Storia e responsabilità di tre bonifiche non fatte
PIOMBINO 15 novembre 2015 — Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino è stato costituito nel 2000 e riperimetrato nel 2006. L’area inquinata è di 2.842 ettari ed i principali inquinanti risultano essere polveri, idrocarburi policiclici aromatici, benzene, ossidi di zolfo e ossidi di azoto.
La domanda che tutti si pongono dopo quindici anni riguarda i motivi per i quali gli interventi di bonifica sono stati così limitati. La risposta è molto complessa e non abbiamo intenzione di eccedere in semplificazioni. Quello che vogliamo raccontare invece è un caso molto particolare che riguarda tre piccole aree di competenza del Comune di Piombino per evidenziare quanto poca importanza in realtà si è dato al problema. Cosa che per la verità avevamo già dimostrato parlando delle discarica di Poggio ai venti e di Città futura ma che in questo caso fa emergere aspetti che si chiamano da un lato assunzioni di responsabilità e dall’altro fuga dalle responsabilità assunte.
Si tratta di tre piccole aree denominate Area pubblica Demanio 1, Area Pubblica Canali Cosimo Ovest CTE ENEL e Area pubblica Demanio – Area Padule (Ex Tenaris Dalmine). Per ciascuna di esse la Conferenza dei servizi presso il Ministero dell’ ambiente il 24 ottobre 2014, visto lo stato di contaminazione, ha invitato il Comune di Piombino ad attivare le analisi di rischio, il monitoraggio e le idonee misure di prevenzione. Il Comune di Piombino ha espresso riserve sulle attribuzioni di competenze e si è impegnato ad inviare una nota di chiarimenti in merito.
La cosa è strana perché gli inviti della Conferenza fanno seguito a caratterizzazioni dei suoli che evidentemente il Comune di Piombino ha eseguito e dunque per anni il Comune di Piombino ha accettato quella competenza con relativa responsabilità.
Le prime tracce della vicenda si trovano nel verbale della Conferenza dei servizi del 12 dicembre 2009 quando si discute l’ aggiornamento dei piani di caratterizzazione delle aree pubbliche interne al SIN di Piombino – Aree settore Demanio e settore Bonifiche – già approvati dalla Comferenza dei servizi decisoria del 26 luglio 2002 ed adeguati a seguito delle indagini di caratterizzazione già effettuate dalla Lucchini nelle aree immediatamente adiacenti a quelle oggetto di indagine. L’aggiornamento viene approvato con molte prescrizioni ed il Comune di Piombino deve trasmettere entro 15 giorni un cronoprogramma delle attività con la data d’inizio delle stesse.
In un documento dello stesso Comune di Piombino del 30 dicembre 2011, intitolato “ Stato degli accordi e degli interventi del SIN Piombino Report 2011” Interventi del SIN di Piombino Report 2011”, a proposito dello Stato di attuazione della caratterizzazione delle aree demaniali si afferma che «…Nel corso del 2009, dopo una verifica delle indagini già svolte da Lucchini, il Comune, in accordo con il Ministero, ha proposto un aggiornamento del piano di caratterizzazione iniziale (il cui costo era stimato in 2,6 ml/euro) con una consistente riduzione dei sondaggi. Il costo finale del piano, così aggiornato, è stato quantificato in 161.474,46 euro.
Il piano è stato approvato nella Conferenza decisoria MATTM [Ministero dell’ ambiente] del 10-12-2009 e dato in affidamento con gara terminata il 10 agosto 2010. Il 25 novembre 2010 sono stati affidati i lavori all’impresa aggiudicataria e il 31 gennaio 2011 sono iniziati. Il 4 novembre 2011 sono stati inviati da parte del Comune al Ministero dell’ambiente gli esiti della caratterizzazione per l’approvazione di competenza…»
Nella Conferenza dei servizi del 30 novembre 2012 le caratterizzazioni vengono esaminate (le aree vengono chiamate Demanio 1 e Demanio 2) e la conclusione è la seguente: «… La Direzione per la Tutela del territorio e delle risorse Idriche…chiede al Comune di Piombino di effettuare le indagini richieste dal Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba, al fine della validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione di entrambe le aree denominate “Demanio 1” e “Demanio 2”, nonché di presentare, nei tempi tecnici strettamente necessari, l’analisi di rischio ed il successivo progetto di bonifica dei suoli, ove necessario, in caso di evidenza di superamenti delle CSR sito-superficie.
Le Amministrazioni presenti concordano con le conclusioni dell’istruttoria…».
Il 12 luglio 2013 si riunisce di nuovo la Conferenza dei servizi che prende atto dei risultati della caratterizzazione delle aree e chiede al Comune di Piombino di effettuare indagini integrative e di trasmettere l’analisi di rischio ed il successivo progetto di bonifica dei suoli, ove necessario, e di procedere al monitoraggio periodico delle acque di falda.
Si arriva al 24 ottobre 2014 quando, come abbiamo visto, la Conferenza dei servizi, visto lo stato di contaminazione, ha invitato il Comune di Piombino ad attivare le analisi di rischio, il monitoraggio e le idonee misure di prevenzione. Il Comune di Piombino ha espresso riserve sulle attribuzioni di competenze e si è impegnato ad inviare una nota di chiarimenti in merito.
Una storia tortuosa e non chiarissima sia dal punto di vista dei lavori via via svolti sia dal punto di vista delle responsabilità amministrative a partire dall’origine.
Un modo comunque, questo è certo, per non realizzare le bonifiche.
Glossario
Sito di interesse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) d’intesa con le Regioni interessate.
La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi anche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Agenzie Regionali o Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), dell’Istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati.
L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39.
La competenza amministrativa sui 18 siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni.
Proceduta per la bionifica di aree comprese in un SIN
Le aree ricompresse all’interno dei SIN, come in generale tutti i siti a rischio di inquinamento, devono essere sottoposti ad indagini ambientali e ad interventi di bonifica tesi a rimuovere le sorgenti di contaminazione e a ripristinare le condizioni originarie delle aree.
La prima fase del procedimento è costituita dalla caratterizzazione, volta definire l’effettivo stato di inquinamento del sito, l’estensione e la tipologia della contaminazione; questa fase si realizza attraverso indagini chimico-fisiche che interessano sia il suolo che e le falde acquifere.
La valutazione dello stato di inquinamento è effettuata mediante il confronto delle concentrazioni di alcuni parametri chimici rilevate nella matrici acqua e suolo con i rispettivi valori limite definiti dalla normativa. Se la caratterizzazione non evidenzia uno stato di contaminazione, l’area viene restituita agli usi legittimi; in caso contrario, qualora l’area risulti inquinata, occorrerà procedere agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, al termine dei quali sarà rilasciata a cura della Provincia una certificazione di avvenuta bonifica che concluderà il procedimento.