Società di servizi o impresa che sta sul mercato?
PIOMBINO 15 marzo 2015 — La società Parchi Val di Cornia vuole creare una Rete di Imprese tra operatori pubblici e privati che promuova e commercializzi il territorio sui mercati internazionali.
La Rete di Imprese, lo stabilisce una legge nazionale, è un accordo, formalizzato in un “Contratto di Rete”, basato sulla collaborazione, lo scambio e l’aggregazione tra imprese. Sulla base di un programma comune, le imprese partecipanti possono:
collaborare nell’ambito delle rispettive imprese,
scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche,
esercitare in comune attività di impresa.
Le Reti possono avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune e, in tal caso, chiedendo la registrazione presso il Registro Imprese, ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica.
Dunque la società Parchi si considera un’ impresa a scopi commerciali che sta nel mercato ed i Comuni, dato che l’iniziativa trova il loro accordo, la considerano tale.
Ma è una siffatta impresa la società dei Parchi? Ed i Comuni la considerano tale? Non è così chiaro come si vuole far credere, anzi siamo di fronte ad una situazione proprio ingarbugliata.
Il 18 febbraio 2015 il Comune di Piombino ha affidato alla società Parchi la gestione dei parcheggi della Costa Est e di Baratti (per leggere clicca qui) in quanto la società gode dei requisiti dell’in house providing, è cioè una società strumentale del Comune. Ciò avviene dal 2012 dopo che la gestione dei parcheggi era stata tolta proprio alla società Parchi e riassunta alla gestione diretta del Comune salvo contemporaneamente riassegnarla, al di fuori del normale contratto di servizio che regola i rapporti tra Comuni e società dei Parchi per la gestione dei parchi stessi, alla stessa società (per leggere clicca qui).
Già questo evidenzia un primo problema perché se la società Parchi è società strumentale del Comune, e pertanto gode dei requisiti dell’ in house providing, non po’ essere impresa che sta nel mercato e dunque tra la volontà di costituire una Rete di Imprese per la valorizzazione e la commercializzazione del territorio e la sua natura di società strumentale vi è una contraddizione. Non può fare contemporaneamente l’uno e l’altro.
Ma non solo.
Il motivo per cui il Comune le aveva tolto la gestione dei parcheggi scaturiva da un parere richiesto dal Comune alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che il 2 novembre 2011 aveva risposto (per leggere clicca qui) che i servizi aggiuntivi (il Comune li ha definiti attività strumentale e collaterale) alla gestione dei parchi archeologici e naturali avrebbero dovuto essere affidati non direttamente ma secondo criteri selettivi, trasparenti e non discriminatori e dunque messi a gara e non affidati direttamente. Invece il Comune, una volta riappropiatosi della gestione dei parcheggi la aveva subito riffidata alla società Parchi. Non si capisce bene la coerenza del Comune nel togliere e nell’affidare contemporaneamente ma così è successo.
Ma l’ Autorità aveva detto anche altre cose e cioè che «…Affinché si possa procedere ad un affidamento diretto in deroga alle procedure ad evidenza pubblica è necessario che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.Ciò si risolve ….nel divieto ..di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da parte dell’ente pubblico, attraverso l’eccessivo ampliamento dell’oggetto sociale o della espansione territoriale dell’attività della società…
…all’esistenza del c.d. controllo analogo nel caso di specie, va evidenziato che manca, con riferimento alla società Parchi Val di Cornia, il primo presupposto individuato dalla giurisprudenza comunitaria, ovvero la partecipazione pubblica totalitaria, in quanto nella compagine sociale vi è la presenza di un socio privato, seppure con una quota minoritaria e marginale.
Deve peraltro rilevarsi che il requisito della totale partecipazione pubblica deve essere permanente, nel senso che osta alla possibilità di qualificare un affidamento quale in house la circostanza che le regole statutarie della società affidataria prevedano la possibilità di una apertura del capitale ai privati. Nel caso della società Parchi Val di Cornia, lo Statuto (art. 5, lett. n) prevede — peraltro senza ulteriori precisazioni – che la società possa ricevere versamenti, anche “in conto futuro aumento di capitale”, con ciò consentendo, almeno potenzialmente, un’apertura della compagine societaria a soggetti privati.
Quanto all’assenza di una vocazione commerciale della società partecipata dal Comune di Piombino – richiesta ai fini della qualificazione dell’affidamento come in house providing – va osservato che, nel caso di specie, la natura e l’ampiezza delle attività ricomprese nell’oggetto sociale appaiono idonee a pregiudicare il rapporto di controllo tra gli enti locali e l’impresa beneficiaria nell’ambito della gestione in house. Si osserva, infatti, che l’oggetto sociale della società Parchi Val di Cornia – così come descritto all’articolo 4 dello Statuto ed ulteriormente specificato nel suo successivo articolo 5 – comprende lo svolgimento di diverse e numerose attività e la realizzazione di iniziative, tra le quali la realizzazione di attività didattiche, lo svolgimento di attività di catalogazione e inventariazione di beni, la formazione professionale, lo svolgimento di attività di editoria in generale nonché di commercializzazione di prodotti editoriali anche di terzi, l’organizzazione di spettacoli, manifestazioni e convegni, lo svolgimento di attività di merchandising, di ristorazione e di ricezione. La possibilità di svolgere tali attività, che possono potenzialmente essere offerte sul mercato anche da parte di terzi, lascia agevolmente presumere l’esistenza di una vocazione commerciale basata sul rischio d’impresa, suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società, distogliendola dalla cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la società Parchi Val di Cornia non soddisfa i requisiti necessari ad essere definita una società in house.».
Il 19 marzo 2012 il Comune di Piombino ha approvato una deliberazione con la quale ha modificato lo statuto della società dei parchi che tende a riportare la società alla sua natura di società strumentale: Parchi Val di Cornia S.p.A., si dice, è una società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei dei Comuni compresi nel territorio della Val di Cornia e di quelli contermini, assieme alle relative attività strumentali ed accessorie anche di promozione del territorio. Con l’espressione “Gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei” si intende l’esercizio congiunto e sinergico di tutte le attività strumentali alla conservazione, alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Viene fatto divieto in particolare di
a) offrire servizi e/o prodotti sul libero mercato;
b) ricevere in affidamento diretto dai soci o da altri enti della Pubblica Amministrazione, servizi pubblici locali a rilevanza commerciale;
c) partecipare a gare pubbliche per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
d)svolgere servizi strumentali a favore di altre pubbliche amministrazioni.
Il confronto tra lo statuto del 2010 e quello proposto ed approvato dal Consiglio Comunale mette in evidenza la volontà di adeguarsi alle osservazioni dell’ Autorità (per legger clicca qui).
Se quest’ultimo fosse lo statuto vigente la società Parchi potrebbe gestire il sistema dei parchi per affidamento diretto e contratto di servizio ma non potrebbe gestire in affidamento diretto i parcheggi e non potrebbe svolgere attività commerciale e dunque nemmeno far parte della rete d’imprese che si vuole costituire.
Ma c’è di più.
Si dà il caso che lo statuto pubblicato nel sito della società Parchi (per leggere clicca qui) non è quello deliberato dal Comune di Piombino nel 2012 tant’è che prevede che la società possa svolgere attività commerciali, proprio quelle indicate dall’ Autorità come non ricadenti nell’in house providing. Rimane addirittura uno dei vizi fondamentali e cioè la possibilità di ricevere dai soci versamenti a fondo perduto, in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, nonché finanziamenti anche infruttiferi nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.
Poiché è lo statuto pubblicato nel sito quello che deve essere dato per buono si deduce che
1. lo statuto approvato dal Comune di Piombino è rimasto una sua proposta, ma ovviamente questo non basta dato che nella società ci sono altri soci come i Comuni di Campiglia, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Provincia di Livorno e Camera di Commercio di Livorno,
2. che la società Parchi non ha le caratteristiche di società strumentale e non può nemmeno gestire i beni culturali e naturalistici per affidamento diretto e con lo strumento del contratto di servizio.
E poi rimane sempre il problema della non totalità della presenza pubblica dato che dalle informazioni presenti nel sito esiste sempre un partecipazione privata pur largamente minoritaria (Baia Etrusca Sic 0,03%).
Il problema è che
1. almeno dal Comune di Piombino un Contratto di servizio 2014–2016 con Parchi Val di Cornia SpA è stato approvato (salvo poi revocarlo e riapprovarne uno fino al 2014 che ricalca le stesse pattuizioni contenute in quello del 2008) nel presupposto che i Comuni soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che in generale ricorrono tutte le condizioni del cosiddetto “ in house providing” (ma lo statuto lo nega),
2. fuori del Contratto di servizio lo stesso Comune ha continuato ad affidare direttamente la gestione dei parcheggi ma questi sono servizi che non possono essere affidati direttamente in quanto attività commerciali,
3. il Comune vuole affidare alla società Parchi compiti di promozione e commercializzazione del territorio, ed a questo scopo costituire un Rete di imprese, che sono attività di mercato che non possono essere svolte da una società in house.
In ogni caso, per motivi e situazioni opposte, emergono contraddizioni insanabili.
Torniamo al quesito di partenza.
Cos’è la società Parchi?
Una società che eroga servizi per conto dei Comuni o una società che sta sul mercato? L’uno e l’altro contemporaneamente non lo può essere.
Ma sopratutto, cosa vuole essere?