Contratti di solidarietà non più integrati

PIOMBINO 5 set­tem­bre 2015 — La Regione Toscana con decre­to 30 luglio 2015, n. 3526 (per leg­gere clic­ca qui) ha sospe­so l’avviso pub­bli­co (per leg­gere clic­ca qui) per l’integrazione al red­di­to per i lavo­ra­tori che aderiscono ai con­trat­ti di sol­i­da­ri­età e dis­pos­to che saran­no ero­gate solo quelle riferite a domande e trasmis­sioni di dati invi­ate fino al giorno del­la pub­bli­cazione sul BURT del decre­to cioè fino al 5 agos­to 2015.
Il moti­vo è rel­a­ti­vo al fat­to che a fronte del numero delle istanze per­venute, le risorse stanzi­ate sono esaurite.
Qualo­ra le risorse non risul­tassero suf­fi­ci­en­ti alla com­p­lessi­va cop­er­tu­ra delle domande e trasmis­sioni di dati invi­ate entro il 5 agos­to la Regione pro­ced­erà all’erogazione delle mis­ure di inte­grazione sec­on­do un ordine così defini­to:
— nel caso di trasmis­sioni di dati suc­ces­sive alla pri­ma e rel­a­tive a domande già pre­sen­tate, assumen­do a rifer­i­men­to il numero di pro­to­col­lo di arri­vo del­la PEC;
— nel caso di pre­sen­tazione di domande e del­la rel­a­ti­va pri­ma trasmis­sione dei dati, assumen­do a rifer­i­men­to il numero di pro­to­col­lo di arri­vo del­la doman­da car­tacea.
L’in­ter­ven­to regionale era così sta­bil­i­to per i peri­o­di di sol­i­da­ri­età effet­tuati dal 1° gen­naio 2014
1. per i dipen­den­ti da aziende di cui alla L. 863/84, inte­grazione regionale pari al 15% del trat­ta­men­to per­so,
2. per i dipen­den­ti da aziende non arti­giane di cui alla L. 236/93, inte­grazione regionale pari a:
a. il 45% del trat­ta­men­to per­so nel caso in cui l’azienda non cor­rispon­da al lavo­ra­tore la parte di con­trib­u­to min­is­te­ri­ale di pro­pria spet­tan­za;
b. il 20% del trat­ta­men­to per­so nel caso in cui l’azienda cor­rispon­da al lavo­ra­tore la parte di con­trib­u­to min­is­te­ri­ale di pro­pria spet­tan­za,
3. per i dipen­den­ti da aziende arti­giane di cui alla L. 236/93, inte­grazione regionale è pari a:
a. il 32,50% del trat­ta­men­to per­so nel caso in cui l’azienda non cor­rispon­da al lavo­ra­tore la parte di con­trib­u­to min­is­te­ri­ale di pro­pria spet­tan­za;
b. il 7,50% del trat­ta­men­to per­so nel caso in cui l’azienda cor­rispon­da al lavo­ra­tore la parte di con­trib­u­to min­is­te­ri­ale di pro­pria spet­tan­za.

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