Solo sostegno del reddito per lavoratori RiMateria

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PIOMBINO 28 mar­zo 2018 —  Un comu­ni­ca­to del­la Regione Toscana infor­ma che «La situ­azione occu­pazionale dei lavo­ra­tori di RiMa­te­ria Spa (Piom­bi­no) è sta­ta al cen­tro di un incon­tro svoltosi ques­ta mat­ti­na in Regione. La riu­nione è sta­ta con­vo­ca­ta a segui­to del seque­stro, da parte dei cara­binieri del Noe (Nucleo oper­a­ti­vo eco­logi­co), del­la dis­car­i­ca di rifiu­ti spe­ciali gesti­ta da Rima­te­ria a Ischia di Cro­ciano.
All’in­con­tro, con­vo­ca­to dal con­sigliere del pres­i­dente Enri­co Rossi per le ques­tioni del lavoro Gian­fran­co Simonci­ni, han­no parte­ci­pa­to il sin­da­co di Piom­bi­no Mas­si­mo Giu­liani, il pres­i­dente del­la com­mis­sione regionale svilup­po eco­nom­i­co Gian­ni Ansel­mi, il pres­i­dente di RiMa­te­ria Vale­rio Cala­mas­si e le rap­p­re­sen­tanze sin­da­cali.
Simonci­ni ha ricorda­to in pre­mes­sa che il pres­i­dente Rossi sta seguen­do con atten­zione la vicen­da e ha poi espres­so l’aus­pi­cio che, nel pieno rispet­to del­l’azione e delle com­pe­ten­ze del­la mag­i­s­tratu­ra e delle pre­rog­a­tive nor­ma­tive e ammin­is­tra­tive sul­la tutela ambi­en­tale del­la Regione Toscana, si pos­sano deter­minare le con­dizioni per arrivare al dis­se­que­stro del­la dis­car­i­ca in modo da con­sen­tire all’azien­da di pot­er ottem­per­are alle pre­scrizioni pre­viste negli atti autor­iz­za­tivi. E tut­to ciò sot­to il con­trol­lo di tut­ti gli organi pre­posti.
Entran­do poi nel­lo speci­fi­co aspet­to del­la tutela dei lavo­ra­tori nel cor­so del­l’in­con­tro si è  ver­i­fi­ca­to che l’u­ni­co stru­men­to uti­liz­z­abile per gestire fasi di pas­sag­gio durante l’at­tiv­ità sia il Fon­do d’In­te­grazione salar­i­ale (Fis): alla luce di questo, e sul­la base del­l’e­si­to delle istan­za di dis­se­que­stro, l’azien­da val­uterà le mis­ure da intrapren­dere. A questo propos­i­to Simonci­ni ha comu­ni­ca­to la piena disponi­bil­ità degli uffi­ci del­l’u­nità di crisi del set­tore lavoro a accom­pa­gnare l’azien­da, qualo­ra fos­se nec­es­sario, nei rap­por­ti con l’Inps».

Che cosa è il Fon­do d’In­te­grazione Salar­i­ale (Fis)
Il Fon­do d’Integrazione Salar­i­ale (FIS), dis­ci­plina­to dal decre­to inter­min­is­te­ri­ale 3 feb­braio 2016, n. 94343 pub­bli­ca­to in Gazzetta Uffi­ciale 30 mar­zo 2016, n. 74 nasce dall’adeguamento, a decor­rere dal 1° gen­naio 2016, del fon­do di sol­i­da­ri­età resid­uale alle dis­po­sizioni del d.lgs. 148/2015, non ha per­son­al­ità giuridi­ca, cos­ti­tu­isce una ges­tione dell’INPS e gode di ges­tione finanziaria e pat­ri­mo­ni­ale autono­ma.
Il Fon­do com­prende tut­ti i datori di lavoro, anche non orga­niz­za­ti in for­ma d’impresa, che occu­pano medi­a­mente più di cinque dipen­den­ti, che non rien­tra­no nel cam­po di appli­cazione del­la cas­sa inte­grazione guadag­ni ordi­nar­ia e stra­or­di­nar­ia e che apparten­gono a set­tori nell’ambito dei quali non sono sta­ti stip­u­lati accor­di per l’attivazione di un Fon­do di sol­i­da­ri­età bilat­erale o di un Fon­do di sol­i­da­ri­età bilat­erale alter­na­ti­vo.
Il FIS mette a dis­po­sizione inter­ven­ti a sosteg­no del red­di­to nei con­fron­ti dei lavo­ra­tori la cui attiv­ità lavo­ra­ti­va è sospe­sa o ridot­ta in relazione alle causali pre­viste in mate­ria di cas­sa inte­grazione guadag­ni ordi­nar­ia (a eccezione delle intem­perie sta­gion­ali) o stra­or­di­nar­ia (a eccezione del con­trat­to di sol­i­da­ri­età) ovvero ridot­ta al fine di evitare o ridurre le ecce­den­ze di per­son­ale (cir­co­lare 9 set­tem­bre 2016, n. 176).
In par­ti­co­lare il Fon­do ero­ga l’asseg­no di sol­i­da­ri­età, in favore dei lavo­ra­tori dipen­den­ti di datori di lavoro che occu­pano medi­a­mente più di cinque dipen­den­ti, com­pre­si gli apprendisti, nel semes­tre prece­dente la data di inizio delle sospen­sioni o delle riduzioni di orario di lavoro e l’asseg­no ordi­nario, in aggiun­ta all’assegno di sol­i­da­ri­età, in favore dei lavo­ra­tori dipen­den­ti di datori di lavoro che occu­pano medi­a­mente più di quindi­ci dipen­den­ti, com­pre­si gli apprendisti, nel semes­tre prece­dente la data di inizio delle sospen­sioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

A chi è riv­olto
Le prestazioni del FIS spet­tano ai
lavo­ra­tori con con­trat­to di lavoro sub­or­di­na­to, com­pre­si gli apprendisti con con­trat­to di lavoro pro­fes­sion­al­iz­zante e con esclu­sione dei diri­gen­ti e dei lavo­ra­tori a domi­cilio.
Non spet­tano ai lavo­ra­tori con con­trat­to di apprendis­ta­to per la qual­i­fi­ca e il diplo­ma pro­fes­sion­ale, il diplo­ma d’istruzione sec­on­daria supe­ri­ore e il cer­ti­fi­ca­to di spe­cial­iz­zazione tec­ni­ca supe­ri­ore e i lavo­ra­tori con con­trat­to di apprendis­ta­to di alta for­mazione e ricer­ca.
L’assegno di sol­i­da­ri­età è garan­ti­to ai lavo­ra­tori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le ecce­den­ze di per­son­ale nel cor­so del­la pro­ce­du­ra di licen­zi­a­men­to col­let­ti­vo, di cui all’articolo 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licen­zi­a­men­ti pluri­mi indi­vid­u­ali per gius­ti­fi­ca­to moti­vo ogget­ti­vo, stip­u­lano accor­di col­let­tivi azien­dali che sta­bilis­cono una riduzione di orario con le orga­niz­zazioni sin­da­cali più rap­p­re­sen­ta­tive.
Agli asseg­ni ordi­nari, invece, pos­sono accedere tut­ti i lavo­ra­tori inter­es­sati da riduzione dell’orario di lavoro o sospen­sione dell’attività lavo­ra­ti­va per cause pre­viste dal­la nor­ma­ti­va in mate­ria d’integrazione salar­i­ale ordi­nar­ia o stra­or­di­nar­ia, con le eccezioni sopra richia­mate e, dunque, per cause non dipen­den­ti dal­la volon­tà del lavo­ra­tore o del datore di lavoro. L’integrazione salar­i­ale deve essere con­ces­sa per il tem­po nec­es­sario alla ripresa dell’attività pro­dut­ti­va inter­rot­ta.

Dura­ta
L’assegno di sol­i­da­ri­età può essere con­ces­so per un peri­o­do mas­si­mo di 12 mesi in un bien­nio mobile men­tre l’assegno ordi­nario può essere con­ces­so, sia per le causali del­la CIGO che del­la CIGS, fino a un peri­o­do mas­si­mo di 26 set­ti­mane in un bien­nio mobile.
Per cias­cu­na unità pro­dut­ti­va i trat­ta­men­ti di asseg­no ordi­nario e di asseg­no di sol­i­da­ri­età non pos­sono super­are la dura­ta mas­si­ma com­p­lessi­va di 24 mesi in un quin­quen­nio mobile.
Tut­tavia, ai fini del­la dura­ta mas­si­ma com­p­lessi­va, la dura­ta dell’assegno di sol­i­da­ri­età, entro il lim­ite di 24 mesi nel bien­nio mobile, viene com­pu­ta­to nel­la misura del­la metà. Oltre tale lim­ite la dura­ta dei trat­ta­men­ti viene com­pu­ta­ta per intero.
Per­tan­to, per esem­pio, sarà pos­si­bile, nel rispet­to del bien­nio mobile rifer­i­to alle sin­gole causali, a sec­on­da del­la com­bi­nazione delle causali invo­cate, avere le seguen­ti durate mas­sime:
36 mesi di asseg­no di sol­i­da­ri­età;
24 mesi di asseg­no di sol­i­da­ri­età + sei mesi di asseg­no ordi­nario + altri sei mesi di asseg­no ordi­nario;
24 mesi di asseg­no di sol­i­da­ri­età + sei mesi di asseg­no ordi­nario + sei mesi di asseg­no di sol­i­da­ri­età.

Quan­to spet­ta
La misura del­la prestazione, sia per l’assegno di sol­i­da­ri­età che per l’assegno ordi­nario, è fis­sa­ta nell’80% del­la ret­ribuzione glob­ale che sarebbe spet­ta­ta al lavo­ra­tore per le ore di lavoro non prestate, com­p­rese tra le ore zero e il lim­ite dell’orario con­trat­tuale.
Per il 2018 la misura mas­si­ma men­sile del­la prestazione, ero­ga­bile al net­to del­la riduzione del 5,84% che rimane nel­la disponi­bil­ità del Fon­do, è pari a 925,03 euro per ret­ribuzioni uguali o infe­ri­ori a 2.125,36 euro e a 1.111,80 euro per ret­ribuzioni supe­ri­ori a 2.125,36 euro (cir­co­lare INPS 31 gen­naio 2018, n. 19).

 

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