Quelle società sconosciute e tutte da conoscere

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Redazione

Che cosa sono le soci­età parte­ci­pate dagli enti pub­bli­ci ed in par­ti­co­lare dalle ammin­is­trazioni comu­nali  e dalle Province? Se n’è occu­pa­ta anche la Cam­era dei dep­u­tati che in uno stu­dio del­l’aprile 2012 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/BI0506.htm) ha ben descrit­to la situ­azione:«.… Alle soci­età parte­ci­pate da enti pub­bli­ci che pro­ducono beni e servizi oper­an­ti in regime di mer­ca­to ed aven­ti for­ma e sostan­za pri­va­tis­ti­ca, si affi­an­cano, infat­ti, sem­pre più spes­so, sogget­ti che — pur aven­do una veste giuridi­ca pri­va­tis­ti­ca — perseguono inter­es­si gen­er­ali, svol­gen­do com­pi­ti e fun­zioni di natu­ra pub­blicis­ti­ca tali da con­fig­u­rar­li come veri e pro­pri appa­rati pub­bli­ci – enti pub­bli­ci in for­ma soci­etaria — o “organ­is­mi di dirit­to pub­bli­co”, sec­on­do la definizione del­la diret­ti­va 2004/18/CE, sogget­ti a par­ti­co­lari e pen­e­tran­ti regole di ges­tione e con­trol­lo pub­bli­co. Tali sogget­ti rien­tra­no dunque
in un con­cet­to di pub­bli­ca ammin­is­trazione flessibile, “a geome­trie variabili”.Nell’ultimo decen­nio il fenom­e­no si è ampli­fi­ca­to anche gra­zie all’au­men­to del numero delle soci­età con­trol­late da ammin­is­trazioni region­ali, provin­ciali e locali.
La pro­lif­er­azione delle soci­età a parte­ci­pazione locale è sta­ta per­al­tro ogget­to di una indagine del­la Corte dei Con­ti. Nel giug­no 2010, la Sezione autonomie del­la Corte ne ha pub­bli­ca­to i risul­tati in una relazione trasmes­sa al Par­la­men­to (http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_14_2010_aut.pdf).
Dall’analisi sono risul­tati 5.860 organ­is­mi parte­ci­pati da 5.928 enti (comu­ni e province). Si trat­ta in par­ti­co­lare di 3.787 organ­is­mi con for­ma giuridi­ca soci­etaria (soci­età per azioni, soci­età a respon­s­abil­ità lim­i­ta­ta, soci­età con­sor­tili e soci­età coop­er­a­tive) e 2.073 organ­is­mi con for­ma giuridi­ca diver­sa (con­sorzi, fon­dazioni, isti­tuzioni, azien­da spe­ciali).
Dal pun­to di vista dell’attività svol­ta, il 34,67% degli organ­is­mi parte­ci­pati si occu­pa di servizi pub­bli­ci locali: Il 65,33% degli organ­is­mi parte­ci­pati svolge attiv­ità ricon­ducibili ad altro: in par­ti­co­lare, attiv­ità cul­tur­ali sportive e di svilup­po tur­is­ti­co, sup­por­to alle imp­rese, sci­en­ti­fiche e tec­niche, agri­coltura sil­vi­coltura e pesca, san­ità e assis­ten­za sociale, far­ma­cie.… La Corte affer­ma che la cos­ti­tuzione e la parte­ci­pazione in soci­età da parte degli enti locali risul­ta essere spes­so uti­liz­za­ta quale stru­men­to per forzare le regole poste a tutela del­la con­cor­ren­za e sovente final­iz­za­to ad elud­ere i vin­coli di finan­za pub­bli­ca imposti agli enti locali.…».
L’es­pan­der­si delle soci­età parte­ci­pate ha fat­to emerg­ere alla super­fi­cie un prob­le­ma, anzi due ma intrec­ciati: un prob­le­ma di ind­i­riz­zo e con­trol­lo reale da parte delle isti­tuzioni elet­tive e dei loro organi sulle soci­età di cui sono pro­pri­etari, il cosid­det­to con­trol­lo anal­o­go, ed un prob­le­ma di pos­si­bile lesione del prin­ci­pio di con­cor­ren­za nel caso di uti­liz­zazione abnorme di questi stru­men­ti attra­ver­so affi­da­men­ti diret­ti di ges­tione di servizi ( è asso­lu­ta­mente vieta­to l’af­fi­da­men­to diret­to per l’ese­cuzione di opere pub­bliche), il cosid­det­to affi­da­men­to in house.
Il Con­siglio di Sta­to ma anche l’ Autorità di Vig­i­lan­za sui con­trat­ti pub­bli­ci ha affer­ma­to più volte esplici­ta­mente che per un legit­ti­mo affi­da­men­to in house è nec­es­sario che con­cor­ra­no due ele­men­ti:

a) l’amministrazione aggiu­di­ca­trice deve esercitare sul sogget­to affi­datario un “con­trol­lo anal­o­go” a quel­lo eserci­ta­to sui pro­pri servizi;

b) il sogget­to affi­datario deve svol­gere la mag­gior parte del­la pro­pria attiv­ità in favore dell’ente pub­bli­co di apparte­nen­za.

La Corte di Gius­tizia dell’ Unione Euro­pea ha anche esclu­so che pos­sa sus­sis­tere il con­trol­lo anal­o­go in pre­sen­za di una com­pagine soci­etaria com­pos­ta anche da cap­i­tale pri­va­to.
In con­clu­sione sem­br­erebbe sag­gio e politi­ca­mente oppor­tuno per coeren­za con i prin­cipi di aper­tu­ra del­la soci­età, aper­tu­ra del mer­ca­to, trasparen­za delle isti­tuzioni che si restringesse l’area delle parte­ci­pate, che il rap­por­to di dipen­den­za tra isti­tuzioni elet­tive e parte­ci­pate fos­se molto più forte.

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