­den­ti alla riduzione del ruo­lo di impre­sa; il piano persegue infat­ti azioni di riequi­lib­rio ver­so l’in­cre­men­to del­l’at­tiv­ità di impre­sa tur­is­ti­ca piut­tosto che quel­la del­la sem­plice res­i­den­za uti­liz­za­ta estem­po­ranea­mente per la locazione

Poggio all'Agnello: la residenza turistico alberghiera

Pog­gio all’Ag­nel­lo: la res­i­den­za tur­is­ti­co alberghiera

tur­is­ti­ca”. Fran­ca­mente la rispos­ta del Comune a ques­ta evi­dente con­trad­dizione non è affat­to con­vin­cente dato che si affer­ma che “la final­ità prin­ci­pale del­la vari­ante è appun­to quel­la di deter­minare le con­dizioni per il man­ten­i­men­to in eser­cizio del­l’im­pre­sa tur­is­ti­ca esistente… se pure attra­ver­so una oper­azione di val­oriz­zazione immo­bil­iare con­nes­sa al muta­men­to di des­ti­nazione d’u­so res­i­den­ziale di una parte del­la strut­tura”. Insom­ma l’im­pre­sario ha pre­sen­ta­to dei bilan­ci in deficit, ha minac­cia­to la chiusura del­l’at­tiv­ità, ha paven­ta­to la fine del lavoro per 62 lavo­ra­tori diret­ti ed indi­ret­ti, ha chiesto di pot­er vendere qua­si metà del­l’inse­di­a­men­to come res­i­den­ze sin­gole, che nes­suno avrebbe per­me­s­so di costru­ire come tali quan­do fu autor­iz­za­ta la res­i­den­za tur­is­ti­co alberghiera, ed il Comune ha fat­to pro­prie le dichiarazioni, non ha pen­sato min­i­ma­mente ad ipote­si diverse ed ha dato il via alla vari­ante pun­tuale.
Curiosa poi è l’af­fer­mazione, qua­si una promes­sa, con­tenu­ta nel­la relazione illus­tra­ti­va e nelle norme del­la vari­ante sec­on­do la quale “si ritiene comunque che, al fine di perseguire mag­gior­mente gli obi­et­tivi prestazion­ali indi­cati dal PTC, si pos­sa agire nel­la fase del­la definizione del­la con­ven­zione con il sogget­to attua­tore, cer­can­do di inte­grare e coor­dinare, per qual­to pos­si­bile, la ges­tione delle unità abi­ta­tive res­i­den­ziali con la strut­tura ricetti­va ed i rel­a­tivi servizi, in modo da favorirne comunque l’u­ti­liz­zo a fini ricettivi”.
Un aus­pi­cio, che in un doc­u­men­to ammin­is­tra­ti­vo stona, non cer­to una nor­ma vin­colante.
Così come un lon­tano aus­pi­cio, forse solo un richi­amo, è l’ev­i­den­zi­azione delle pos­si­bil­ità offerte del­la pro­pos­ta di legge regionale per la parte riguardante i cond­hotel¹.
Evi­den­te­mente il Comune di Piom­bi­no non ha impara­to la lezione delle tante pre­vi­sioni, non sup­por­t­ate da nes­sun impeg­no for­male e reale e nes­sun finanzi­a­men­to, con­tenute in tan­ti accor­di o pro­to­col­li d’in­te­sa e tutte non attuate.
Ma c’è un ulte­ri­ore inter­esse pub­bli­co che il Comune mette all’at­ti­vo del­l’­op­er­azione e cioè il fat­to che applicherà e por­rà a cari­co del pro­pri­etario il cosid­det­to “con­trib­u­to stra­or­di­nario” pre­vis­to dal decre­to leg­isla­ti­vo 380 del 2001 in aggiun­ta agli oneri di urban­iz­zazione nel caso di vari­anti e mod­i­fiche di des­ti­nazioni d’u­so pun­tu­ali. Il pro­pri­etario,

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però, a scom­puto del con­trib­u­to, real­izzerà una nuo­va stra­da di acces­so alla strut­tura “medi­ante inter­ven­to di adegua­men­to del­la via­bil­ità poderale esistente che si attes­ta sul­la Stra­da del­la Principes­sa, devian­do così il traf­fi­co diret­to alla res­i­den­za tur­is­ti­ca che attual­mente con­fluisce nel­l’abi­ta­to di Pop­u­lo­nia Stazione e che, nel peri­o­do estivo,produce dis­a­gi e crit­ic­ità per i res­i­den­ti del­la frazione”. Dunque un col­lega­men­to final­iz­za­to all’inse­di­a­men­to di Pog­gio all’Ag­nel­lo. Viene il dub­bio che prob­a­bil­mente il pro­pri­etario lo avrebbe potu­to fare con i pro­pri sol­di e non con quel­li  del “con­trib­u­to stra­or­di­nario” e dunque del Comune. Anche se per la ver­ità sul “con­trib­u­to stra­or­di­nario” qualche inter­rog­a­ti­vo ulte­ri­ore viene, dato che la legge regionale 65 del 2014 dice che quelle norme, e dunque quel­la pre­vi­sione del decre­to leg­isla­ti­vo, in Toscana non fun­zio­nano. Tan­t’è che un doc­u­men­to del­la Asso­ci­azione Nazionale Costrut­tori Edili dice chiara­mente che quel­la nor­ma­ti­va in Toscana non si appli­ca: “Ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 2, com­ma 3, del D.P.R. 380/2001, a segui­to del­l’en­tra­ta in vig­ore del tito­lo VI del­la pre­sente legge, non tro­va diret­ta appli­cazione nel ter­ri­to­rio regionale la dis­ci­plina di det­taglio pre­vista dalle dis­po­sizioni leg­isla­tive e rego­la­men­tari statali del­la parte I, titoli I, II e III del­lo stes­so D.P.R. 380/2001”.
Un’ ulti­ma con­sid­er­azione che è una doman­da. La vari­ante mod­i­fi­ca il piano strut­turale d’area: i con­sigli comu­nali, che quel piano han­no approva­to, ne san­no qual­cosa?
Ci fer­mi­amo qui.

¹Questo il testo del­la pro­pos­ta di legge del­la Regione Toscana riguardante i cond­ho­tel:
1. Sono cond­ho­tel, ai sen­si dell’articolo 31 del decre­to legge 12 set­tem­bre 2014, n. 133 (Mis­ure urgen­ti per l’aper­tu­ra dei cantieri, la real­iz­zazione delle opere pub­bliche, la dig­i­tal­iz­zazione del Paese, la sem­pli­fi­cazione buro­crat­i­ca, l’e­mer­gen­za del disses­to idro­ge­o­logi­co e per la ripresa delle attiv­ità pro­dut­tive), con­ver­ti­to dal­la legge 11 novem­bre 2014 n. 64, gli eser­cizi alberghieri a ges­tione uni­taria, aper­ti al pub­bli­co, com­posti da una o più unità immo­bil­iari ubi­cate nel­lo stes­so comune o da par­ti di esse, che for­niscono allog­gio, servizi acces­sori ed even­tual­mente vit­to, in camere des­ti­nate alla ricettiv­ità e, in for­ma inte­gra­ta o com­ple­mentare, in unità abi­ta­tive a des­ti­nazione res­i­den­ziale, dotate di servizio autonomo di cuci­na, la cui super­fi­cie non può super­are il 40 per cen­to del­la super­fi­cie com­p­lessi­va dei com­pen­di immo­bil­iari inter­es­sati e, per la parte
res­i­den­ziale, non può in alcun modo ben­e­fi­cia­re degli aumen­ti delle cuba­ture ris­er­vate dagli stru­men­ti urban­is­ti­ci alle super­fi­ci des­ti­nate a fun­zioni tur­is­ti­co-ricettive.
2. Con il decre­to min­is­te­ri­ale di cui all’articolo 31, com­ma 1 del d.l. 133/2014 sono sta­bil­i­ti i cri­teri e le modal­ità per la rimozione del vin­co­lo di des­ti­nazione alberghiera in caso di inter­ven­ti edilizi sug­li eser­cizi alberghieri esisten­ti e lim­i­tata­mente alla real­iz­zazione del­la quo­ta delle unità abi­ta­tive a des­ti­nazione res­i­den­ziale di cui al com­ma 1.
3. Le con­dizioni di eser­cizio dei cond­ho­tel sono def­i­nite nel rego­la­men­to nel rispet­to del decre­to di cui all’articolo 31, com­ma 1 del d.l. 133/2014

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