Solo sostegno del reddito per lavoratori RiMateria
PIOMBINO 28 marzo 2018 — Un comunicato della Regione Toscana informa che «La situazione occupazionale dei lavoratori di RiMateria Spa (Piombino) è stata al centro di un incontro svoltosi questa mattina in Regione. La riunione è stata convocata a seguito del sequestro, da parte dei carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico), della discarica di rifiuti speciali gestita da Rimateria a Ischia di Crociano.
All’incontro, convocato dal consigliere del presidente Enrico Rossi per le questioni del lavoro Gianfranco Simoncini, hanno partecipato il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, il presidente della commissione regionale sviluppo economico Gianni Anselmi, il presidente di RiMateria Valerio Calamassi e le rappresentanze sindacali.
Simoncini ha ricordato in premessa che il presidente Rossi sta seguendo con attenzione la vicenda e ha poi espresso l’auspicio che, nel pieno rispetto dell’azione e delle competenze della magistratura e delle prerogative normative e amministrative sulla tutela ambientale della Regione Toscana, si possano determinare le condizioni per arrivare al dissequestro della discarica in modo da consentire all’azienda di poter ottemperare alle prescrizioni previste negli atti autorizzativi. E tutto ciò sotto il controllo di tutti gli organi preposti.
Entrando poi nello specifico aspetto della tutela dei lavoratori nel corso dell’incontro si è verificato che l’unico strumento utilizzabile per gestire fasi di passaggio durante l’attività sia il Fondo d’Integrazione salariale (Fis): alla luce di questo, e sulla base dell’esito delle istanza di dissequestro, l’azienda valuterà le misure da intraprendere. A questo proposito Simoncini ha comunicato la piena disponibilità degli uffici dell’unità di crisi del settore lavoro a accompagnare l’azienda, qualora fosse necessario, nei rapporti con l’Inps».
Che cosa è il Fondo d’Integrazione Salariale (Fis)
Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74 nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del d.lgs. 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.
Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (circolare 9 settembre 2016, n. 176).
In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro e l’assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
A chi è rivolto
Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.
Durata
L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.
Pertanto, per esempio, sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:
36 mesi di assegno di solidarietà;
24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + altri sei mesi di assegno ordinario;
24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + sei mesi di assegno di solidarietà.
Quanto spetta
La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Per il 2018 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 925,03 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.125,36 euro e a 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro (circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 19).