Una situazione di abuso edilizio “sanata”
SAN VINCENZO 1 marzo 2017 — Di seguito una richiesta di verifica, che allo stesso tempo sarà posta come interrogazione in Consiglio Comunale a San Vincenzo, riguardante una situazione di abuso edilizio “sanata” riguardante lavori abusivi presso l’edificio “Torretta dei Lecci”e di inadempimento dell’ordinanza di messa in pristino dei luoghi.
È stato chiesto di verificare quanto esposto agli organi competenti, oltre che all’amministrazione comunale.
Gruppo Consiliare Assemblea Sanvincenzina
Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina
RICHIESTA VERIFICA/INTERROGAZIONE
Al segretario comunale del Comune di San Vincenzo
Agli uffici preposti della Regione Toscana
Alla Procura della Repubblica con riferimento al procedimento penale n.3305/2011
Alla Soprintendenza di Pisa
Al Gruppo di Intervento Giuridico Onlus
Al Sindaco del Comune di San Vincenzo
Oggetto: Lavori abusivi presso l’edificio “Torretta dei Lecci” e ordinanza di rimessa in pristino
PREMESSO CHE
-Ricostruendo la vicenda attraverso gli atti ci risulta che:
1) il 15/09/2011 viene emessa l’ordinanza n. 283 con la quale si ordina ai responsabili dell’abuso, la “Remissione in pristino dello stato dei luoghi” ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, per opere eseguite con variazioni essenziali (art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 133 della L.R.T. n. 1/2005) in totale difformità dai titoli abilitativi (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 132 della L.R.T. n. 1/2005) per la realizzazione dell’edificio denominato “La Torretta”, di una bordura in legno a sostegno della duna e di una strada di cantiere;
2) L’ordinanza viene notificata, ma non viene impugnata dalla proprietà e diviene quindi definitiva.
3) Il 31 ottobre 2011, protocollo 26280, la proprietà presenta comunicazione di inizio lavori per la remissione in pristino delle opere abusivamente realizzate e due richieste di autorizzazione paesaggistica. Le richieste vengono respinte dal Comune con lettere del 27 dicembre 2011, protocollo 30246 e 30247.
La Commissione competente per la tutela del paesaggio, nella seduta del 14 dicembre 2011, decisioni numero 5 e 6, ha espresso il seguente parere: “Contrario in quanto l’intervento è funzionale di un sistema complessivo di opere da considerarsi illegittime, sotto il profilo edilizio e urbanistico e paesaggistico. La valutazione di incompatibilità paesaggistica non può essere esaminata per singoli interventi, dal momento che le opere poste in essere, costituiscono una trasformazione ambientale non compatibile con lo stato dei luoghi.”.
4) Nel frattempo i lavori sul cantiere erano ripresi indisturbati finché la magistratura se ne era accorta e aveva sequestrato il cantiere il giorno 7/3/2012.
5) Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 in data 12/03/2012
Interrogazione presentata dal Forum del Centro Sinistra sui lavori abusivi della Torretta dei Lecci, e conseguente Mozione, Approvata all’unanimità dal consiglio Comunale: 11 favorevoli su 11 presenti: “invita gli uffici competenti a proseguire nell’iter dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi con effetto immediato”.
6) Il 15/3/2012 il Responsabile Comunale del Procedimento, geom. Salti esegue il sopraluogo e conclude che la rimessa in pristino (leggasi demolizione) non è avvenuta in quanto il fabbricato “risulta tuttora presente” (e quindi ovviamente non demolito).
7) Il 27/3/2012 il RP geom. Salti comunica a Filippi e al Sindaco di aver già “predisposto” la lettera con la comunicazione di “inottemperanza all’ordinanza” e conseguente preavviso di confisca e demolizione d’ufficio.
8) Questa lettera risulta inspiegabilmente mai notificata alla proprietà.
9) Il Comune resta inspiegabilmente inerte per oltre tre anni.
10) In base alla vigente normativa, il permesso di costruire in sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza:
— del termine per il ripristino dello stato dei luoghi di novanta giorni dall’ingiunzione (art. 31, comma 3 del Testo Unico dell’edilizia);
‑del termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza (art. 33, comma 1, del Testo unico dell’edilizia);
‑del termine fissato nella relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio (art. 34, comma 1 del Testo Unico dell’edilizia).
In data 26/10/2015 la proprietà presenta per la terza volta l’ennesima richiesta di sanatoria.
Il Comune, inspiegabilmente riporta (pur non avendo alcun obbligo di farlo) la pratica in commissione paesaggistica (dove era stata già respinta con esaurienti motivazioni nella seduta del 14/12/2011, decisioni n. 5 e 6 divenute definitive) e dove invece la medesima identica pratica ora viene ancora riesaminata e, questa volta, inspiegabilmente approvata il 29/10/2015 con la motivazione “preso atto che l’intervento e’ stato realizzato su un’area già da tempo compromessa da fabbricati ed opere in c.a. di contenimento del terreno; ritenuto che il fabbricato in esame non abbia aggravato la qualita’ dell’ambiente e del paesaggio ante operam; ritenuto inoltre che la traslazione del volume fuori terra realizzata non abbia modificato l’impatto complessivo dell’edificio sul paesaggio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato;si esprime parere favorevole”.
11) Con determina n. 207 del 14/3/2016 firmata dal segretario comunale viene comminata, per l’abuso paesaggistico, la condanna al pagamento di €. 516,46. In unica soluzione.
12) in data 2/8/2016, viene rilasciato il Permesso in Sanatoria (PRO/C/2016/17) su di un fabbricato nei confronti del quale:
1) Erano già state recisamente respinte due richieste di autorizzazione paesaggistica postuma. Dinieghi che erano divenuti definitivi per mancato ricorso da parte della proprietà.
2) Era stata approvata dal Consiglio Comunale, all’unanimità una mozione che sollecitava l’Ufficio a eseguire l’ordinanza e a provvedere alla demolizione e alla rimessa in pristino dei luoghi.
3) E’ tuttora pendente e valida un’ordinanza di demolizione del 15/9/2011, divenuta definitiva per mancata opposizione e ricorso da parte della proprietà, ma in effetti mai ancora eseguita.
4) Esiste una lettera del 27/3/2012 già predisposta da parte del Responsabile del procedimento geom Salti, che certifica l’inottemperanza all’Ordinanza, e preavvisa la proprietà della confisca e della demolizione d’Ufficio. Lettera che pare inspiegabilmente mai notificata.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICORDATO
-Si richiede se è consentito il rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria, disciplinata dall’art. 167, comma 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. 157/2006 per opere eseguite con variazioni essenziali in totale difformità ai titoli abilitativi (nuova costruzione in assenza di titolo abilitativo)?
‑Come è possibile che un’opera realizzata nella zona dunale/retrodunale boscata della fascia costiera di San Vincenzo, dichiarata con l’ordinanza n. 283/2011, in totale difformità ai titoli abilitativi (nuova costruzione in assenza di titolo abilitativo), sia conforme alla disciplina del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico?
-Nell’ordinanza n. 283 del 15/09/2011 viene accertato che l’intervento è privo delle autorizzazioni previste dall’art. 55 del Codice della Navigazione e dall’art. 19 del Decreto Legislativo 08/11/1990 n. 374. Si richiede se le stesse siano state rilasciate? Se, in merito all’autorizzazione doganale sia stata applicata la sanzione amministrativa di importo da un decimo all’intero valore del manufatto, così previsto dall’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 08/11/1990 n. 374?
‑Alla luce di quanto sopra si chiede se possa ritenersi ammissibile e regolare il rilascio del permesso a costruire (PRO/C/2016/17) del 02/08/2016?.
‑Si chiede all’Amministrazione come mai non si sia dato seguito all’ordinanza di demolizione e ripristino.
Paolo Riccucci, Capogruppo
Francesco Battini, Consigliere
Fabiana Boccini, Consigliere