Contratti di solidarietà non più integrati
PIOMBINO 5 settembre 2015 — La Regione Toscana con decreto 30 luglio 2015, n. 3526 (per leggere clicca qui) ha sospeso l’avviso pubblico (per leggere clicca qui) per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà e disposto che saranno erogate solo quelle riferite a domande e trasmissioni di dati inviate fino al giorno della pubblicazione sul BURT del decreto cioè fino al 5 agosto 2015.
Il motivo è relativo al fatto che a fronte del numero delle istanze pervenute, le risorse stanziate sono esaurite.
Qualora le risorse non risultassero sufficienti alla complessiva copertura delle domande e trasmissioni di dati inviate entro il 5 agosto la Regione procederà all’erogazione delle misure di integrazione secondo un ordine così definito:
— nel caso di trasmissioni di dati successive alla prima e relative a domande già presentate, assumendo a riferimento il numero di protocollo di arrivo della PEC;
— nel caso di presentazione di domande e della relativa prima trasmissione dei dati, assumendo a riferimento il numero di protocollo di arrivo della domanda cartacea.
L’intervento regionale era così stabilito per i periodi di solidarietà effettuati dal 1° gennaio 2014
1. per i dipendenti da aziende di cui alla L. 863/84, integrazione regionale pari al 15% del trattamento perso,
2. per i dipendenti da aziende non artigiane di cui alla L. 236/93, integrazione regionale pari a:
a. il 45% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 20% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza,
3. per i dipendenti da aziende artigiane di cui alla L. 236/93, integrazione regionale è pari a:
a. il 32,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 7,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza.